Articolo 6 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 settembre 1962
Art. 6.
L'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per gli impiegati con qualifica di ispettore generale e' deferito, per cio' che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato.
Entrata in vigore il 1 settembre 1962
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