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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
GALLINA CARMELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2921/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Eredità Giacente Di Resistente_1 E Per Esso Il Curatore Curatore_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 935/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19
e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP301205976374 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio per rinuncia all'appello, con compensazione di spese. Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Curatore_1, in qualità di curatrice dell'eredità giacente di Resistente_1, ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano relativamente a imposta di successione, ipotecaria e catastale per l'anno 2023.
La vertenza concerne il recupero delle imposte accertate a seguito della dichiarazione di successione presentata dalla curatrice dell'eredità giacente, in assenza di eredi identificati.
In sede di ricorso la contribuente eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impositivo e comunque rilevava la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo erede e non avendo il possesso dell'asse ereditario, ma solo la sua detenzione.
La Corte adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese. Il primo giudice rilevava che il curatore dell'eredità giacente non è possessore, ma mero detentore dei beni ereditari;
non è dunque soggetto obbligato al versamento dell'imposta.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano eccependo la carenza di motivazione della sentenza di primo grado. Nel merito richiama la giurisprudenza che ha riconosciuto l'obbligo di pagamento dell'imposta a carico del curatore dell'eredità giacente, dato l'obbligo a suo carico di presentare la dichiarazione di successione ed in quanto possessore – non mero detentore – dei beni ereditari. Ritiene inoltre validamente motivato l'avviso di liquidazione, che determina l'imposta sulla base di quando riportato nella dichiarazione di successione. Insiste inoltre per la responsabilità della contribuente anche per il versamento dell'imposta ipotecaria e catastale. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato il proprio operato con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Non si costituisce in giudizio la contribuente.
Il 06.11.2025 l'Agenzia delle Entrate deposita “richiesta di estinzione del giudizio” con compensazione di spese, evidenziando che nelle more del giudizio è intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi della defunta Resistente_1, che hanno presentato dichiarazione di successione (sostitutiva), che diventerà oggetto di liquidazione. Dichiara pertanto di rinunciare all'appello, come comunicato alla controparte – seppure non costituita – che ha sottoscritto per accettazione la rinuncia dell'Ufficio con compensazione di spese.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 06.11.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato “richiesta di estinzione del giudizio” per intervenuta rinuncia all'appello, con compensazione delle spese di lite.
Parte contribuente non si è costituita in giudizio, ma ha comunque sottoscritto la rinuncia all'appello dell'Ufficio
a titolo di accettazione della compensazione delle spese ex art. 44 D.Lgs. 546/1992.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione di spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
Milano, 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE LA PRESIDENTE
NL CI OR RV
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
GALLINA CARMELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2921/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Eredità Giacente Di Resistente_1 E Per Esso Il Curatore Curatore_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 935/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19
e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP301205976374 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio per rinuncia all'appello, con compensazione di spese. Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Curatore_1, in qualità di curatrice dell'eredità giacente di Resistente_1, ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano relativamente a imposta di successione, ipotecaria e catastale per l'anno 2023.
La vertenza concerne il recupero delle imposte accertate a seguito della dichiarazione di successione presentata dalla curatrice dell'eredità giacente, in assenza di eredi identificati.
In sede di ricorso la contribuente eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impositivo e comunque rilevava la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo erede e non avendo il possesso dell'asse ereditario, ma solo la sua detenzione.
La Corte adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese. Il primo giudice rilevava che il curatore dell'eredità giacente non è possessore, ma mero detentore dei beni ereditari;
non è dunque soggetto obbligato al versamento dell'imposta.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano eccependo la carenza di motivazione della sentenza di primo grado. Nel merito richiama la giurisprudenza che ha riconosciuto l'obbligo di pagamento dell'imposta a carico del curatore dell'eredità giacente, dato l'obbligo a suo carico di presentare la dichiarazione di successione ed in quanto possessore – non mero detentore – dei beni ereditari. Ritiene inoltre validamente motivato l'avviso di liquidazione, che determina l'imposta sulla base di quando riportato nella dichiarazione di successione. Insiste inoltre per la responsabilità della contribuente anche per il versamento dell'imposta ipotecaria e catastale. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato il proprio operato con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Non si costituisce in giudizio la contribuente.
Il 06.11.2025 l'Agenzia delle Entrate deposita “richiesta di estinzione del giudizio” con compensazione di spese, evidenziando che nelle more del giudizio è intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi della defunta Resistente_1, che hanno presentato dichiarazione di successione (sostitutiva), che diventerà oggetto di liquidazione. Dichiara pertanto di rinunciare all'appello, come comunicato alla controparte – seppure non costituita – che ha sottoscritto per accettazione la rinuncia dell'Ufficio con compensazione di spese.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 06.11.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato “richiesta di estinzione del giudizio” per intervenuta rinuncia all'appello, con compensazione delle spese di lite.
Parte contribuente non si è costituita in giudizio, ma ha comunque sottoscritto la rinuncia all'appello dell'Ufficio
a titolo di accettazione della compensazione delle spese ex art. 44 D.Lgs. 546/1992.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione di spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
Milano, 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE LA PRESIDENTE
NL CI OR RV