Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2022, proposto da
Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Lepidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Gattuso, Velia Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
- al risarcimento del danno curriculare causato dal silenzio inadempimento serbato dal Comune di Barisciano sulle istanze della società Servizi Integrati s.r.l. del 30 ottobre 2019, e, successivamente, del procuratore, nell'interesse di parte ricorrente, del 13 dicembre, finalizzate alla rettifica dell'errore materiale del certificato esecuzione lavori del 28 giugno 2019 prot. n. 26091/2019 afferenti opere di puntellamento di edifici pericolanti, giusta determinazione dell'Ufficio tecnico n. 131/2009, nella parte in cui è stata indicata, nel riquadro della categoria prevalente dei lavori, la sigla OG1 - edifici civili e industriali invece di quella corretta OG2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
- nonché per l'ottemperanza ex art. 114 c.p.a., al pagamento delle spese di lite indicate, nel giudizio ex art. 117 c.p.a. R.G. n. 66/2020, dalla sentenza 3 marzo 2021, n. 87 notificata al Comune resistente in pari data (passata in giudicato come da attestazione della segreteria del 17 marzo 2022) e dall'ordinanza collegiale 15 luglio 2021, n. 386 notificata il 16 luglio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 aprile 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. GI Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Il ricorso in esame ha ad oggetto la domanda risarcitoria del danno curriculare ex art. 30 c.p.a. causato dal silenzio inadempimento serbato dal Comune di Barisciano sulle istanze finalizzate alla rettifica dell’errore materiale del certificato esecuzione lavori del 28.6.2019, afferenti ad opere di puntellamento di edifici pericolanti, giusta determinazione dell’Ufficio tecnico n. 131/2009, nella parte in cui è stata indicata, nel riquadro della categoria prevalente dei lavori, la sigla OG1 (edifici civili e industriali) invece di quella corretta OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela).
In particolare, premette in fatto la ricorrente di aver ottenuto, giusta determina dell’ufficio tecnico del Comune di Barisciano, l’affidamento dei lavori di realizzazione del puntellamento di alcuni edifici mediante procedura negoziata diretta, per un importo complessivo di € 707.076,62.
Espone di aver chiesto l’emissione del certificato di esecuzione lavori relativi agli interventi in oggetto, specificando che alcune opere - definite dall’istante come “Lotto 1” - dovessero essere annoverate nella categoria OG1 (edifici civili e industriali), mentre quelle di cui al “Lotto n. 2”, rientravano nella categoria OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela).
Tuttavia, in data 28.6.2019 veniva emessa la certificazione che recava in tesi un errore materiale perché, nella sezione “categoria prevalente” era inserita la sigla OG1 invece di quella corretta OG2.
Pertanto, dopo aver richiesto invano la rettifica a mezzo di istanza del 30.10.2019 e del 13.12.2019, la ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio – rifiuto che veniva accolto con sentenza di questo T.A.R. n. 87/2021, alla quale seguiva l’adozione della ordinanza n. 386/2021 di nomina del commissario ad acta per rimediare al contegno inerte dell’amministrazione.
La correzione aveva luogo solo in data 16.2.2022, ciò che consentiva alla impresa di spendere la certificazione ai fini del conseguimento dell’attestazione SOA (OG2, classifica V) incrementando quella precedentemente ottenuta (OG2, classifica IV bis).
In punto di diritto lamenta la violazione degli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 (in materia di attribuzione del certificato di esecuzione dei lavori e della categoria di qualificazione) e dell’art. 8, comma 7, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010 secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad inserire nel casellario informatico i certificati dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore.
La condotta inerte della stazione appaltante avrebbe quindi precluso alla ricorrente di conseguire per tempo la classificazione superiore V della categoria OG2 che avrebbe consentito la partecipazione a procedure d’appalto per lavori su beni vincolati pari a € 5.165.000,00 (in luogo dei € 3.500.000,00 previsti con la classificazione IV bis).
Il danno potrebbe essere in tesi quantificato in via equitativa in misura pari alla differenza degli importi dei lavori previsti dalle due classificazioni, ovvero € 1.665.000,00, applicando la percentuale massima del 5% in ragione del lasso di tempo trascorso dall’avvio del procedimento sino all’effettiva conclusione della vicenda con la spendita della certificazione debitamente vistata e pubblicata nell’Osservatorio ANAC (16 febbraio 2022).
A giudizio della ricorrente, il sofferto danno curriculare o “danno da immagine depotenziata” potrebbe essere liquidato in via equitativa nella somma di € 83.250,00.
Richiede inoltre il rimborso delle spese processuali sostenute nel giudizio ex art. 117 c.p.a. definito con sentenza di questo T.A.R. n. 87/2021 (limitatamente al rimborso del contributo unificato di € 300,00, stante la compensazione giudiziale disposta dal Collegio) e con ordinanza collegiale n. 386/2021 (€ 500,00), oltre accessori di legge, per un totale di € 1.029,56 come quantificato nel ricorso.
L’amministrazione si è costituita per resistere al gravame proposto ex adverso.
Dopo ulteriore scambio di memorie, all’udienza di smaltimento del 17.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, in accoglimento della eccezione sollevata dalla parte ricorrente, occorre rilevare la tardività della memoria presentata dal Comune in data 17.3.2026 alle ore 12.37.
Come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, n. 4997/2024 e sez. IV, n. 7977/2022, l'apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile. Nel caso in esame, la memoria di parte appellante è stata depositata oltre il limite temporale delle ore 12.00 dell’ultimo giorno utile, come risultante dal combinato disposto dell’art. 73, comma 1, c.p.a. con l’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. in relazione ad una udienza già fissata, pertanto è inutilizzabile alla stregua del citato approdo pretorio.
Sempre in limine, non vi è ragione di declinare la giurisdizione poiché si versa in una ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 1) ( “controversie in materia di … 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo” ).
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
La domanda proposta ha espressamente riguardo al risarcimento del danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990.
Per consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 6437/2025), "L'azione risarcitoria per danno da ritardo soggiace (....) al consueto regime che impone la dimostrazione - a cura dell'attore - oltre che del danno prodotto, anche del nesso di causalità fra condotta ed evento lesivo, e dell'elemento psicologico della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7726 del 23 settembre 2024)".
L'Adunanza Plenaria, in particolare, nella sentenza n. 5 del 2018 ha chiarito che nella fattispecie di risarcimento del danno da ritardo "Non si tratta, a differenza, dell'indennizzo forfettario introdotto in via sperimentale dal comma 1-bis dello stesso articolo 2-bis (inserito dall'art. 28, comma 9, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 213, n. 98), di un ristoro automatico (collegato alla mera violazione del termine): è, infatti, onere del privato fornire la prova, oltre che del ritardo e dell'elemento soggettivo, del rapporto di causalità esistente tra la violazione del termine del procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe altrimenti posto in essere".
Ne consegue che la mera violazione del termine procedimentale non è, di per sé, fattore concretante la dedotta responsabilità.
Ebbene, come indicato nel ricorso, la fattispecie dedotta si caratterizza per il ritardo ingiustificato nella rettifica della certificazione di esecuzione dei lavori, inizialmente rilasciata con indicazione erronea della categoria prevalente (OG1 invece di quella corretta OG2), ciò che avrebbe precluso alla ricorrente di conseguire la classifica V della cat. OG2.
Ciò posto, gli argomenti di parte ricorrente non sono condivisibili.
Il profilo sul quale la ricorrente incentra il proprio costrutto argomentativo riguarda la c.d. spettanza del bene della vita (poi effettivamente riconosciuta) e, tuttavia, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento poiché non può ritenersi raggiunta la prova dell’esistenza di un effettivo pregiudizio economico.
La ricorrente, infatti, si limita ad allegare in via del tutto generica che il ritardo nell’attribuzione della classifica V avrebbe inciso sulla possibilità di partecipare a procedure di gara, ma non fornisce alcuna dimostrazione concreta in tal senso.
Nel ricorso non è indicato alcun appalto specifico, né vengono prodotti bandi, avvisi o atti di gara dai quali risulti che, nel periodo interessato dal ritardo, la società avrebbe potuto presentare offerta e che la partecipazione fosse preclusa unicamente per la mancata disponibilità, in quel momento, della classifica richiesta.
In assenza di tali elementi, resta del tutto indimostrato che la ricorrente fosse titolare di un interesse effettivo, concreto e attuale a concorrere a determinate procedure e che tali procedure imponessero come requisito imprescindibile il possesso della classifica V della cat. OG2.
Ne consegue che non può ritenersi provato il nesso di causalità tra il ritardo dell’amministrazione e un danno patrimoniale effettivamente subito: manca sia la prova dell’occasione persa (ossia della concreta possibilità di partecipare a specifiche gare), sia la verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori necessari per la partecipazione, sia, infine, qualsiasi elemento che consenta di ritenere che la ricorrente avrebbe avuto una ragionevole probabilità di aggiudicarsi gli appalti asseritamente preclusi.
In difetto di tali dimostrazioni, la domanda risarcitoria si fonda su mere ipotesi astratte e non può pertanto essere accolta.
Va viceversa accolta la richiesta di condanna dell’amministrazione comunale al pagamento delle somme dovute a titolo di spese processuali sostenute nel giudizio proposto per l’accertamento del silenzio rifiuto indicato in motivazione (definito con sentenza di questo T.A.R. n. 87/2021, al quale ha fatto seguito l’ordinanza collegiale n. 386/2021).
Difatti, risulta depositata attestazione del passaggio in giudicato e, altresì, vi è prova della notifica della sentenza alla controparte effettuata in data 3.3.2021 con conseguente decorso del termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.
Per l’effetto, in relazione alla sentenza n. 87/2021, il Comune intimato va condannato al rimborso del contributo unificato di € 300,00 (che grava sulla parte soccombente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. n. 115 del 2002 anche in caso di compensazione delle spese di giudizio) e al pagamento delle spese processuali liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, come indicato nell’ordinanza collegiale n. 386 del 2021.
L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
In conclusione, il ricorso va in parte rigettato ed in parte va accolto nei sensi sopra indicati.
L’accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, L’Aquila (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
GI Di Vita, Presidente, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI Di Vita |
IL SEGRETARIO