TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 298
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Silenzio inadempimento sulla rettifica del certificato esecuzione lavori

    Il Tribunale ha ritenuto la domanda infondata poiché la ricorrente non ha fornito prova concreta del danno subito. Non sono stati indicati specifici appalti, bandi o atti di gara che dimostrino la concreta possibilità di partecipare e la preclusione dovuta alla mancata classificazione. Manca la prova del nesso di causalità tra il ritardo dell'amministrazione e un danno patrimoniale effettivo.

  • Accolto
    Pagamento delle spese processuali del giudizio precedente

    Il Tribunale ha accolto la richiesta, dato che risulta depositata l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza precedente e la notifica alla controparte. Il Comune è stato condannato al rimborso del contributo unificato e al pagamento delle spese processuali liquidate nell'ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 298
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 298
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo