Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1643
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica della cartella sottostante

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per precedente giudicato sulla questione, poiché avverso la sottesa cartella esattoriale è già stato proposto ricorso, deciso con sentenza che è stata appellata e risulta pendente in secondo grado.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione dell'azione dell'amministrazione finanziaria

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per precedente giudicato sulla questione, poiché avverso la sottesa cartella esattoriale è già stato proposto ricorso, deciso con sentenza che è stata appellata e risulta pendente in secondo grado.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per precedente giudicato sulla questione, poiché avverso la sottesa cartella esattoriale è già stato proposto ricorso, deciso con sentenza che è stata appellata e risulta pendente in secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1643
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1643
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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