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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1643/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5987/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020766750000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 08/07/2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.29320249020766750, notificata in data
08/07/2024 con la quale l'Agenzia Entrate-Riscossione invita, entro cinque giorni a pena esecuzione forzata,
a effettuare il pagamento di € 242,48 trasfusa nella sottesa cartella n.29320180026553082000, asseritamente notificata il 25/02/2019 a titolo di tassa auto anno 2014.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e della relativa sottesa cartella e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario:
1) per omessa notifica della cartella sottostante – nullità dell'iscrizione a ruolo – violazione degli artt.5 e 6
n.1 L. n.212/2000 e dell'art.6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo;
2) per intervenuta prescrizione dell'azione dell'amministrazione finanziaria per avvenuto decorso del termine di cui all'art.5 D.L. 953/82 convertito in L. n.53/83.
L'Agenzia Entrate-Riscossione si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nel comunicare:
- che la cartella indicata nell'atto oggi opposto è stata oggetto di precedente opposizione giudiziale ove sono state rappresentate le medesime doglianze;
- che detto ultimo giudizio, contrassegnato dal n. R.G. 4734/2022 e promosso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania (prima Commissione Tributaria Provinciale), risulta concluso con sentenza n.6591/2024, con la quale l'adita Autorità ha accolto il ricorso;
- che avverso il provvedimento suddetto è stato proposto gravame iscritto a ruolo il 18/03/2025 sub rg.
1744/2025, dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia;
chiede la sospensione della presente causa ex art.295 cpc., applicabile anche al processo tributario, in attesa della conclusione dell'altro giudizio pendente trattandosi di cause connesse.
Eccepisce, altresì, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.21 del D.Lgs. 546/92, il difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa.
Con successiva memoria, il ricorrente, nell'eccepire la decadenza dell'esattore dal diritto di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiamare terzi in causa e nel comunicare che la cartella impugnata è stata annullata con sentenza n.6591/2024, insiste nelle argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo. Chiede pertanto l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è inammissibile per precedente giudicato sulla questione atteso che avverso la sottesa cartella esattoriale n.29320180026553082000, è stato proposto ricorso iscritto al R.G. n.4734/2022, già deciso con sentenza n.6591/2024, appellata e ancora pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Sicilia.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione, che liquida in € 200,00 (euro trecento/00).
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5987/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020766750000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 08/07/2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.29320249020766750, notificata in data
08/07/2024 con la quale l'Agenzia Entrate-Riscossione invita, entro cinque giorni a pena esecuzione forzata,
a effettuare il pagamento di € 242,48 trasfusa nella sottesa cartella n.29320180026553082000, asseritamente notificata il 25/02/2019 a titolo di tassa auto anno 2014.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e della relativa sottesa cartella e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario:
1) per omessa notifica della cartella sottostante – nullità dell'iscrizione a ruolo – violazione degli artt.5 e 6
n.1 L. n.212/2000 e dell'art.6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo;
2) per intervenuta prescrizione dell'azione dell'amministrazione finanziaria per avvenuto decorso del termine di cui all'art.5 D.L. 953/82 convertito in L. n.53/83.
L'Agenzia Entrate-Riscossione si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nel comunicare:
- che la cartella indicata nell'atto oggi opposto è stata oggetto di precedente opposizione giudiziale ove sono state rappresentate le medesime doglianze;
- che detto ultimo giudizio, contrassegnato dal n. R.G. 4734/2022 e promosso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania (prima Commissione Tributaria Provinciale), risulta concluso con sentenza n.6591/2024, con la quale l'adita Autorità ha accolto il ricorso;
- che avverso il provvedimento suddetto è stato proposto gravame iscritto a ruolo il 18/03/2025 sub rg.
1744/2025, dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia;
chiede la sospensione della presente causa ex art.295 cpc., applicabile anche al processo tributario, in attesa della conclusione dell'altro giudizio pendente trattandosi di cause connesse.
Eccepisce, altresì, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.21 del D.Lgs. 546/92, il difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa.
Con successiva memoria, il ricorrente, nell'eccepire la decadenza dell'esattore dal diritto di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiamare terzi in causa e nel comunicare che la cartella impugnata è stata annullata con sentenza n.6591/2024, insiste nelle argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo. Chiede pertanto l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è inammissibile per precedente giudicato sulla questione atteso che avverso la sottesa cartella esattoriale n.29320180026553082000, è stato proposto ricorso iscritto al R.G. n.4734/2022, già deciso con sentenza n.6591/2024, appellata e ancora pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Sicilia.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione, che liquida in € 200,00 (euro trecento/00).
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè