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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 793/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 902/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249017742743000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate OS e Regione Sicilia avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249017742743000 notificata il 15.11.2024, con la quale veniva intimato al Dott. Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 1.089,49 scaturente, tra le varie poste, da somme a titolo di tasse automobilistiche, portate dalla cartella di pagamento n. 29520240020195492000, notificata il 7.02.2023, per tasse automobilistiche relative all'anno 2017 di euro
598,66 è stata impugnata con ricorso RG 4135/2023 e con sentenza n. 1013/2024, depositata il 22.02.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez. 9, rigettava il ricorso;
con ricorso n.r.g.
3707/2024 il ricorrente appellava la sentenza ma alla data di redazione del presente atto non risulta ancora fissata l'udienza, nelle more eccepiva
- non essendo divenuta definitiva la pretesa oggetto della cartella di pagamento n. 29520240020195492000, si chiede la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato in attesa che venga definito il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sez. staccata di Messina (R.G.R.
n. 3707/2024).
- le somme richieste con la suddetta cartella e poste (unitamente ad altre) a fondamento dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, non sono dovute e non sono più esigibili per l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata dall'Ente pubblico per tramite del concessionario.
Regione Sicilia fa presente che, dall'esame del prospetto della cartella di pagamento impugnata, per i veicoli sopra indicati risulta un riscosso della tassa pari all'importo totale dovuto per l'annualità 2017 in quanto il ricorrente ha pagato in misura agevolata ex art 28 L.R 10 agosto 2022 n.16 e successive modifiche e integrazioni.
Di conseguenza il contenzioso è stato annullato e la cartella sgravata, tutto ciò comprovando da parte del ricorrente il riconoscimento del dovuto e pertanto la giustezza e legittimità della cartella medesima da parte dello stesso.
Quanto sopra esposto rende superflua la continuazione del processo per il venir meno del quoad effectum.
Chiedeva dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese di giudizio;
Agenzia delle Entrate – OS si opponeva a quanto eccepito.
Con memoria successiva il ricorrente insisteva sulla richiesta sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato in attesa che venga definito il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sez. staccata di Messina (R.G.R. n. 3707/2024 - doc. 6), nel quale non è ancora stata fissata l'udienza, anche in considerazione della palese infondatezza della pretesa creditoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, si osserva che un giudizio tributario di primo grado può essere sospeso in attesa di un giudizio di secondo grado (o di Cassazione) se sussiste un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica forte, in particolare se la decisione dipende dall'esito di un altro processo pendente (es. tra società e soci), configurando la sospensione necessaria (art. 39 D.Lgs. 546/92, rinvio art. 295 c.p.c.). Se la causa pregiudicante è già stata decisa in primo grado ma non è passata in giudicato, la sospensione diventa facoltativa, lasciando al giudice la discrezionalità di attendere la sentenza definitiva o decidere. Non esiste una sospensione automatica per altre questioni.
Nel caso di specie è rilevabile che l'intimazione riguarda la cartella di pagamento n. 29520240020195492000, notificata il 7.02.2023, per tasse automobilistiche relative all'anno 2017 di euro 598,66, che con sentenza n. 1013/2024, depositata il 22.02.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez. 9, rigettando il ricorso, confermava;
l'impugnazione della sentenza in secondo grado non palesa l'infondatezza della pretesa creditoria, né si ritiene sia rappresentato sussistere un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica forte. Al contrario la Regione Sicilia, costituita, da prova di aver effettuato lo sgravio della cartella in tema in quanto il ricorrente ha pagato in misura agevolata ex art 28 L.R 10 agosto 2022 n.16 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto constatata la perdita degli effetti giuridici dell'atto impugnato, cioè la cessazione dei suoi effetti pratici e concreti, lo stesso è divenuto nullo di fatto ed inefficace, anche se formalmente esiste, esso non produce gli effetti voluti e rende il giudizio superfluo.
Quindi si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per cessata materia del contendere e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Messina, lì 14/12/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 902/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249017742743000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate OS e Regione Sicilia avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249017742743000 notificata il 15.11.2024, con la quale veniva intimato al Dott. Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 1.089,49 scaturente, tra le varie poste, da somme a titolo di tasse automobilistiche, portate dalla cartella di pagamento n. 29520240020195492000, notificata il 7.02.2023, per tasse automobilistiche relative all'anno 2017 di euro
598,66 è stata impugnata con ricorso RG 4135/2023 e con sentenza n. 1013/2024, depositata il 22.02.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez. 9, rigettava il ricorso;
con ricorso n.r.g.
3707/2024 il ricorrente appellava la sentenza ma alla data di redazione del presente atto non risulta ancora fissata l'udienza, nelle more eccepiva
- non essendo divenuta definitiva la pretesa oggetto della cartella di pagamento n. 29520240020195492000, si chiede la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato in attesa che venga definito il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sez. staccata di Messina (R.G.R.
n. 3707/2024).
- le somme richieste con la suddetta cartella e poste (unitamente ad altre) a fondamento dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, non sono dovute e non sono più esigibili per l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata dall'Ente pubblico per tramite del concessionario.
Regione Sicilia fa presente che, dall'esame del prospetto della cartella di pagamento impugnata, per i veicoli sopra indicati risulta un riscosso della tassa pari all'importo totale dovuto per l'annualità 2017 in quanto il ricorrente ha pagato in misura agevolata ex art 28 L.R 10 agosto 2022 n.16 e successive modifiche e integrazioni.
Di conseguenza il contenzioso è stato annullato e la cartella sgravata, tutto ciò comprovando da parte del ricorrente il riconoscimento del dovuto e pertanto la giustezza e legittimità della cartella medesima da parte dello stesso.
Quanto sopra esposto rende superflua la continuazione del processo per il venir meno del quoad effectum.
Chiedeva dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese di giudizio;
Agenzia delle Entrate – OS si opponeva a quanto eccepito.
Con memoria successiva il ricorrente insisteva sulla richiesta sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato in attesa che venga definito il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sez. staccata di Messina (R.G.R. n. 3707/2024 - doc. 6), nel quale non è ancora stata fissata l'udienza, anche in considerazione della palese infondatezza della pretesa creditoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, si osserva che un giudizio tributario di primo grado può essere sospeso in attesa di un giudizio di secondo grado (o di Cassazione) se sussiste un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica forte, in particolare se la decisione dipende dall'esito di un altro processo pendente (es. tra società e soci), configurando la sospensione necessaria (art. 39 D.Lgs. 546/92, rinvio art. 295 c.p.c.). Se la causa pregiudicante è già stata decisa in primo grado ma non è passata in giudicato, la sospensione diventa facoltativa, lasciando al giudice la discrezionalità di attendere la sentenza definitiva o decidere. Non esiste una sospensione automatica per altre questioni.
Nel caso di specie è rilevabile che l'intimazione riguarda la cartella di pagamento n. 29520240020195492000, notificata il 7.02.2023, per tasse automobilistiche relative all'anno 2017 di euro 598,66, che con sentenza n. 1013/2024, depositata il 22.02.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez. 9, rigettando il ricorso, confermava;
l'impugnazione della sentenza in secondo grado non palesa l'infondatezza della pretesa creditoria, né si ritiene sia rappresentato sussistere un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica forte. Al contrario la Regione Sicilia, costituita, da prova di aver effettuato lo sgravio della cartella in tema in quanto il ricorrente ha pagato in misura agevolata ex art 28 L.R 10 agosto 2022 n.16 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto constatata la perdita degli effetti giuridici dell'atto impugnato, cioè la cessazione dei suoi effetti pratici e concreti, lo stesso è divenuto nullo di fatto ed inefficace, anche se formalmente esiste, esso non produce gli effetti voluti e rende il giudizio superfluo.
Quindi si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per cessata materia del contendere e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Messina, lì 14/12/2026