Articolo 5 della Legge 28 dicembre 1989, n. 425
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 gennaio 1990
Art. 5. 1. Le anzianita' previste dalle tabelle allegate alla presente legge devono intendersi come anzianita' di livello, categoria o carriera di appartenenza.
2. Il personale che accede ad un livello o categoria superiore appartenente alla stessa fascia conserva, ai fini della determinazione della misura dell'assegno spettante, l'anzianita' maturata nella posizione funzionale immediatamente precedente.
3. Qualora la misura dell'assegno, per effetto di passaggi di livello o categoria, appartenenti a fasce differenti, dovesse risultare inferiore a quella in godimento, quest'ultima misura e' conservata ad personam e la differenza sara' riassorbita secondo le modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 3.
4. A tale ultimo fine l'anzianita' acquisita nelle posizioni funzionali della fascia immediatamente inferiore e' valutata al 50 per cento.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1990