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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/12/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1889/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio in San Vito al
Tagliamento (PN), piazzetta Pescheria 14, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio in San Vito al
Tagliamento (PN), piazzetta Pescheria 14, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gugesti – distretto NC
(Romania), in data 17/08/2008, in comunione dei beni, atto trascritto nei registri del Comune di CASARSA DELLA DELIZIA in data 16/04/2025, n. 7, parte 2,
serie C;
con i seguenti figli: nato a [...] Persona_1
il 13/01/2012 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1- I coniugi vivranno separati, con obbligo al reciproco rispetto e a non interferire l'uno nella vita dell'altro.- 2- Il
figlio minore viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.- In linea di massima, il padre terrà con sé il figlio come segue: · a fine settimana alterni, dal sabato (uscita di scuola od orario equipollente) alla domenica sera (dopo cena);
· per due pomeriggi infrasettimanali, da concordare di volta in volta con la madre tenuto conto dei rispettivi turni lavorativi, dall'uscita di scuola (od orario equipollente) alla sera (dopo cena); · per due settimane, anche non consecutive,
durante le vacanze estive – periodi questi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con la madre, cui spetterà analogo periodo;
i genitori si prestato sin d'ora reciproco consenso ad effettuare viaggi in Romania unitamente al minore figlio;
· durante le festività tradizionali, da calendario scolastico, da alternare con la madre.- 3- La casa coniugale, sita in Casarsa della Delizia Via Manaras
11/9, in comproprietà tra essi coniugi, resta assegnata in uso alla moglie, quale genitore collocatario del minore figlio, con tutti i mobili ed arredi in essa presenti;
da tale abitazione il marito è già uscito portando con sé i propri effetti personali;
in ogni caso i coniugi sosterranno giusta metà il rateo del mutuo in essere.- 4- Il Signor contribuirà nel mantenimento Parte_2
ordinario del minore figlio versando alla moglie, in forma tracciabile ed entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 200=, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento maggio 2026).- 5- Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio – spese da individuarsi e da regolamentarsi secondo il Protocollo adottato dall'intestato
Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia.- 6- L'assegno unico universale – ad oggi pari ad Euro 223= mensili - sarà percepito per intero dalla Signora
[...]
, nel mentre delle detrazioni fiscali beneficeranno entrambi i Parte_3
coniugi al 50% ciascuno.- 7- La vettura TOYOTA VERSO, targata EC 260 PG,
resta in proprietà esclusiva all'intestatario Signor che Parte_2 ha supportato la moglie nell'acquisto di altra di seconda mano con il versamento alla stessa della somma di Euro 1.000=.- 8- Per quanto occorrer possa, i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per il minore figlio.- 9- Spese
legali giusta metà.- “.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Controparte_1
Gugesti – RE NC (Romania), in data 17/08/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CASARSA DELLA DELIZIA;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2025, atto 7, parte 2, serie C);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Pordenone, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott.Giorgio Cozzarini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1889/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio in San Vito al
Tagliamento (PN), piazzetta Pescheria 14, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio in San Vito al
Tagliamento (PN), piazzetta Pescheria 14, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gugesti – distretto NC
(Romania), in data 17/08/2008, in comunione dei beni, atto trascritto nei registri del Comune di CASARSA DELLA DELIZIA in data 16/04/2025, n. 7, parte 2,
serie C;
con i seguenti figli: nato a [...] Persona_1
il 13/01/2012 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1- I coniugi vivranno separati, con obbligo al reciproco rispetto e a non interferire l'uno nella vita dell'altro.- 2- Il
figlio minore viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.- In linea di massima, il padre terrà con sé il figlio come segue: · a fine settimana alterni, dal sabato (uscita di scuola od orario equipollente) alla domenica sera (dopo cena);
· per due pomeriggi infrasettimanali, da concordare di volta in volta con la madre tenuto conto dei rispettivi turni lavorativi, dall'uscita di scuola (od orario equipollente) alla sera (dopo cena); · per due settimane, anche non consecutive,
durante le vacanze estive – periodi questi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con la madre, cui spetterà analogo periodo;
i genitori si prestato sin d'ora reciproco consenso ad effettuare viaggi in Romania unitamente al minore figlio;
· durante le festività tradizionali, da calendario scolastico, da alternare con la madre.- 3- La casa coniugale, sita in Casarsa della Delizia Via Manaras
11/9, in comproprietà tra essi coniugi, resta assegnata in uso alla moglie, quale genitore collocatario del minore figlio, con tutti i mobili ed arredi in essa presenti;
da tale abitazione il marito è già uscito portando con sé i propri effetti personali;
in ogni caso i coniugi sosterranno giusta metà il rateo del mutuo in essere.- 4- Il Signor contribuirà nel mantenimento Parte_2
ordinario del minore figlio versando alla moglie, in forma tracciabile ed entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 200=, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento maggio 2026).- 5- Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio – spese da individuarsi e da regolamentarsi secondo il Protocollo adottato dall'intestato
Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia.- 6- L'assegno unico universale – ad oggi pari ad Euro 223= mensili - sarà percepito per intero dalla Signora
[...]
, nel mentre delle detrazioni fiscali beneficeranno entrambi i Parte_3
coniugi al 50% ciascuno.- 7- La vettura TOYOTA VERSO, targata EC 260 PG,
resta in proprietà esclusiva all'intestatario Signor che Parte_2 ha supportato la moglie nell'acquisto di altra di seconda mano con il versamento alla stessa della somma di Euro 1.000=.- 8- Per quanto occorrer possa, i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per il minore figlio.- 9- Spese
legali giusta metà.- “.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Controparte_1
Gugesti – RE NC (Romania), in data 17/08/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CASARSA DELLA DELIZIA;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2025, atto 7, parte 2, serie C);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Pordenone, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott.Giorgio Cozzarini