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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1285/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3544/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016617847000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025529029000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 295 2024 90166178 47/000, notificato in data 13 marzo 2025, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di euro 374,62. Tale intimazione traeva origine dalla cartella di pagamento n.
29520210025529029000, relativa a tasse automobilistiche per l'anno di imposta 2015, che l'Agente della
CO assumeva notificata in data 14 marzo 2023.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica della suddetta cartella di pagamento, atto presupposto dell'intimazione impugnata, con conseguente nullità di quest'ultima. Ha inoltre dedotto, in via gradata, la carenza di motivazione dell'atto, la prescrizione triennale del credito relativo alle tasse automobilistiche, la decadenza dell'iscrizione a ruolo e la violazione dell'art. 6, comma 5, della L. 212/2000.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella di pagamento, asseritamente notificata e non impugnata. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso, sostenendo l'interruzione dei termini di prescrizione e decadenza per effetto delle sospensioni normative intervenute a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'Agenzia delle Entrate - CO non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 17 febbraio 2026, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il motivo principale di doglianza sollevato dal ricorrente attiene alla omessa notifica della cartella di pagamento n. 29520210025529029000, atto presupposto dell'intimazione di pagamento oggi impugnata. Tale eccezione
è dirimente e assorbente rispetto a ogni altra questione sollevata.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'omessa notificazione di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo, in quanto il contribuente viene a conoscenza della pretesa impositiva per la prima volta solo attraverso l'atto consequenziale. In tale ipotesi, egli è legittimato a far valere, mediante l'impugnazione dell'atto successivo, tutti i vizi che inficiano l'atto presupposto mai conosciuto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16412/2007; Cass. n.
1532/2012).
L'onere di provare la regolare notifica della cartella di pagamento, quale fatto costitutivo della pretesa, grava sull'Amministrazione finanziaria e sull'Agente della CO. Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione del ricorrente, le Amministrazioni resistenti non hanno fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'avvenuta e regolare notifica della cartella di pagamento n. 29520210025529029000, che nell'atto impugnato si assume notificata in data 14 marzo 2023.
Dall'esame degli atti di causa, infatti, non emerge alcun documento, quale la relata di notifica o l'avviso di ricevimento della raccomandata, che attesti il perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella presupposta. I documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate si riferiscono esclusivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la cui regolarità non è oggetto di contestazione, ma non provano in alcun modo la precedente notifica della cartella.
La mancata prova della notifica della cartella di pagamento rende l'intimazione opposta il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria. Ne consegue, non solo la nullità dell'intimazione stessa per vizio del procedimento, ma anche la piena ammissibilità dell'eccezione di prescrizione del credito.
Sul punto, si osserva che il credito azionato riguarda le tasse automobilistiche per l'anno 2015. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Il termine triennale di prescrizione, nel caso di specie, ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed è spirato il 31 dicembre 2018. L'intimazione di pagamento, primo atto idoneo a interrompere la prescrizione,
è stata notificata al ricorrente solo in data 13 marzo 2025, quando il termine prescrizionale era ampiamente decorso.
Appare inconferente il richiamo, operato dalla difesa erariale, alle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale COVID-19. Tali sospensioni, infatti, sono intervenute a partire da marzo 2020, quando il diritto alla riscossione del credito in esame era già stato irrimediabilmente estinto per prescrizione.
La normativa sulla sospensione può, per sua natura, incidere su un termine di prescrizione ancora in corso, ma non può avere l'effetto di "resuscitare" un diritto già prescritto.
L'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'atto presupposto e per intervenuta prescrizione del credito comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1;
2. Per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione di pagamento impugnato, n. 295 2024 90166178 47/000;
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - CO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in Messina, lì 17 febbraio 2026.
Il Giudice LÒ TI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3544/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016617847000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025529029000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 295 2024 90166178 47/000, notificato in data 13 marzo 2025, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di euro 374,62. Tale intimazione traeva origine dalla cartella di pagamento n.
29520210025529029000, relativa a tasse automobilistiche per l'anno di imposta 2015, che l'Agente della
CO assumeva notificata in data 14 marzo 2023.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica della suddetta cartella di pagamento, atto presupposto dell'intimazione impugnata, con conseguente nullità di quest'ultima. Ha inoltre dedotto, in via gradata, la carenza di motivazione dell'atto, la prescrizione triennale del credito relativo alle tasse automobilistiche, la decadenza dell'iscrizione a ruolo e la violazione dell'art. 6, comma 5, della L. 212/2000.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella di pagamento, asseritamente notificata e non impugnata. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso, sostenendo l'interruzione dei termini di prescrizione e decadenza per effetto delle sospensioni normative intervenute a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'Agenzia delle Entrate - CO non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 17 febbraio 2026, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il motivo principale di doglianza sollevato dal ricorrente attiene alla omessa notifica della cartella di pagamento n. 29520210025529029000, atto presupposto dell'intimazione di pagamento oggi impugnata. Tale eccezione
è dirimente e assorbente rispetto a ogni altra questione sollevata.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'omessa notificazione di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo, in quanto il contribuente viene a conoscenza della pretesa impositiva per la prima volta solo attraverso l'atto consequenziale. In tale ipotesi, egli è legittimato a far valere, mediante l'impugnazione dell'atto successivo, tutti i vizi che inficiano l'atto presupposto mai conosciuto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16412/2007; Cass. n.
1532/2012).
L'onere di provare la regolare notifica della cartella di pagamento, quale fatto costitutivo della pretesa, grava sull'Amministrazione finanziaria e sull'Agente della CO. Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione del ricorrente, le Amministrazioni resistenti non hanno fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'avvenuta e regolare notifica della cartella di pagamento n. 29520210025529029000, che nell'atto impugnato si assume notificata in data 14 marzo 2023.
Dall'esame degli atti di causa, infatti, non emerge alcun documento, quale la relata di notifica o l'avviso di ricevimento della raccomandata, che attesti il perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella presupposta. I documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate si riferiscono esclusivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la cui regolarità non è oggetto di contestazione, ma non provano in alcun modo la precedente notifica della cartella.
La mancata prova della notifica della cartella di pagamento rende l'intimazione opposta il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria. Ne consegue, non solo la nullità dell'intimazione stessa per vizio del procedimento, ma anche la piena ammissibilità dell'eccezione di prescrizione del credito.
Sul punto, si osserva che il credito azionato riguarda le tasse automobilistiche per l'anno 2015. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Il termine triennale di prescrizione, nel caso di specie, ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed è spirato il 31 dicembre 2018. L'intimazione di pagamento, primo atto idoneo a interrompere la prescrizione,
è stata notificata al ricorrente solo in data 13 marzo 2025, quando il termine prescrizionale era ampiamente decorso.
Appare inconferente il richiamo, operato dalla difesa erariale, alle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale COVID-19. Tali sospensioni, infatti, sono intervenute a partire da marzo 2020, quando il diritto alla riscossione del credito in esame era già stato irrimediabilmente estinto per prescrizione.
La normativa sulla sospensione può, per sua natura, incidere su un termine di prescrizione ancora in corso, ma non può avere l'effetto di "resuscitare" un diritto già prescritto.
L'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'atto presupposto e per intervenuta prescrizione del credito comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1;
2. Per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione di pagamento impugnato, n. 295 2024 90166178 47/000;
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - CO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in Messina, lì 17 febbraio 2026.
Il Giudice LÒ TI