Sentenza 27 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03448/2026REG.PROV.COLL.
N. 03363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3363 del 2025, proposto da
Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OL ME, GA ZA e DA MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 21352/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OL ME, GA ZA e DA MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il Cons. DAe PO e udito per la parte appellata l’avvocato Pierpaolo Cacciotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con l’appello in esame il Ministero odierna parte appellante impugnava la sentenza del Tar Lazio n. 2135 del 2024, di parziale declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere e parziale accoglimento dell’originario gravame. Con quest’ultimo l’odierna parte appellata aveva adito il Giudice di prime cure al fine di ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione sia della seconda indennità giornaliera per servizi esterni (ex art. 9 d.P.R. n. 395/95, nonché dell''art. 8 d.P.R. n. 170/2007), sia della retribuzione corrispondente ai trenta minuti di pausa pranzo non usufruiti per la consumazione del pasto, in quanto periodi di lavoro effettivamente svolto.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar dichiarava la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto all’ indennità per servizi esterni in misura doppia a decorrere dal 1° luglio 2022, e per la restante parte lo accoglieva.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata, formulando i seguenti motivi di appello:
- violazione/falsa applicazione dell’art. 34, co. 5, c.p.a e dell’art. 9 del d.p.r. 395/1995;
- error in iudicando in relazione al punto 7 della sentenza impugnata. Sulla non debenza della retribuzione per i periodi di pausa pranzo “lavorati”.
4. Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
5. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2026 la causa passava in decisione.
6. L’appello è infondato.
7. La prima indennità controversa riguarda quella per servizi esterni.
8. Preliminarmente, sul punto appare corretta la declaratoria di parziale improcedibilità per cessazione della materia del contendere, a fronte del pacifico riconoscimento della stessa indennità agli appellanti a partire da una certa data.
8.1 La cessazione ben può essere dichiarata in termini parziali laddove la pretesa sia stata accolta in termini definiti rispetto ad una determinata somma, riferibile ad uno specifico periodo, come nel caso di specie. Ciò appare coerente alla stessa logica difensiva delle parti potenzialmente soccombenti, come nella specie la p.a., in quanto altrimenti opinando il giudizio si sarebbe dovuto concludere con la soccombenza totale, con ogni conseguenza possibile anche in tema di spese.
9. Per il restante periodo controverso, parimenti corretta è la statuizione di accoglimento di prime cure.
9.1 L’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 395/1995 prevede che l’indennità competa anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati. L’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 170/2007 ha espressamente riconosciuto che al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, spetta l'indennità per servizi esterni in misura doppia, con il limite di trenta indennità per ciascun dipendente nell'arco del mese.
9.2 La circolare GDAP-0248866-2014, che non risulta essere stata revocata, a firma del Vice Capo Dipartimento e del Direttore generale, al punto n. 6 statuisce che " al personale in forza presso altre strutture che non siano istituti penitenziari la predetta indennità può essere riconosciuta al personale impegnato in servizi di mera vigilanza armata dell'immobile e dei beni dell'Amministrazione, ex art. 52 d.P.R. 82/1999 ".
9.3 A conferma della ritenuta spettanza la stessa amministrazione appellante ha riconosciuto l'indennità per servizi esterni agli appellati in misura semplice con provvedimento del 1 luglio 2020 (Ordine di Servizio n. 50) e in misura doppia dall’8 maggio 2024 con provvedimento n. 27. Peraltro, tale riconoscimento costituisce un atto ricognitivo della sussistenza dei presupposti normativi per l’attribuzione dell'indennità e conferma la natura del servizio svolto.
9.4 Nel caso di specie il servizio appare pacificamente qualificabile come guardia armata, sia per le modalità ordinarie, sia in relazione ai possibili rischi, come invero specificamente evidenziati attraverso il richiamo al gravissimo episodio occorso (cfr. documenti nn. 1 ss. allegati alla memoria di parte appellata).
9.5 In termini di modalità, dagli atti prodotti risulta che il servizio, articolato in turni a giorni alterni di almeno 12 ore, è formalmente organizzato con ordini di servizio che qualificano espressamente il personale come "Addetti ai Servizi di Vigilanza dei Beni dell'Amministrazione" ed è armato, con presidio di impianti di sicurezza e impossibilità di interruzione.
9.6 D’altronde, logica e parità di trattamento impongono (in termini di interpretazione costituzionalmente orientata) che l’indennità spetti in pari entità a chiunque svolga il detto servizio, senza imporre un elemento ulteriore (la presenza di detenuti) sol per la diversa origine della forza di polizia incaricata del medesimo servizio.
10. Con riferimento alla seconda indennità controversa, avente ad oggetto la questione della retribuzione del tempo dedicato alla consumazione del pasto, essa trova la propria disciplina nell'art. 1, lett. b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, applicabile al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza dell'estensione sancita dall'art. 3 della medesima legge. Tale disciplina prevede l'istituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio.
10.1 L’appello si basa sulla carenza formale imputabile agli stessi interessati, che non avrebbero presentato i giustificativi per il recupero delle ore.
11. L’argomento formale si scontra con la chiara sussistenza dei presupposti sostanziali. Se da un lato, in linea generale un diritto spettante per lo svolgimento pacifico di attività di servizio non può subordinarsi a mere formalità (specie se legate all’uso di programmi informativi che debbono semmai agevolare e non vincolare l’azione amministrativa), dall’altro lato assume rilievo preminente lo stesso disciplinare richiamato (datato 04.07.2017) che espressamente all’art. 2, lett. i, prevede che " gli impianti di allarme devono essere presidiati anche durante il tempo dedicato alla fruizione del pasto ". Ciò all’evidenza impone che la mezz’ora dedicata alla fruizione del pasto sia parte integrante ed effettiva dell’orario di servizio e non una pausa durante la quale potersi spostare.
12. Se il servizio va garantito con continuità, o si prevede la sostituzione al fine di consentire la pausa effettiva, o spetta la somma correttamente riconosciuta dai Giudici di prime cure.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
14. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Visto l’art. 93, comma secondo, c.p.c., si dispone la comunicazione della sentenza agli appellati personalmente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN PE, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
DAe PO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| DAe PO | IN PE |
IL SEGRETARIO