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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino - Via Tasca 96018 Pachino SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100850001687800023 MULTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria il 06.03.2024 Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n° 100850001687800023, della cui notifica non indicava la data, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 174,10, comprensiva di interessi e sanzioni, per “violazioni al codice della strada, chiedendone l'annullamento.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Rileva questo decidente che, a prescindere dal merito dell'impugnazione, il ricorso avverso la cartella di pagamento non risulta notificato alla controparte.
Ai sensi dell'art 22 comma 1 del Dlgs n. 546/92 “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”
.
Al comma 2 del citato art. 22 si prevede che “ L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”
Nel caso in questione il ricorrente si è limitato a depositare via PEC il proprio ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, ma non ha fornito alcuna prova del deposito delle notifiche
(quand'anche effettuate attraverso posta elettronica certificata), nei confronti dei contradditori citati in atti.
Ciò comporta la declaratoria di palese inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi del citato art 22 del
Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla sulle spese.
Siracusa, 23.01.2026 Il Giudice
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino - Via Tasca 96018 Pachino SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100850001687800023 MULTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria il 06.03.2024 Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n° 100850001687800023, della cui notifica non indicava la data, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 174,10, comprensiva di interessi e sanzioni, per “violazioni al codice della strada, chiedendone l'annullamento.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Rileva questo decidente che, a prescindere dal merito dell'impugnazione, il ricorso avverso la cartella di pagamento non risulta notificato alla controparte.
Ai sensi dell'art 22 comma 1 del Dlgs n. 546/92 “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”
.
Al comma 2 del citato art. 22 si prevede che “ L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”
Nel caso in questione il ricorrente si è limitato a depositare via PEC il proprio ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, ma non ha fornito alcuna prova del deposito delle notifiche
(quand'anche effettuate attraverso posta elettronica certificata), nei confronti dei contradditori citati in atti.
Ciò comporta la declaratoria di palese inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi del citato art 22 del
Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla sulle spese.
Siracusa, 23.01.2026 Il Giudice