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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/11/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
IU AT
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2156/2024
Tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]alla Piazza Botticelli , rappresentato e difeso dagli Avvocati
DR EL (c.f. ) e RE RO (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
; C.F._3
- ricorrente -
e
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
12/09/1947 ed ivi residente a[...] e ( CP_2 [...]
) nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 13
Pag. 1 a 7 - resistenti -
Ricostruzione del fatto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato premesso quanto segue:
“ 1. Nel Luglio del 1955 l' assegnò a Controparte_3
, con patto di riservato dominio, l'appezzamento di terreno sito in Parte_2 agro di Brindisi località "Betlemme 1", in catasto terreni alla partita 13958, Fg. 14, particelle 117, 153, 135, 224 e 225.
2. In data 04.06.1976 il Sig. con atto autenticato dal notaio CP_1 Per_1
, registrato presso l'ufficio del registro di Brindisi l'8.06.1976 al n. 6024, Mod.
[...]
II, (doc.1.) riscattò il suddetto appezzamento, acquisendone la piena proprietà.
3. Nel Luglio dell'anno 1990, il Sig. dietro corresponsione Parte_2 di un somma di denaro, cedette al Sig. il possesso materiale di una Parte_1 parte del suddetto appezzamento di terreno, della superficie di circa mq 1.138, catastalmente (poi) individuata al foglio 14, ptc n 654 subalterni 1-2, (doc.11.) possesso pacificamente ed ininterrottamente esercitato fino ad oggi dall'odierno ricorrente.
4. Nello stesso anno il ricorrente realizzò sul detto fondo una costruzione da destinare a propria abitazione di circa mq. 128,34 senza richiedere il preventivo permesso comunale, tanto da ricevere la notifica di ordinanza di demolizione dal
Sindaco di Brindisi (doc.2), e presentando successivamente, in data 01.03.1995,
(quale proprietario) domanda di condono edilizio ai sensi della legge n 724/94
(pratica comunale n 719) (doc.3), provvedendo poi ad integrare la documentazione richiesta ed a versare le somme dovute in acconto a titolo di oblazione e per oneri concessori (doc.4).
5. In data 07.01.1991 è deceduto il Sig. lasciando tutto il suo Parte_2 patrimonio in eredità ai propri figli, e (come risulta Parte_3 CP_2 dagli estratti catastali depositati sub. 11).
6. Di recente il ricorrente, dovendo procedere, secondo gli accordi conclusi con il defunto Sig. all'intestazione formale dell'immobile a proprio Parte_2 nome, ha provveduto, secondo le disposizioni di legge, a richiedere al Comune la
Pag. 2 a 7 quantificazione delle somme dovute a conguaglio sia a titolo di oblazione che di oneri concessori, procedendo al versamento integrale delle stesse (doc.5 e 6).
Il ricorrente ha altresì provveduto a consegnare all'ufficio comunale competente una relazione di compatibilità idrogeomorfologica dell'intervento edilizio, redatta da un geologo, necessaria per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (doc.7).
7. Successivamente l'Avv. RO con nota 20.05.2022 (doc. 8) ha richiesto al il rilascio dell'attestato di congruità delle somme versate a titolo Controparte_4 di oneri concessori, attestato rilasciato al ricorrente con nota dirigenziale prot. 72860 del 29.06.2022.
8. Con nota del 10.07.2022 (doc.9) l'Avv. RO ha chiesto al Dirigente comunale di correggere l'errore contenuto nell'attestato di congruità, laddove non riportava l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute dal ricorrente a titolo di oneri concessori.
9. Con nota del del 28.07.2022, il Dirigente dell'Urbanistica ha corretto il detto errore (doc. 10)
10. Soddisfatti pertanto tutti i requisiti richiesti dalla legge sul condono edilizio per effettuare il trasferimento a terzi degli immobili contenenti abusi edilizi, il ricorrente ha chiesto agli eredi del Sig. di formalizzare mediante Parte_2 atto notarile, ed a sue spese, la cessione del terreno verbalmente conclusa dal loro genitore, ricevendo, tuttavia, dagli stessi risposta negativa, motivata sulla base di presunti (ed inesistenti) timori di essere destinatari di richieste di pagamento di carattere tributario.
11. Al Sig. non rimane pertanto che adire codesto Tribunale Parte_1 affinchè dichiari l'avvenuta acquisizione a titolo originario per usucapione del terreno in oggetto con soprastante costruzione, avendone egli esercitato il possesso pacificamente ed ininterrottamente, uti dominus, da oltre venti anni.
12. Nelle more della prima udienza verrà esperito dal ricorrente il tentativo obbligatorio di mediazione a norma dell'art 5 del D.Lgs n 28/2010”.
Tanto premesso in fatto e sulla base delle argomentazioni in diritto svolte, il ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
Pag. 3 a 7 “ Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accertare e dichiarare che ( ) nato a [...]_6
Brindisi il 13.05.1956 ed ivi residente a[...] ha posseduto pacificamente ed ininterrottamente, per oltre venti anni, il lotto di terreno con soprastante villetta sito nel Comune di Brindisi Via Santi Apostoli civ 33 su suolo censito in Catasto Fabbricati al fg 14 particella 654 subalterni 1-2 di mq. 1425;
2. per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha acquistato a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. la suddetta area;
3 ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di trascrivere
l'emananda sentenza dichiarativa dell'usucapione in favore dell'attrice; Con vittoria di spese, competenze professionali e accessori di legge, solo in caso di opposizione”.
I resistenti rimanevano contumaci e, all'esito della attività istruttoria, all'udienza del 19.11.2025, dopo la discussione, la causa veniva introitata per la decisione.
Motivi della Decisione
Deve affermarsi la plausibilità della domanda attrice, a norma dell'art. 1158
c.c. , secondo cui “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Alla stregua della disposizione in esame, dunque, l'acquisto della proprietà o di altri diritti reali si realizza allorché ricorrono le seguenti condizioni: a) il potere di fatto sul bene, non vizioso e continuato, corrispondente al diritto medesimo;
b) la volontà in capo al possessore di comportarsi come proprietario del bene medesimo uti dominus ed erga omnes;
c) il decorso del periodo di tempo fissato dalla legge.
La ratio dell'istituto è ravvisabile nella esigenza di certezza del diritto, ed in particolare, delle situazioni dominicali: il legislatore, perciò, ha voluto convertire una situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, in una situazione giuridica che sia certa e come tale opponibile alla generalità dei consociati.
Nel caso di specie, il ricorrente ha posseduto da oltre vent'anni, e continua a possedere uti dominus il bene immobile indicato in citazione, provvedendo alla cura e manutenzione dello stesso, dichiarandosene proprietario e come tale essendo riconosciuto da chiunque.
Pag. 4 a 7 Non vi è dubbio che la cessione dell'area, sia pure con atto verbale, mediante trasferimento del possesso materiale della stessa, nonchè la realizzazione su quest'ultima di una stabile costruzione e il possesso continuo ed ininterrotto, evidenziano nel ricorrente l'animus rem sibi habendi, e cioè un atteggiamento psicologico incompatibile con l'intenzione di esercitare sul bene un potere di fatto diverso da quello scaturente dal diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 1530/00).
Il tutto suffragato dalle dichiarazioni dei testi escussi in istruttoria, con particolare attenzione a quelli esaminati all'udienza del 3.03.2025,
( e ) e del 4.6.2025 ( ), Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
a cui si fa integrale riferimento.
Ed invero tutti i testi escussi hanno confermato le circostanze di prova sulle quali sono stati ascoltati, riferendo che il ricorrente:
- possiede da più di venti anni e precisamente dal 1990 il bene immobile sito nel Comune di Brindisi Via Santi Apostoli civ 33 su suolo censito in Catasto Fabbricati al fg 14 particella 654 subalterni 1-2- in maniera pacifica, indisturbata, ininterrotta, provvedendo a ogni incombenza;
- ha costruito sul detto appezzamento di terreno una villetta completa di recinzione al fine di destinarla ad abitazione propria e della propria famiglia;
- sin dal 1990 ha avuto ed ha accesso esclusivo alla villetta e circostante terreno sito nel Comune di Brindisi alla Via Santi Apostoli civ 33 censita in Catasto Fabbricati al fg 14 particelle 654 subalterni 1-2;
- ha sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- il terreno è recintato e l'accesso è costituito da un cancello le cui chiavi sono nell'esclusiva sua disponibilità.
Oltre ad aver confermato le suddette circostanze:
- il teste (udienza del 3.3.2025) ha specificato: "sono Testimone_1 stato io a edificare l'immobile in questione compreso il muro di recinzione", ed inoltre: "è vera la posizione sub d del ricorso anche perchè ero e sono amico del ricorrente che mi chiama per qualsiasi lavoro necessiti sulla villetta";
- la teste (udienza del 3.3.2025), cognata del ricorrente, su Tes_2 domanda dell"ufficio" ha dichiarato "So che mio cognato è proprietario e non ha mai visto altre persone che si siano qualificate come proprietarie";
- il teste ha riferito: "sono vicino di casa del Sig. Testimone_3 Pt_1
e da trentacinque anni circa abbiamo costruito le nostre case"; ed inoltre:
[...]
Pag. 5 a 7 "Preciso che la casa del Sig. è stata fatta costruire da lui Parte_1 personalmente".
La documentazione depositata, attestante la proposizione da parte del ricorrente di domanda di condono edilizio della costruzione realizzata sul terreno in parola, nonchè il pagamento da parte dello stesso ricorrente degli oneri derivanti da tale domanda di sanatoria e l'aver egli abitato in modo esclusivo nell'immobile e pagato i relativi tributi comunali, costituiscono elementi confermativi della natura giuridica del possesso esercitato dal ricorrente, quale potere sulla cosa manifestatosi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà sul terreno di cui trattasi.
Non vi è dubbio, inoltre, che la cessione dell'area, sia pure con atto verbale, mediante trasferimento del possesso materiale della stessa, nonchè la realizzazione su quest'ultima di una stabile costruzione e il possesso continuo ed ininterrotto, evidenziano nel ricorrente l'animus rem sibi habendi, e cioè un atteggiamento psicologico incompatibile con l'intenzione di esercitare sul bene un potere di fatto diverso da quello scaturente dal diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 1530/00).
Nella fattispecie de qua, l'aver il ricorrente finanche realizzato una costruzione sul terreno cedutogli dal proprietario formale, costituisce già di per sè atto di interversione utile a far maturare in suo favore il decorso temporale utile ai fini dell'usucapione.
Con la conseguenza che il pacifico e provato possesso esercitato dall'attore, per oltre vent'anni ha determinato l'acquisto della proprietà del bene innanzi descritto.
Le spese di giudizio.
Devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale decidendo sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente, in data 25 luglio 2024 , da (c.f. Parte_1 C.F._1
), nato a [...] il [...], residente in [...]alla Piazza Botticelli , nei
[...] confronti di (c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
12/09/1947 ed ivi residente a[...] e ( CP_2 [...]
) nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 13, così provvede:
Pag. 6 a 7 1) Dichiara che ( ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_6
13.05.1956 ed ivi residente a[...], ha posseduto pacificamente ed ininterrottamente, per oltre venti anni, il lotto di terreno con soprastante villetta sito nel Comune di Brindisi Via Santi Apostoli civ 33 su suolo censito in Catasto Fabbricati al fg 14 particella 654 subalterni 1-2 di mq. 1425;
2) Per l'effetto dichiara che il ricorrente ha acquistato a titolo originario, per usucapione ex art. 1158 c.c., la suddetta area.
3 Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di trascrivere la presente sentenza dichiarativa dell'usucapione in favore del ricorrente.
4) Spese irripetibili stante la non opposizione dei resistenti, rimasti contumaci.
Così deciso in Brindisi, in data 20 novembre 2025.
Il IU AT
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
IU AT
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2156/2024
Tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]alla Piazza Botticelli , rappresentato e difeso dagli Avvocati
DR EL (c.f. ) e RE RO (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
; C.F._3
- ricorrente -
e
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
12/09/1947 ed ivi residente a[...] e ( CP_2 [...]
) nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 13
Pag. 1 a 7 - resistenti -
Ricostruzione del fatto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato premesso quanto segue:
“ 1. Nel Luglio del 1955 l' assegnò a Controparte_3
, con patto di riservato dominio, l'appezzamento di terreno sito in Parte_2 agro di Brindisi località "Betlemme 1", in catasto terreni alla partita 13958, Fg. 14, particelle 117, 153, 135, 224 e 225.
2. In data 04.06.1976 il Sig. con atto autenticato dal notaio CP_1 Per_1
, registrato presso l'ufficio del registro di Brindisi l'8.06.1976 al n. 6024, Mod.
[...]
II, (doc.1.) riscattò il suddetto appezzamento, acquisendone la piena proprietà.
3. Nel Luglio dell'anno 1990, il Sig. dietro corresponsione Parte_2 di un somma di denaro, cedette al Sig. il possesso materiale di una Parte_1 parte del suddetto appezzamento di terreno, della superficie di circa mq 1.138, catastalmente (poi) individuata al foglio 14, ptc n 654 subalterni 1-2, (doc.11.) possesso pacificamente ed ininterrottamente esercitato fino ad oggi dall'odierno ricorrente.
4. Nello stesso anno il ricorrente realizzò sul detto fondo una costruzione da destinare a propria abitazione di circa mq. 128,34 senza richiedere il preventivo permesso comunale, tanto da ricevere la notifica di ordinanza di demolizione dal
Sindaco di Brindisi (doc.2), e presentando successivamente, in data 01.03.1995,
(quale proprietario) domanda di condono edilizio ai sensi della legge n 724/94
(pratica comunale n 719) (doc.3), provvedendo poi ad integrare la documentazione richiesta ed a versare le somme dovute in acconto a titolo di oblazione e per oneri concessori (doc.4).
5. In data 07.01.1991 è deceduto il Sig. lasciando tutto il suo Parte_2 patrimonio in eredità ai propri figli, e (come risulta Parte_3 CP_2 dagli estratti catastali depositati sub. 11).
6. Di recente il ricorrente, dovendo procedere, secondo gli accordi conclusi con il defunto Sig. all'intestazione formale dell'immobile a proprio Parte_2 nome, ha provveduto, secondo le disposizioni di legge, a richiedere al Comune la
Pag. 2 a 7 quantificazione delle somme dovute a conguaglio sia a titolo di oblazione che di oneri concessori, procedendo al versamento integrale delle stesse (doc.5 e 6).
Il ricorrente ha altresì provveduto a consegnare all'ufficio comunale competente una relazione di compatibilità idrogeomorfologica dell'intervento edilizio, redatta da un geologo, necessaria per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (doc.7).
7. Successivamente l'Avv. RO con nota 20.05.2022 (doc. 8) ha richiesto al il rilascio dell'attestato di congruità delle somme versate a titolo Controparte_4 di oneri concessori, attestato rilasciato al ricorrente con nota dirigenziale prot. 72860 del 29.06.2022.
8. Con nota del 10.07.2022 (doc.9) l'Avv. RO ha chiesto al Dirigente comunale di correggere l'errore contenuto nell'attestato di congruità, laddove non riportava l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute dal ricorrente a titolo di oneri concessori.
9. Con nota del del 28.07.2022, il Dirigente dell'Urbanistica ha corretto il detto errore (doc. 10)
10. Soddisfatti pertanto tutti i requisiti richiesti dalla legge sul condono edilizio per effettuare il trasferimento a terzi degli immobili contenenti abusi edilizi, il ricorrente ha chiesto agli eredi del Sig. di formalizzare mediante Parte_2 atto notarile, ed a sue spese, la cessione del terreno verbalmente conclusa dal loro genitore, ricevendo, tuttavia, dagli stessi risposta negativa, motivata sulla base di presunti (ed inesistenti) timori di essere destinatari di richieste di pagamento di carattere tributario.
11. Al Sig. non rimane pertanto che adire codesto Tribunale Parte_1 affinchè dichiari l'avvenuta acquisizione a titolo originario per usucapione del terreno in oggetto con soprastante costruzione, avendone egli esercitato il possesso pacificamente ed ininterrottamente, uti dominus, da oltre venti anni.
12. Nelle more della prima udienza verrà esperito dal ricorrente il tentativo obbligatorio di mediazione a norma dell'art 5 del D.Lgs n 28/2010”.
Tanto premesso in fatto e sulla base delle argomentazioni in diritto svolte, il ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
Pag. 3 a 7 “ Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accertare e dichiarare che ( ) nato a [...]_6
Brindisi il 13.05.1956 ed ivi residente a[...] ha posseduto pacificamente ed ininterrottamente, per oltre venti anni, il lotto di terreno con soprastante villetta sito nel Comune di Brindisi Via Santi Apostoli civ 33 su suolo censito in Catasto Fabbricati al fg 14 particella 654 subalterni 1-2 di mq. 1425;
2. per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha acquistato a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. la suddetta area;
3 ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di trascrivere
l'emananda sentenza dichiarativa dell'usucapione in favore dell'attrice; Con vittoria di spese, competenze professionali e accessori di legge, solo in caso di opposizione”.
I resistenti rimanevano contumaci e, all'esito della attività istruttoria, all'udienza del 19.11.2025, dopo la discussione, la causa veniva introitata per la decisione.
Motivi della Decisione
Deve affermarsi la plausibilità della domanda attrice, a norma dell'art. 1158
c.c. , secondo cui “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Alla stregua della disposizione in esame, dunque, l'acquisto della proprietà o di altri diritti reali si realizza allorché ricorrono le seguenti condizioni: a) il potere di fatto sul bene, non vizioso e continuato, corrispondente al diritto medesimo;
b) la volontà in capo al possessore di comportarsi come proprietario del bene medesimo uti dominus ed erga omnes;
c) il decorso del periodo di tempo fissato dalla legge.
La ratio dell'istituto è ravvisabile nella esigenza di certezza del diritto, ed in particolare, delle situazioni dominicali: il legislatore, perciò, ha voluto convertire una situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, in una situazione giuridica che sia certa e come tale opponibile alla generalità dei consociati.
Nel caso di specie, il ricorrente ha posseduto da oltre vent'anni, e continua a possedere uti dominus il bene immobile indicato in citazione, provvedendo alla cura e manutenzione dello stesso, dichiarandosene proprietario e come tale essendo riconosciuto da chiunque.
Pag. 4 a 7 Non vi è dubbio che la cessione dell'area, sia pure con atto verbale, mediante trasferimento del possesso materiale della stessa, nonchè la realizzazione su quest'ultima di una stabile costruzione e il possesso continuo ed ininterrotto, evidenziano nel ricorrente l'animus rem sibi habendi, e cioè un atteggiamento psicologico incompatibile con l'intenzione di esercitare sul bene un potere di fatto diverso da quello scaturente dal diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 1530/00).
Il tutto suffragato dalle dichiarazioni dei testi escussi in istruttoria, con particolare attenzione a quelli esaminati all'udienza del 3.03.2025,
( e ) e del 4.6.2025 ( ), Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
a cui si fa integrale riferimento.
Ed invero tutti i testi escussi hanno confermato le circostanze di prova sulle quali sono stati ascoltati, riferendo che il ricorrente:
- possiede da più di venti anni e precisamente dal 1990 il bene immobile sito nel Comune di Brindisi Via Santi Apostoli civ 33 su suolo censito in Catasto Fabbricati al fg 14 particella 654 subalterni 1-2- in maniera pacifica, indisturbata, ininterrotta, provvedendo a ogni incombenza;
- ha costruito sul detto appezzamento di terreno una villetta completa di recinzione al fine di destinarla ad abitazione propria e della propria famiglia;
- sin dal 1990 ha avuto ed ha accesso esclusivo alla villetta e circostante terreno sito nel Comune di Brindisi alla Via Santi Apostoli civ 33 censita in Catasto Fabbricati al fg 14 particelle 654 subalterni 1-2;
- ha sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- il terreno è recintato e l'accesso è costituito da un cancello le cui chiavi sono nell'esclusiva sua disponibilità.
Oltre ad aver confermato le suddette circostanze:
- il teste (udienza del 3.3.2025) ha specificato: "sono Testimone_1 stato io a edificare l'immobile in questione compreso il muro di recinzione", ed inoltre: "è vera la posizione sub d del ricorso anche perchè ero e sono amico del ricorrente che mi chiama per qualsiasi lavoro necessiti sulla villetta";
- la teste (udienza del 3.3.2025), cognata del ricorrente, su Tes_2 domanda dell"ufficio" ha dichiarato "So che mio cognato è proprietario e non ha mai visto altre persone che si siano qualificate come proprietarie";
- il teste ha riferito: "sono vicino di casa del Sig. Testimone_3 Pt_1
e da trentacinque anni circa abbiamo costruito le nostre case"; ed inoltre:
[...]
Pag. 5 a 7 "Preciso che la casa del Sig. è stata fatta costruire da lui Parte_1 personalmente".
La documentazione depositata, attestante la proposizione da parte del ricorrente di domanda di condono edilizio della costruzione realizzata sul terreno in parola, nonchè il pagamento da parte dello stesso ricorrente degli oneri derivanti da tale domanda di sanatoria e l'aver egli abitato in modo esclusivo nell'immobile e pagato i relativi tributi comunali, costituiscono elementi confermativi della natura giuridica del possesso esercitato dal ricorrente, quale potere sulla cosa manifestatosi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà sul terreno di cui trattasi.
Non vi è dubbio, inoltre, che la cessione dell'area, sia pure con atto verbale, mediante trasferimento del possesso materiale della stessa, nonchè la realizzazione su quest'ultima di una stabile costruzione e il possesso continuo ed ininterrotto, evidenziano nel ricorrente l'animus rem sibi habendi, e cioè un atteggiamento psicologico incompatibile con l'intenzione di esercitare sul bene un potere di fatto diverso da quello scaturente dal diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 1530/00).
Nella fattispecie de qua, l'aver il ricorrente finanche realizzato una costruzione sul terreno cedutogli dal proprietario formale, costituisce già di per sè atto di interversione utile a far maturare in suo favore il decorso temporale utile ai fini dell'usucapione.
Con la conseguenza che il pacifico e provato possesso esercitato dall'attore, per oltre vent'anni ha determinato l'acquisto della proprietà del bene innanzi descritto.
Le spese di giudizio.
Devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale decidendo sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente, in data 25 luglio 2024 , da (c.f. Parte_1 C.F._1
), nato a [...] il [...], residente in [...]alla Piazza Botticelli , nei
[...] confronti di (c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
12/09/1947 ed ivi residente a[...] e ( CP_2 [...]
) nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 13, così provvede:
Pag. 6 a 7 1) Dichiara che ( ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_6
13.05.1956 ed ivi residente a[...], ha posseduto pacificamente ed ininterrottamente, per oltre venti anni, il lotto di terreno con soprastante villetta sito nel Comune di Brindisi Via Santi Apostoli civ 33 su suolo censito in Catasto Fabbricati al fg 14 particella 654 subalterni 1-2 di mq. 1425;
2) Per l'effetto dichiara che il ricorrente ha acquistato a titolo originario, per usucapione ex art. 1158 c.c., la suddetta area.
3 Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di trascrivere la presente sentenza dichiarativa dell'usucapione in favore del ricorrente.
4) Spese irripetibili stante la non opposizione dei resistenti, rimasti contumaci.
Così deciso in Brindisi, in data 20 novembre 2025.
Il IU AT
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 7 a 7