Versione
1 settembre 1962
1 settembre 1962
Art. 6.
L'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per gli impiegati con qualifica di ispettore generale e' deferito, per cio' che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato.
L'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per gli impiegati con qualifica di ispettore generale e' deferito, per cio' che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato.
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/08/2021, n. 5798Provvedimento: […] 3. Nel caso in cui la relazione evidenzi ipotesi di danno erariale, è effettuata una apposita segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291”.Leggi di più...
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