CASS
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/08/2024, n. 32486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32486 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IC ND, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19/03/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32486 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 19 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 18 aprile) ha rigettato la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari (sostituita con provvedimento del Gip in data 8 marzo 2024 con l'obbligo di dimora nel comune di Firenze e Pistoia) applicata ad IC ND in relazione all'addebito provvisorio di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, al reimpiego e alla fittizia intestazione di beni e alla contestazione di un episodio di riciclaggio. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi relativi, rispettivamente, all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla asserità intraneità dell'IC all'organizzazione criminosa, e alle esigenze cautelari che, in considerazione della lontananza nel tempo dei fatti addebitati, del ruolo, comunque marginale, ricoperto dall'indagato e della circostanza che il predetto si è da tempo allontanato dai luoghi di operatività della associazione, risultano ormai venute meno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. L'indagato è attualmente soggetto alla misura dell'obbligo di dimora per il reato associativo e per il delitto scopo di riciclaggio aggravato contestato nel capo G) del provvedimento cautelare genetico. L'ordinanza impugnata motiva in modo congruo in merito alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alle due contestazioni cautelari a fondamento della misura personale in essere a carico di IC. 2.1. In particolare, il Tribunale ha evidenziato: a) il ruolo strategico della BSD Service (società nella quale prestava la propria attività l'indagato) nell'ambito dell'associazione, avente il compito di essere il collettore della clientela interessata alle complesse operazioni di riciclaggio di proventi illeciti e di esterovestizione dei profitti a fini di evasione v 2 fiscale, accuratamente descritte sulla base di copiosi riscontri documentali e comunicazioni intercettate, come ricostruiti nell'ordinanza cautelare del Gip;
b) il concreto svolgimento da parte di IC di un ruolo effettivo di raccordo con gli investitori, attraverso l'utilizzo di canali di comunicazione difficilmente intercettabili e il suo inserimento nella chat riservata rinvenuta sull7Phone della co-indagata Gargiulo;
c) la circostanza che il ricorrente aveva una postazione di lavoro all'interno della sede di Portici della BSD, in un ambiente ove venivano rinvenute documentazione relativa a società e ben 270 carte di pagamento;
si aggiunge inoltre che l'intera sede della BSD appariva stabilmente strutturata per lo svolgimento delle pratiche illecite, come dimostrato dal rinvenimento di sigilli notarili italiani e stranieri, sigilli di enti pubblici, false fatture, numerose schede SIM, denaro contante confezionato in pacchetti sottovuoto;
d) il rinvenimento sulla scrivania della co-indagata AI ON di un quaderno intestato "ND" recante la contabilità di quanto periodicamente consegnato al cliente RR OB, nel cui interesse risulta compiuta l'operazione di riciclaggio contestata al capo G, e delle provvigioni spettanti alla Trustcom: operazione ricostruita, in modo non illogico, dall'ordinanza genetica (pag. 250 ss.); e) il riferimento a "ND", contenuta in una comunicazione presente nella chat BSD della co-indagata Barbato Carnnen, nella quale "ND" - in modo non illogico ritenuto corrispondente al ricorrente che, appunto, si chiama ND - viene indicato quale promotore di un versamento di seicentosettamila euro relativo alla vicenda RR («ND ha fatto una scopa da 670 k»); circostanza che trova corrispondenza in un'annotazione contabile riportata nel quaderno di cui al punto d) del seguente tenore: «data 6 maggio 2021 FERRINDA 670.000 comm. 6,5% comm. BSD 43.500»; f) il coinvolgimento di IC in una conversazione estratta dalla chat BSD dedicata al funzionamento della piattaforma Freedom, funzionale all'anonimizzazione dei trasferimenti di fondi che, all'esito delle operazioni, potevano essere gestiti dai clienti riciclatori attraverso carte di credito ricaricabili utilizzabili in condizioni di assoluto anonimato (pag. 136 dell'ordinanza genetica); g) le dichiarazioni rese dalla co-indagata Barbato Carmela al P.M. in data 8.3.2024 (che vengono richiamate a pag. 7 dell'ordinanza impugnata), secondo 3 la quale: l'odierno ricorrente non era mero centralinista della BSD;
la società forniva servizi essenzialmente intesi a "nascondere i soldi"; IC aveva curato l'operazione "RR" (per la quale vale il riferimento sulla chat sopra indicato) e gli aveva riferito di trasferimenti dell'ammontare di circa 10 milioni di euro da parte del cliente;
le annotazioni sul quaderno rinvenuto in possesso della AI traevano la propria origine da quanto riferito dall'IC. 2.2. A fronte di tale quadro, di evidente rilievo, le contestazioni del ricorrente (relative al luogo di rinvenimento del quadernone intestato ND e alla circostanza che la co-indagata AI ha negato di aver compilato il quadernone "sotto dettatura" dell'indagato) risultano generiche e non idonee a scardinare l'impianto indiziario. Per altro verso, proprio tale elemento rappresenta idoneo riscontro alla chiamata di correità della Barbato. 2.3. Da tale quadro emerge, oltre alla esistenza della compagine associativa, il ruolo, stabile e strutturato, dell'IC all'interno del sodalizio, nonché il contributo, non certo minimo, dell'indagato all'operazione illecita di cui al capo G). 3. Anche per quel che riguarda il mantenimento della misura cautelare, non più detentiva, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta adeguata, tenuto conto della obiettiva gravità dei fatti (operazioni illecite del valore di diverse decine di milioni di euro, mentre la vicenda "RR" oggetto del capo G, addebitata all'indagato, attiene al riciclaggio di diciannove milioni di euro), del ruolo "specialistico" svolto dall'indagato, della resilienza dimostrata dal gruppo criminale anche dopo le perquisizioni eseguite nel corso delle indagini, della datazione non particolarmente risalente delle operazioni direttamente riferibili all'IC. Viene infine dato atto che il profilo relativo all'allontanamento dell'indagato dal luogo di radicamento dell'associazione è stato già preso in adeguata considerazione dal Gip che, all'esito dell'interrogatorio di garanzia, ha "mitigato la misura cautelare disposta nei confronti di IC ND in ragione del fatto che quest'ultimo si era da tempo trasferito nella regione Toscana" (pag. 9). All'inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 4 Presidente sigliere
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32486 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 19 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 18 aprile) ha rigettato la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari (sostituita con provvedimento del Gip in data 8 marzo 2024 con l'obbligo di dimora nel comune di Firenze e Pistoia) applicata ad IC ND in relazione all'addebito provvisorio di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, al reimpiego e alla fittizia intestazione di beni e alla contestazione di un episodio di riciclaggio. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi relativi, rispettivamente, all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla asserità intraneità dell'IC all'organizzazione criminosa, e alle esigenze cautelari che, in considerazione della lontananza nel tempo dei fatti addebitati, del ruolo, comunque marginale, ricoperto dall'indagato e della circostanza che il predetto si è da tempo allontanato dai luoghi di operatività della associazione, risultano ormai venute meno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. L'indagato è attualmente soggetto alla misura dell'obbligo di dimora per il reato associativo e per il delitto scopo di riciclaggio aggravato contestato nel capo G) del provvedimento cautelare genetico. L'ordinanza impugnata motiva in modo congruo in merito alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alle due contestazioni cautelari a fondamento della misura personale in essere a carico di IC. 2.1. In particolare, il Tribunale ha evidenziato: a) il ruolo strategico della BSD Service (società nella quale prestava la propria attività l'indagato) nell'ambito dell'associazione, avente il compito di essere il collettore della clientela interessata alle complesse operazioni di riciclaggio di proventi illeciti e di esterovestizione dei profitti a fini di evasione v 2 fiscale, accuratamente descritte sulla base di copiosi riscontri documentali e comunicazioni intercettate, come ricostruiti nell'ordinanza cautelare del Gip;
b) il concreto svolgimento da parte di IC di un ruolo effettivo di raccordo con gli investitori, attraverso l'utilizzo di canali di comunicazione difficilmente intercettabili e il suo inserimento nella chat riservata rinvenuta sull7Phone della co-indagata Gargiulo;
c) la circostanza che il ricorrente aveva una postazione di lavoro all'interno della sede di Portici della BSD, in un ambiente ove venivano rinvenute documentazione relativa a società e ben 270 carte di pagamento;
si aggiunge inoltre che l'intera sede della BSD appariva stabilmente strutturata per lo svolgimento delle pratiche illecite, come dimostrato dal rinvenimento di sigilli notarili italiani e stranieri, sigilli di enti pubblici, false fatture, numerose schede SIM, denaro contante confezionato in pacchetti sottovuoto;
d) il rinvenimento sulla scrivania della co-indagata AI ON di un quaderno intestato "ND" recante la contabilità di quanto periodicamente consegnato al cliente RR OB, nel cui interesse risulta compiuta l'operazione di riciclaggio contestata al capo G, e delle provvigioni spettanti alla Trustcom: operazione ricostruita, in modo non illogico, dall'ordinanza genetica (pag. 250 ss.); e) il riferimento a "ND", contenuta in una comunicazione presente nella chat BSD della co-indagata Barbato Carnnen, nella quale "ND" - in modo non illogico ritenuto corrispondente al ricorrente che, appunto, si chiama ND - viene indicato quale promotore di un versamento di seicentosettamila euro relativo alla vicenda RR («ND ha fatto una scopa da 670 k»); circostanza che trova corrispondenza in un'annotazione contabile riportata nel quaderno di cui al punto d) del seguente tenore: «data 6 maggio 2021 FERRINDA 670.000 comm. 6,5% comm. BSD 43.500»; f) il coinvolgimento di IC in una conversazione estratta dalla chat BSD dedicata al funzionamento della piattaforma Freedom, funzionale all'anonimizzazione dei trasferimenti di fondi che, all'esito delle operazioni, potevano essere gestiti dai clienti riciclatori attraverso carte di credito ricaricabili utilizzabili in condizioni di assoluto anonimato (pag. 136 dell'ordinanza genetica); g) le dichiarazioni rese dalla co-indagata Barbato Carmela al P.M. in data 8.3.2024 (che vengono richiamate a pag. 7 dell'ordinanza impugnata), secondo 3 la quale: l'odierno ricorrente non era mero centralinista della BSD;
la società forniva servizi essenzialmente intesi a "nascondere i soldi"; IC aveva curato l'operazione "RR" (per la quale vale il riferimento sulla chat sopra indicato) e gli aveva riferito di trasferimenti dell'ammontare di circa 10 milioni di euro da parte del cliente;
le annotazioni sul quaderno rinvenuto in possesso della AI traevano la propria origine da quanto riferito dall'IC. 2.2. A fronte di tale quadro, di evidente rilievo, le contestazioni del ricorrente (relative al luogo di rinvenimento del quadernone intestato ND e alla circostanza che la co-indagata AI ha negato di aver compilato il quadernone "sotto dettatura" dell'indagato) risultano generiche e non idonee a scardinare l'impianto indiziario. Per altro verso, proprio tale elemento rappresenta idoneo riscontro alla chiamata di correità della Barbato. 2.3. Da tale quadro emerge, oltre alla esistenza della compagine associativa, il ruolo, stabile e strutturato, dell'IC all'interno del sodalizio, nonché il contributo, non certo minimo, dell'indagato all'operazione illecita di cui al capo G). 3. Anche per quel che riguarda il mantenimento della misura cautelare, non più detentiva, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta adeguata, tenuto conto della obiettiva gravità dei fatti (operazioni illecite del valore di diverse decine di milioni di euro, mentre la vicenda "RR" oggetto del capo G, addebitata all'indagato, attiene al riciclaggio di diciannove milioni di euro), del ruolo "specialistico" svolto dall'indagato, della resilienza dimostrata dal gruppo criminale anche dopo le perquisizioni eseguite nel corso delle indagini, della datazione non particolarmente risalente delle operazioni direttamente riferibili all'IC. Viene infine dato atto che il profilo relativo all'allontanamento dell'indagato dal luogo di radicamento dell'associazione è stato già preso in adeguata considerazione dal Gip che, all'esito dell'interrogatorio di garanzia, ha "mitigato la misura cautelare disposta nei confronti di IC ND in ragione del fatto che quest'ultimo si era da tempo trasferito nella regione Toscana" (pag. 9). All'inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 4 Presidente sigliere
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024