CASS
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
Massime • 1
In tema di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui in funzione del loro pascolo, il disposto di cui all'art. 636 cod. pen. tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei fondi, sicché spetta anche al possessore la legittimazione a sporgere querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini penali, il possesso è integrato anche dalla mera detenzione qualificata, consistente nell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2024, n. 23518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23518 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AL RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della costituita parte civile AL NZ, contenute nella memoria del 22/5/2024, con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi DEart. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022. F RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza del 16/10/2023 confermava la sentenza del Giudice di pace di Polizzi Generosa in data 16/10/2023, che aveva condannato VA AR RT per il reato di cui agli artt. 633 e 636, commi primo e terzo, cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione DEart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 636 cod. pen. Contesta la legittimazione attiva del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23518 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 06/06/2024 querelante, che non avrebbe provato di essere proprietario del fondo;
che tanto il giudice ha desunto dalle affermazioni dello stesso querelante costituitosi parte civile, nonché dalla testimonianza di terzi soggetti;
che tali elementi non sono sufficienti a provare l'esistenza del titolo di proprietà, necessitando l'atto scritto;
che neppure può affermarsi che costituisce fatto notorio l'appartenenza a NZ AL del fondo medesimo;
che, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la mancanza di una valida querela e pronunciare una sentenza di non doversi procedere. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione DEart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. Ritiene che la richiesta rinnovazione DEistruttoria dibattimentale fosse indispensabile, in quanto destinata a provare l'affidamento ad un dipendente legato da un contratto di lavoro all'odierno ricorrente per la custodia del bestiame;
che comunque il pascolo abusivo richiede il dolo di invadere il fondo altrui, facendovi pascolare gli animali, mentre nel caso di specie al più si sarebbe in presenza di un comportamento colposo. 2.2 In data 28/5/2024 è pervenuta articolata memoria di replica, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato e reitera pedissequamente le doglianze proposte al giudice di appello e da questi risolte con motivazione congrua ed esente da vizi di logicità. Invero, la sentenza impugnata ha fondato la legittimazione DEAL a sporgere querela su circostanze pacificamente emerse nel corso del giudizio, da cui risulta che il querelante avesse quantomeno il possesso del fondo invaso. Del resto, come correttamente ha evidenziato il Procuratore Generale nella requisitoria scritta, lo stesso ricorrente nell'esposizione delle doglianze fa riferimento al «fondo DEAL», implicitamente ammettendo che detta circostanza fosse per lui stesso fatto notorio. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni (da ultimo, Sezione 2, n. 17509 del 31/3/2009, Maimone Mancarello, Rv. 244350 - 01) avuto modo di affermare che «l'art. 636 c.p. tutela non solo il diritto di proprietà ma anche il possesso, così che il reato può ben essere commesso dal proprietario in danno del possessore. È, quindi, irrilevante - ad escludere il reato previsto dall'art. 636 c.p. - che il fondo in cui si commette il pascolo abusivo sia condotto da un affittuario anziché dal proprietario, giacche la norma citata è posta a tutela non soltanto del diritto di proprietà ma anche del possesso (Sez. 2, Sentenza n. 766 del 25/03/1970 Ud. - dep. 29/03/1971 - Rv. 117349; Sez. 2, Sentenza n. 2 8754 del 07/05/1981 Ud. -dep. 10/10/1981 - Rv. 150446; Sez. 2, Sentenza n. 7991 del 14/04/1975 Ud. - dep. 18/07/1975 - Rv. 130592). Possesso che, agli effetti penali, è integrato anche da una mera detenzione qualificata consistente nell'esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare (Sez. 2, Sentenza n. 38604 del 20/09/2007 Cc. - dep. 18/10/2007 - Rv. 238163)». 1.2 II secondo motivo è infondato. Si osserva che nel giudizio di appello la rinnovazione DEistruzione dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, con la conseguenza che il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Nel caso di specie il Tribunale ha valutato non necessario l'esame testimoniale richiesto dalla difesa alla luce degli elementi probatori già raccolti, anche in considerazione del fatto che nel giudizio di primo grado non era stata chiesta l'escussione dei testi ME El SS e SA Di TR. Quanto al dedotto vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., si osserva che esso non rientra tra le violazioni deducibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze che in grado di appello hanno giudicato reati di competenza del Giudice di Pace, ai sensi DEart. 39-bis del D. Lgs. n. 274/2000. Infine, in relazione alla mancanza DEelemento soggettivo, si osserva che il delitto di cui all'art. 636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza adeguata custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (Sezione 2, n. 52200 del 14/10/2016, Mancuso, Rv. 268645 - 01; Sezione 2, n. 46336 del 11/10/2016, La Rocca, Rv. 268472 - 01; Sezione 2, n. 20287 del 14/4/2004, Monni, Rv. 229027 - 01). Nel caso di specie, la tesi difensiva, secondo la quale sarebbe stata predisposta una recinzione elettrificata ed assunto un dipendente affinché provvedesse a governare il bestiame, non ha trovato riscontro negli atti, atteso che dalla lettura congiunta delle due sentenze di merito risulta che non si è trattato di un episodio isolato. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi DEart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3 3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile (ad eccezione di quelle richieste per la fase decisoria, non essendo il difensore comparso), che si liquidano in complessivi euro 2.500/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AL NZ, che liquida in complessivi euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della costituita parte civile AL NZ, contenute nella memoria del 22/5/2024, con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi DEart. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022. F RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza del 16/10/2023 confermava la sentenza del Giudice di pace di Polizzi Generosa in data 16/10/2023, che aveva condannato VA AR RT per il reato di cui agli artt. 633 e 636, commi primo e terzo, cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione DEart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 636 cod. pen. Contesta la legittimazione attiva del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23518 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 06/06/2024 querelante, che non avrebbe provato di essere proprietario del fondo;
che tanto il giudice ha desunto dalle affermazioni dello stesso querelante costituitosi parte civile, nonché dalla testimonianza di terzi soggetti;
che tali elementi non sono sufficienti a provare l'esistenza del titolo di proprietà, necessitando l'atto scritto;
che neppure può affermarsi che costituisce fatto notorio l'appartenenza a NZ AL del fondo medesimo;
che, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la mancanza di una valida querela e pronunciare una sentenza di non doversi procedere. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione DEart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. Ritiene che la richiesta rinnovazione DEistruttoria dibattimentale fosse indispensabile, in quanto destinata a provare l'affidamento ad un dipendente legato da un contratto di lavoro all'odierno ricorrente per la custodia del bestiame;
che comunque il pascolo abusivo richiede il dolo di invadere il fondo altrui, facendovi pascolare gli animali, mentre nel caso di specie al più si sarebbe in presenza di un comportamento colposo. 2.2 In data 28/5/2024 è pervenuta articolata memoria di replica, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato e reitera pedissequamente le doglianze proposte al giudice di appello e da questi risolte con motivazione congrua ed esente da vizi di logicità. Invero, la sentenza impugnata ha fondato la legittimazione DEAL a sporgere querela su circostanze pacificamente emerse nel corso del giudizio, da cui risulta che il querelante avesse quantomeno il possesso del fondo invaso. Del resto, come correttamente ha evidenziato il Procuratore Generale nella requisitoria scritta, lo stesso ricorrente nell'esposizione delle doglianze fa riferimento al «fondo DEAL», implicitamente ammettendo che detta circostanza fosse per lui stesso fatto notorio. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni (da ultimo, Sezione 2, n. 17509 del 31/3/2009, Maimone Mancarello, Rv. 244350 - 01) avuto modo di affermare che «l'art. 636 c.p. tutela non solo il diritto di proprietà ma anche il possesso, così che il reato può ben essere commesso dal proprietario in danno del possessore. È, quindi, irrilevante - ad escludere il reato previsto dall'art. 636 c.p. - che il fondo in cui si commette il pascolo abusivo sia condotto da un affittuario anziché dal proprietario, giacche la norma citata è posta a tutela non soltanto del diritto di proprietà ma anche del possesso (Sez. 2, Sentenza n. 766 del 25/03/1970 Ud. - dep. 29/03/1971 - Rv. 117349; Sez. 2, Sentenza n. 2 8754 del 07/05/1981 Ud. -dep. 10/10/1981 - Rv. 150446; Sez. 2, Sentenza n. 7991 del 14/04/1975 Ud. - dep. 18/07/1975 - Rv. 130592). Possesso che, agli effetti penali, è integrato anche da una mera detenzione qualificata consistente nell'esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare (Sez. 2, Sentenza n. 38604 del 20/09/2007 Cc. - dep. 18/10/2007 - Rv. 238163)». 1.2 II secondo motivo è infondato. Si osserva che nel giudizio di appello la rinnovazione DEistruzione dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, con la conseguenza che il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Nel caso di specie il Tribunale ha valutato non necessario l'esame testimoniale richiesto dalla difesa alla luce degli elementi probatori già raccolti, anche in considerazione del fatto che nel giudizio di primo grado non era stata chiesta l'escussione dei testi ME El SS e SA Di TR. Quanto al dedotto vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., si osserva che esso non rientra tra le violazioni deducibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze che in grado di appello hanno giudicato reati di competenza del Giudice di Pace, ai sensi DEart. 39-bis del D. Lgs. n. 274/2000. Infine, in relazione alla mancanza DEelemento soggettivo, si osserva che il delitto di cui all'art. 636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza adeguata custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (Sezione 2, n. 52200 del 14/10/2016, Mancuso, Rv. 268645 - 01; Sezione 2, n. 46336 del 11/10/2016, La Rocca, Rv. 268472 - 01; Sezione 2, n. 20287 del 14/4/2004, Monni, Rv. 229027 - 01). Nel caso di specie, la tesi difensiva, secondo la quale sarebbe stata predisposta una recinzione elettrificata ed assunto un dipendente affinché provvedesse a governare il bestiame, non ha trovato riscontro negli atti, atteso che dalla lettura congiunta delle due sentenze di merito risulta che non si è trattato di un episodio isolato. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi DEart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3 3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile (ad eccezione di quelle richieste per la fase decisoria, non essendo il difensore comparso), che si liquidano in complessivi euro 2.500/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AL NZ, che liquida in complessivi euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.