Art. 6.
L'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per gli impiegati con qualifica di ispettore generale e' deferito, per cio' che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato.
L'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per gli impiegati con qualifica di ispettore generale e' deferito, per cio' che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato.