Articolo 223 novies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 octiesArticolo 223 decies
Versione
1 gennaio 2004
Art. 223-novies.

((I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarita' denunciate.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente