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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 4101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4101 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro designato, dott. Francesco Rigato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8648 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. CHECCHI Daniele ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, al Piazzale Clodio n. 18, come da procura in atti.
- Ricorrente-
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MAZZA Clotilde ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di
Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.03.2024 e ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro premettendo che con il decreto di omologa del 10.06.2022, emesso all'esito della procedura di A.t.p.o. n. 23704/2021 R.G. dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice dott.ssa
Savignano, era stata accertata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario afferente al riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 dalla data della visita di revisione del 5.03.2021. Lamentava l'inerzia dell' che nonostante la notifica del CP_1 decreto di omologa effettuata il 21.06.2022 e del modello Ap70 attestante la sussistenza dei requisiti socio-economici, comunicato mediante P.e.c. in data 05.07.2022, non aveva provveduto a liquidare la prestazione invocata.
Significava che, essendo inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa prescritto per il pagamento della prestazione ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5
Cpc, aveva incardinato un nuovo procedimento portante numero di ruolo generale
34984/2022 conclusosi con la sentenza n. 3305/2023, emanata il 29.03.2023, che aveva riconosciuto il diritto del alla percezione della pensione di inabilità ex art. 12 L Parte_1
118/71 con la decorrenza indicata nel decreto di omologa succitato e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei dovuti e non versati oltre accessori di legge fino all'integrale soddisfo. Deduceva che, con provvedimento di liquidazione del 15.06.2023, l' riconosceva in suo CP_1 favore un credito di € 8.557,51 a titolo di ratei di pensione di inabilità civile, con decorrenza dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2023, trattenendo da detto importo la somma di € 6.352,11 a titolo di “recupero indebito” e liquidato l'importo residuo con valuta del 3.07.2023.
Contestava la legittimità di detto provvedimento con riferimento alla intervenuta ripetizione delle somme ritenute indebitamente corrisposte per l'eccessiva genericità di detta comunicazione non suffragata da specifiche motivazioni sulla natura dell'indebito riconosciuto.
Concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare nei confronti del ricorrente, il diritto alla ripetizione dell'indebito di € 6.352,11 in quanto illegittimamente trattenuto dall' in sede di liquidazione dei benefici previsti a titolo di pensione di inabilità civile CP_1 ex art. 12 L. 118/71 con provvedimento del 15.06.2023;
• per l'effetto condannare l' a corrispondere all'avente diritto la somma di € 6.352,11 CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge”.
L' debitamente evocato in giudizio, si costituiva confutando la ricostruzione fattuale CP_1 operata dal ricorrente e chiarendo che:
- la pensione di inabilità ex art. 12 L.118/71 percepita dal , con decorrenza dal Parte_1
01/07/2018, a seguito della visita di revisione, subiva il declassamento dalla fascia 30 (invalidi totali) alla fascia 34 (invalidità civile parziale al 75%);
- il mancato invio della documentazione reddituale funzionale al riconoscimento dell'assegno di assistenza ex art. 13 l.118/1971, in seguito all'intervenuto declassamento dell'invalidità, aveva comportato l'erogazione della pensione di inabilità, nel periodo dall'01/04/2021 al
30/09/2021, per un importo complessivo di euro 4.855,14;
- con la comunicazione del 24 agosto 2021, notificata brevi manu al ricorrente mediante raccomandata con avviso di ricevimento del 08.09.2021, veniva richiesta la ripetizione di detta somma ritenuta indebitamente erogata sulla pensione di inabilità, cat. INVCIV n.07409044, con la seguente motivazione: “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” (all.1 alla memoria);
- con la comunicazione del 28/10/2021, notificata brevi manu al ricorrente mediante raccomandata con avviso di ricevimento del 09/11/2021, si contestava il riscontro di un ulteriore indebito, pari ad € 1.496,97, sulla percezione dell'indennità di accompagnamento, categoria INVCIV n. 07409044, rilevato a seguito dei dati trasmessi dal Ministero della Salute relativi ai periodi di ricovero superiori a 29 giorni riscontrati nell'anno 2019 (all.3 alla memoria);
- la domanda di Ricostituzione formulata l'8.03.2021, per ottenere il cambio di fascia
INVCIV, era stata rigetta con nota emessa in pari data e notificata il 25.03.2021, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la seguente motivazione;
“Occorre presentare opzione relativa all'incompatibilità dell'invalidità civile riconosciuta per l'80% e l'inabilità lavorativa (IO) di cui è già titolare” dal 10/2018 come risulta dall'Estratto contro previdenziale prodotto in atti e (all.4 – 5 alla memoria).
Ciò premesso dal punto fattuale, l'Ente previdenziale ribadiva la legittimità del suo operato sostenendo che in seguito al decreto di omologa del 10/06/2022, n. Rg 23704/2021, con cui era stata accertata la condizione di invalidità civile del 100% del ricorrente con decorrenza dalla data di revisione, era stato emesso il provvedimento di liquidazione (all. 6 alla memoria) che aveva scorporato da detta somma a credito le somme ritenute indebitamente erogate mai ripetute, con conseguente liquidazione del credito residuo pari ad euro 2.205,40.
Concludeva, quindi chiedendo il rigetto del presente ricorso con la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
All'esito della lettura delle note depositate in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025 da parte del solo Ente resistente, ritenuta la causa di natura documentale matura per la decisione, rigetta il presente ricorso per le determinazioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione agli atti permette di osservare che con la comunicazione di liquidazione del 15 giugno 2023, è stata contabilizzata a credito del la somma euro 8.557,51 Parte_1 dovuta a titolo di arretrati della pensione di inabilità per il periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2023.
Da tale somma a credito l' ha condotto a compensazione ai sensi dell'art. 4 del CP_1
“Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle CP_1 fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo” approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del
26 luglio 2017, gli importi dovuti a titolo di indebito e, segnatamente, la somma di euro
4.855,14 richiesta con la comunicazione notificata l'8.09.2021 relativa ai ratei della pensione di inabilità che sono stati indebitamente erogati dal mese di aprile al mese di settembre 2021 in vigenza del provvedimento di revoca della prestazione a seguito di visita di revisione e la somma di euro 1.496,97, richiesta a titolo di indebito con la comunicazione notificata il
09/11/2021, afferente alle somme indebitamente erogate sull'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, categoria INVCIV n. 07409044, per i periodi di ricovero superiori a 29 giorni comunicati dal Ministero della salute nel corso dell'anno 2019.
La compensazione contabile del credito maturato dal , individuato dal Parte_1 provvedimento del 15.06.2023, con la somma richiesta a titolo di indebito con la nota del 24 agosto 2021 (euro 4.855,14), come del resto chiarito dall' , è stata operata Controparte_2 al fine di evitare la duplicazione della liquidazione della pensione di inabilità per il periodo aprile – settembre 2021. In detto periodo difatti la prestazione de quo era stata erogata senza titolo alcuno e le somme corrisposte, sebbene richieste, mai ripetute. Con riferimento alla comunicazione di indebito del 28/10/2021, la compensazione operata ai sensi del Regolamento succitato sulle somme a credito dovute per la prestazione di invalidità civile in godimento ha, invece, consentito il recupero delle somme indebitamente erogate
(euro 1.496,97) a titolo di indennità di accompaganmento afferenti a periodi di ricovero a totale carico di strutture pubbliche riscontrati nel 2019 e mai ripetute.
In ragione di detta compensazione contabile, l'importo complessivo di euro 6.352,11 recuperato con il provvedimento opposto risulta correttamente operato dall' CP_1
A identiche conclusioni si giunge anche considerando che il ricorrente ha manifestato mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio omettendo di depositare note scritte in sostituzione dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter Cpc .
Si dichiara la compensazione integrale delle spese di lite stante la presenza in atti della dichiarazione di esonero dal loro pagamento in caso di soccombenza, resa ai sensi dell' art. 152 disp. att. Cpc, debitamente sottoscritta dal ricorrente.
P. Q.M.
Il tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro designato, dott. Francesco Rigato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8648 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. CHECCHI Daniele ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, al Piazzale Clodio n. 18, come da procura in atti.
- Ricorrente-
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MAZZA Clotilde ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di
Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.03.2024 e ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro premettendo che con il decreto di omologa del 10.06.2022, emesso all'esito della procedura di A.t.p.o. n. 23704/2021 R.G. dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice dott.ssa
Savignano, era stata accertata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario afferente al riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 dalla data della visita di revisione del 5.03.2021. Lamentava l'inerzia dell' che nonostante la notifica del CP_1 decreto di omologa effettuata il 21.06.2022 e del modello Ap70 attestante la sussistenza dei requisiti socio-economici, comunicato mediante P.e.c. in data 05.07.2022, non aveva provveduto a liquidare la prestazione invocata.
Significava che, essendo inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa prescritto per il pagamento della prestazione ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5
Cpc, aveva incardinato un nuovo procedimento portante numero di ruolo generale
34984/2022 conclusosi con la sentenza n. 3305/2023, emanata il 29.03.2023, che aveva riconosciuto il diritto del alla percezione della pensione di inabilità ex art. 12 L Parte_1
118/71 con la decorrenza indicata nel decreto di omologa succitato e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei dovuti e non versati oltre accessori di legge fino all'integrale soddisfo. Deduceva che, con provvedimento di liquidazione del 15.06.2023, l' riconosceva in suo CP_1 favore un credito di € 8.557,51 a titolo di ratei di pensione di inabilità civile, con decorrenza dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2023, trattenendo da detto importo la somma di € 6.352,11 a titolo di “recupero indebito” e liquidato l'importo residuo con valuta del 3.07.2023.
Contestava la legittimità di detto provvedimento con riferimento alla intervenuta ripetizione delle somme ritenute indebitamente corrisposte per l'eccessiva genericità di detta comunicazione non suffragata da specifiche motivazioni sulla natura dell'indebito riconosciuto.
Concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare nei confronti del ricorrente, il diritto alla ripetizione dell'indebito di € 6.352,11 in quanto illegittimamente trattenuto dall' in sede di liquidazione dei benefici previsti a titolo di pensione di inabilità civile CP_1 ex art. 12 L. 118/71 con provvedimento del 15.06.2023;
• per l'effetto condannare l' a corrispondere all'avente diritto la somma di € 6.352,11 CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge”.
L' debitamente evocato in giudizio, si costituiva confutando la ricostruzione fattuale CP_1 operata dal ricorrente e chiarendo che:
- la pensione di inabilità ex art. 12 L.118/71 percepita dal , con decorrenza dal Parte_1
01/07/2018, a seguito della visita di revisione, subiva il declassamento dalla fascia 30 (invalidi totali) alla fascia 34 (invalidità civile parziale al 75%);
- il mancato invio della documentazione reddituale funzionale al riconoscimento dell'assegno di assistenza ex art. 13 l.118/1971, in seguito all'intervenuto declassamento dell'invalidità, aveva comportato l'erogazione della pensione di inabilità, nel periodo dall'01/04/2021 al
30/09/2021, per un importo complessivo di euro 4.855,14;
- con la comunicazione del 24 agosto 2021, notificata brevi manu al ricorrente mediante raccomandata con avviso di ricevimento del 08.09.2021, veniva richiesta la ripetizione di detta somma ritenuta indebitamente erogata sulla pensione di inabilità, cat. INVCIV n.07409044, con la seguente motivazione: “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” (all.1 alla memoria);
- con la comunicazione del 28/10/2021, notificata brevi manu al ricorrente mediante raccomandata con avviso di ricevimento del 09/11/2021, si contestava il riscontro di un ulteriore indebito, pari ad € 1.496,97, sulla percezione dell'indennità di accompagnamento, categoria INVCIV n. 07409044, rilevato a seguito dei dati trasmessi dal Ministero della Salute relativi ai periodi di ricovero superiori a 29 giorni riscontrati nell'anno 2019 (all.3 alla memoria);
- la domanda di Ricostituzione formulata l'8.03.2021, per ottenere il cambio di fascia
INVCIV, era stata rigetta con nota emessa in pari data e notificata il 25.03.2021, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la seguente motivazione;
“Occorre presentare opzione relativa all'incompatibilità dell'invalidità civile riconosciuta per l'80% e l'inabilità lavorativa (IO) di cui è già titolare” dal 10/2018 come risulta dall'Estratto contro previdenziale prodotto in atti e (all.4 – 5 alla memoria).
Ciò premesso dal punto fattuale, l'Ente previdenziale ribadiva la legittimità del suo operato sostenendo che in seguito al decreto di omologa del 10/06/2022, n. Rg 23704/2021, con cui era stata accertata la condizione di invalidità civile del 100% del ricorrente con decorrenza dalla data di revisione, era stato emesso il provvedimento di liquidazione (all. 6 alla memoria) che aveva scorporato da detta somma a credito le somme ritenute indebitamente erogate mai ripetute, con conseguente liquidazione del credito residuo pari ad euro 2.205,40.
Concludeva, quindi chiedendo il rigetto del presente ricorso con la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
All'esito della lettura delle note depositate in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025 da parte del solo Ente resistente, ritenuta la causa di natura documentale matura per la decisione, rigetta il presente ricorso per le determinazioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione agli atti permette di osservare che con la comunicazione di liquidazione del 15 giugno 2023, è stata contabilizzata a credito del la somma euro 8.557,51 Parte_1 dovuta a titolo di arretrati della pensione di inabilità per il periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2023.
Da tale somma a credito l' ha condotto a compensazione ai sensi dell'art. 4 del CP_1
“Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle CP_1 fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo” approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del
26 luglio 2017, gli importi dovuti a titolo di indebito e, segnatamente, la somma di euro
4.855,14 richiesta con la comunicazione notificata l'8.09.2021 relativa ai ratei della pensione di inabilità che sono stati indebitamente erogati dal mese di aprile al mese di settembre 2021 in vigenza del provvedimento di revoca della prestazione a seguito di visita di revisione e la somma di euro 1.496,97, richiesta a titolo di indebito con la comunicazione notificata il
09/11/2021, afferente alle somme indebitamente erogate sull'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, categoria INVCIV n. 07409044, per i periodi di ricovero superiori a 29 giorni comunicati dal Ministero della salute nel corso dell'anno 2019.
La compensazione contabile del credito maturato dal , individuato dal Parte_1 provvedimento del 15.06.2023, con la somma richiesta a titolo di indebito con la nota del 24 agosto 2021 (euro 4.855,14), come del resto chiarito dall' , è stata operata Controparte_2 al fine di evitare la duplicazione della liquidazione della pensione di inabilità per il periodo aprile – settembre 2021. In detto periodo difatti la prestazione de quo era stata erogata senza titolo alcuno e le somme corrisposte, sebbene richieste, mai ripetute. Con riferimento alla comunicazione di indebito del 28/10/2021, la compensazione operata ai sensi del Regolamento succitato sulle somme a credito dovute per la prestazione di invalidità civile in godimento ha, invece, consentito il recupero delle somme indebitamente erogate
(euro 1.496,97) a titolo di indennità di accompaganmento afferenti a periodi di ricovero a totale carico di strutture pubbliche riscontrati nel 2019 e mai ripetute.
In ragione di detta compensazione contabile, l'importo complessivo di euro 6.352,11 recuperato con il provvedimento opposto risulta correttamente operato dall' CP_1
A identiche conclusioni si giunge anche considerando che il ricorrente ha manifestato mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio omettendo di depositare note scritte in sostituzione dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter Cpc .
Si dichiara la compensazione integrale delle spese di lite stante la presenza in atti della dichiarazione di esonero dal loro pagamento in caso di soccombenza, resa ai sensi dell' art. 152 disp. att. Cpc, debitamente sottoscritta dal ricorrente.
P. Q.M.
Il tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato