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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2024, n. 15640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15640 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Durante CO nato il [...] a [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 27/03/2023 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Ferdinando Lignola che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte con sentenza del 23 febbraio 2022, sezione quarta, in ordine alla richiesta di Durante CO di condanna al pagamento in suo favore, da parte del Ministero competente, di una somma di giustizia a titolo di riparazione per ingiusta detenzione subita dall'istante, ex art. 314 cod. pen., rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza Durante CO, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando plurimi motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15640 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 09/04/2024 3. Con il primo ha dedotto il vizio di mancanza di motivazione rispetto alla richiesta del ricorrente di riparazione per ingiusta detenzione, in ragione della avvenuta sottoposizione dello stesso, come dedotto anche nel primo ricorso, a misura cautelare prima carceraria ( a partire dal 15 settembre 2011 e sino al 2 settembre 2013) e poi domiciliare (dal 3 settembre 2013 e fino al 13 marzo 2014), per una durata superiore alla pena finale inflitta (anni uno mesi 9 e giorni 10 di reclusione), pari ad una differenza di 8 mesi e 16 giorni. Si osserva che la Corte non avrebbe trattato il tema, pure rimesso da questa Corte di Cassazione, della verifica della eventuale esistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente e integrante una causa ostativa alla evocata riparazione. Né avrebbe valutato il tema di una prospettiva costituzionalmente orientata della operatività dell'art. 314 cod. pen. in caso di incidenza della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai fini della determinazione della pena finale. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge, rilevando che la corte territoriale sarebbe incorsa in un errore laddove ha rilevato che il ricorrente sarebbe stato sottoposto a privazione della libertà per un periodo inferiore a quello corrispondente alla pena finale applicata. Non sarebbe stato conteggiato, in particolare, il periodo compreso tra il 25 settembre 2012 e il 3 settembre 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile, atteso che il giudizio della corte si è incentrato sul rilievo per cui il periodo di privazione della libertà sarebbe stato inferiore a quello della pena finale applicata, per cui, come pure rilevato dal Procuratore Generale, in questa prospettiva non era necessario motivare in ordine al tema del vaglio della eventuale condotta colposa e ostativa del condannato. 2.Anche il secondo è manifestamente infondato, avendo la corte, a fronte di una dettagliata analisi della posizione giuridica del ricorrente per il periodo in questione - rispetto alla quale emergono periodi in cui il ricorrente rimaneva in carcere in stato di detenzione per espiazione di pena definitiva, senza che quindi operasse contemporaneamente la misura cautelare rispetto alla quale si invoca l'ingiusto periodo di detenzione -, illustrato le ragioni della ritenuta più breve durata della privazione di libertà subita in via cautelare rispetto alla durata della pena finale applicata. Rispetto a tale motivazione, il ricorrente oppone un calcolo più ampio in maniera assertiva, ma senza confrontarsi con le ragioni connesse alla sussistenza - per dati intervalli di 2 tempo - di uno stato di detenzione per altra causa, come tale prevalente e tale da non rendere computabile, ai fini in esame, la misura cautelare pure disposta. Si tratta di decisione che appare in linea con il principio per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove risulti che l'istante, nel periodo concernente la richiesta di riparazione per l'ingiusta custodia cautelare subita, era sottoposto a regime detentivo presso l'abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per l'esclusione del diritto all'indennizzo, in quanto, in caso di limitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto è escluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazione della pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione al quale è chiesto l'indennizzo (Sez.
4 - n. 3551 del 18/01/2022 Rv. 282576 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 09/04/2024.
avverso la ordinanza del 27/03/2023 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Ferdinando Lignola che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte con sentenza del 23 febbraio 2022, sezione quarta, in ordine alla richiesta di Durante CO di condanna al pagamento in suo favore, da parte del Ministero competente, di una somma di giustizia a titolo di riparazione per ingiusta detenzione subita dall'istante, ex art. 314 cod. pen., rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza Durante CO, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando plurimi motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15640 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 09/04/2024 3. Con il primo ha dedotto il vizio di mancanza di motivazione rispetto alla richiesta del ricorrente di riparazione per ingiusta detenzione, in ragione della avvenuta sottoposizione dello stesso, come dedotto anche nel primo ricorso, a misura cautelare prima carceraria ( a partire dal 15 settembre 2011 e sino al 2 settembre 2013) e poi domiciliare (dal 3 settembre 2013 e fino al 13 marzo 2014), per una durata superiore alla pena finale inflitta (anni uno mesi 9 e giorni 10 di reclusione), pari ad una differenza di 8 mesi e 16 giorni. Si osserva che la Corte non avrebbe trattato il tema, pure rimesso da questa Corte di Cassazione, della verifica della eventuale esistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente e integrante una causa ostativa alla evocata riparazione. Né avrebbe valutato il tema di una prospettiva costituzionalmente orientata della operatività dell'art. 314 cod. pen. in caso di incidenza della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai fini della determinazione della pena finale. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge, rilevando che la corte territoriale sarebbe incorsa in un errore laddove ha rilevato che il ricorrente sarebbe stato sottoposto a privazione della libertà per un periodo inferiore a quello corrispondente alla pena finale applicata. Non sarebbe stato conteggiato, in particolare, il periodo compreso tra il 25 settembre 2012 e il 3 settembre 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile, atteso che il giudizio della corte si è incentrato sul rilievo per cui il periodo di privazione della libertà sarebbe stato inferiore a quello della pena finale applicata, per cui, come pure rilevato dal Procuratore Generale, in questa prospettiva non era necessario motivare in ordine al tema del vaglio della eventuale condotta colposa e ostativa del condannato. 2.Anche il secondo è manifestamente infondato, avendo la corte, a fronte di una dettagliata analisi della posizione giuridica del ricorrente per il periodo in questione - rispetto alla quale emergono periodi in cui il ricorrente rimaneva in carcere in stato di detenzione per espiazione di pena definitiva, senza che quindi operasse contemporaneamente la misura cautelare rispetto alla quale si invoca l'ingiusto periodo di detenzione -, illustrato le ragioni della ritenuta più breve durata della privazione di libertà subita in via cautelare rispetto alla durata della pena finale applicata. Rispetto a tale motivazione, il ricorrente oppone un calcolo più ampio in maniera assertiva, ma senza confrontarsi con le ragioni connesse alla sussistenza - per dati intervalli di 2 tempo - di uno stato di detenzione per altra causa, come tale prevalente e tale da non rendere computabile, ai fini in esame, la misura cautelare pure disposta. Si tratta di decisione che appare in linea con il principio per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove risulti che l'istante, nel periodo concernente la richiesta di riparazione per l'ingiusta custodia cautelare subita, era sottoposto a regime detentivo presso l'abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per l'esclusione del diritto all'indennizzo, in quanto, in caso di limitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto è escluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazione della pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione al quale è chiesto l'indennizzo (Sez.
4 - n. 3551 del 18/01/2022 Rv. 282576 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 09/04/2024.