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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 498/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise - Via Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_2 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a.. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240020039320031419303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 520/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 498 / 2025 il sig. Ricorrente_1 da Campomarino, assistito, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_2, presso cui domiciliava in Campobasso in via Indirizzo_3 presso lo studio legale Società_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento n° 2024 0020039320031419303 notificatagli in data 15.05.2025 da Municipia s.p.a. sul presunto mancato pagamento di € 783,00 dovuto alla Regione Molise a titolo di tasse automobilistiche relative ai periodi d'imposta 2018, 2021, 2022 e 2025 ed inerenti le autovetture di proprietà targate rispettivamente
Targa_1; Targa_2; Targa_3; Targa_4; Targa_5.
Parte ricorrente eccepiva:
- Intervenuta prescrizione del credito vantato in applicazione dell'art. 5 del D.L. 953 dell'82 convertito in legge n° 53 del 1983;
- Inefficacia della conseguente ingiunzione per intervento successivo alla prescrizione.
- Concludeva per l'annullamento dell'impugnata ingiunzione con vittoria di spese ed onorari di giudizio in applicazione del D.P.R. 115 del 2002.
Resisteva in giudizio l'Avv. Difensore_3 per conto di Munucipia s.p.a. confermando quanto già asserito in sede introduttiva. Concludeva per il rigetto del ricorso di parte contribuente.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciolta la riserva:
- Letto il ricorso che precede e l'art. 5 del D.L. 953 dell'82, convertito in legge n° 53 dell'83;
- Constatato che il ricorrente ha invocato la prescrizione delle tasse automobilistiche per le annualità
2018, 2021, 2022 e 2025 relativamente ad alcune autovetture di proprietà;
- Verificato che dei quattro periodo d'imposta solo due sono coperti da prescrizione mentre il 2022 ed il 2025 rientrano ancora fra le annualità accertabili;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso limitatamente alle annualità 2018 e 2019 e, per queste, annulla l'intimazione impugnata. Restano, quindi, al momento, da accertare sia il 2022 che 2025;
- Condanna l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio, in misura equitativamente determinate di
€ 500,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 16.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IM
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 498/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise - Via Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_2 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a.. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240020039320031419303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 520/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 498 / 2025 il sig. Ricorrente_1 da Campomarino, assistito, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_2, presso cui domiciliava in Campobasso in via Indirizzo_3 presso lo studio legale Società_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento n° 2024 0020039320031419303 notificatagli in data 15.05.2025 da Municipia s.p.a. sul presunto mancato pagamento di € 783,00 dovuto alla Regione Molise a titolo di tasse automobilistiche relative ai periodi d'imposta 2018, 2021, 2022 e 2025 ed inerenti le autovetture di proprietà targate rispettivamente
Targa_1; Targa_2; Targa_3; Targa_4; Targa_5.
Parte ricorrente eccepiva:
- Intervenuta prescrizione del credito vantato in applicazione dell'art. 5 del D.L. 953 dell'82 convertito in legge n° 53 del 1983;
- Inefficacia della conseguente ingiunzione per intervento successivo alla prescrizione.
- Concludeva per l'annullamento dell'impugnata ingiunzione con vittoria di spese ed onorari di giudizio in applicazione del D.P.R. 115 del 2002.
Resisteva in giudizio l'Avv. Difensore_3 per conto di Munucipia s.p.a. confermando quanto già asserito in sede introduttiva. Concludeva per il rigetto del ricorso di parte contribuente.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciolta la riserva:
- Letto il ricorso che precede e l'art. 5 del D.L. 953 dell'82, convertito in legge n° 53 dell'83;
- Constatato che il ricorrente ha invocato la prescrizione delle tasse automobilistiche per le annualità
2018, 2021, 2022 e 2025 relativamente ad alcune autovetture di proprietà;
- Verificato che dei quattro periodo d'imposta solo due sono coperti da prescrizione mentre il 2022 ed il 2025 rientrano ancora fra le annualità accertabili;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso limitatamente alle annualità 2018 e 2019 e, per queste, annulla l'intimazione impugnata. Restano, quindi, al momento, da accertare sia il 2022 che 2025;
- Condanna l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio, in misura equitativamente determinate di
€ 500,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 16.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IM