Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1973, n. 20
Articolo 1
Versione
28 marzo 1973
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 800 milioni per l'anno finanziario 1972 ed in lire 850 milioni per l'anno finanziario 1973 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 marzo 1973
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