Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Notarfonso, con domicilio eletto presso lo studio Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.7 del 28 gennaio 2016 prot. -OMISSIS- di demolizione e ripristino stato dei luoghi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa IA AL TA ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna l’ordinanza n. 7 del 28 gennaio 2016 prot. -OMISSIS-, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha ordinato al ricorrente la demolizione di opere edilizie abusive, eseguite su immobile di sua proprietà.
2. Il Sig. -OMISSIS- è proprietario di un immobile sito in -OMISSIS-, Via -OMISSIS- "-OMISSIS-", individuato al foglio n. -OMISSIS- mappale -OMISSIS- sub -OMISSIS-
Nell’informativa di reato redatta in data 1 dicembre 2015 dal Comando Stazione Forestale di -OMISSIS-, a carico del signor -OMISSIS-, è stata accertato che presso il predetto immobile il ricorrente ha eseguito le seguenti opere edilizie in assenza dei previsti titoli abilitativi:
“Lavori di completa ristrutturazione con ampliamenti (sia delle dimensioni in pianta che in altezza) del fabbricato preesistente inglobando all'interno della nuova sagoma l'intero portone abitabile del fabbricato preesistente (della superficie di circa Mq. 32) oggetto dell'istanza di condono Legge 47/85 (presentata in data 2410711-OMISSIS-6 con prot. N° -OMISSIS-) consistenti in:
1) Demolizione di parti delle murature perimetrali portanti e parti delle pareti intente e dell'intera copertura a tetto;
2) Rifacimento di nuove murature perimetrali aventi maggiore altezza di quelle preesistenti e ubicate in parte in posizione diversa, comportando anche modifica della sagoma con ampliamenti sia in termine di superficie che volumetrici;
3) Consolidamento della struttura (per il sostegno della nuova copertura) mediante il montaggio di pilastrature in legno lamellare, poggianti su plinti in cemento;
4) Realizzazione della nuova copertura (in sostituzione della preesistente) eseguita con struttura e orditura in travi di legno lamellare, sovrastante tavolato e manto di guaina ardesiata. All'atto del sopralluogo i lavori erano in corso di esecuzione, risultavano ancora da completare alcuni parti della muratura, gli intonaci interni e parzialmente gli esterni, l'intero piano di posa della pavimentazione e la pavimentazione della stessa, gli impianti gli infissi ed altre varie opere di completamento.
Rispetto alla situazione rappresentata nella Determinazione Paesaggistica n°-OMISSIS-del 27106/2003 il manufatto risulta attualmente della superficie lorda di circa Mq. 94 in luogo del fabbricato preesistente che aveva una superficie lorda di circa Mq. 78, inoltre all'interno del manufatto attualmente presente in sito, risultano demolite pareti delle parti tombate (precedentemente non utilizzabili) , ampliando di fatto la superficie utilizzabile di mq. 34 circa”.
Nell’informativa si precisava altresì che “gli interventi sopra descritti sono stati eseguiti, in assenza del Permesso di Costruire previsto dall'art. 10 del DPR 380/01 e dei preventivi N.O. ai vincoli gravanti su tale area di seguito indicati:
1) Parco Nazionale del Circeo R.D. 285/1934 e DPR 04.04.2005;
2) Vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi della ex Legge 1497/39 imposto con Decreti Ministeriali 07.03.1956 e 20.07.1967 e Decreto Legislativo 42/04;
3) Sito di importanza comunitaria (IT 6040018 - Dune del Circeo) ricompreso nella convenzione di Ramsar D.P.R. 448/76 ed identificato tra le Zone Umide ai sensi dell'art. 12 delle NTA del PTP sub ambito 13”, nonché “ in assenza dell'autorizzazione sismica prevista dall'art. 94 del DPR 380/01”;
3. Con il provvedimento impugnato, preceduto da ordinanza di sospensione dei lavori, il Comune ha ordinato al ricorrente di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi e alla rimozione delle opere edilizie abusive precedentemente descritte, con l’avvertimento che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, qualora non si sia ottemperato alla presente ordinanza provvedendo alla demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, senza pregiudizio all'azione penale, l'opera e l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione dì opera analoga a quella oggetto della presente, sarebbero state acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune di -OMISSIS- come prescritto dall'art.31 comma 2 del D.P.R.380/01 e dall'art.15 comma 2 della L.R.15 del 11/08/2008.
4. Nel ricorso il ricorrente lamenta: I. Violazione e falsa applicazione dell'art.97 Cost. e dell'art.1 L.n.241/90. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell'art.35 L.n.47/85 — Mancanza di motivazione.
Sostiene il ricorrente che in relazione al fabbricato interessato dagli interventi edilizi contestati con l’ordinanza impugnata sarebbe stata presentata istanza di sanatoria ai sensi della L. 47/85, in pendenza della quale l’amministrazione non avrebbe potuto ingiungere la demolizione delle opere in questione, trattandosi di lavori di completamento del manufatto già oggetto di richiesta di sanatoria la quale, peraltro, dovrebbe ritenersi accolta per effetto del silenzio assenso. Aggiunge poi il ricorrente che gli interventi edilizi in questione sarebbero assistiti da CILA presentata in data 11 giugno 2015.
II. Violazione di legge per omessa osservanza del principio di partecipazione ai sensi dell'art. 7 L. 241/90. Violazione di legge per difetto di motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, in relazione agli artt. 4 e 7 della L. 47/85 — Eccesso di potere - Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell'art.35 della L.n.47/85.
Secondo il ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo, poiché non sarebbero state osservate le garanzie partecipative, che avrebbero evitato l’adozione del provvedimento impugnato. A dire del ricorrente, poi, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo poiché non recherebbe alcuna motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico che giustificherebbero l’irrogazione della sanzione della demolizione, in pendenza di istanza di sanatoria ex art. 35 l.47/85.
5. Il Comune di -OMISSIS-, nonostante la ritualità delle notifiche, non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato nella sua complessità.
Si esaminano le censure prospettate con il primo motivo di ricorso, nel quale il ricorrente sostiene:
- che gli interventi contestati consisterebbero in lavori di completamento del fabbricato oggetto di istanza di sanatoria, in pendenza della quale il Comune non avrebbe potuto emettere l’ordinanza de demolizione impugnata;
- che la sanatoria si sarebbe perfezionata per effetto di silenzio assenso;
- che gli interventi edilizi contestati sarebbero assistiti da CILA presentata in data 11 giugno 2015.
7.1) Con riferimento al primo profilo di censura, il Collegio richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale la presentazione di un’istanza di sanatoria o di condono non legittima l’interessato a porre in essere ulteriori opere in relazione a quelle oggetto della richiesta, sicché le nuove opere ripetono la stessa qualifica di abusività delle opere per le quali è stata presentata l’istanza di sanatoria (o di condono), nelle more della conclusione del relativo procedimento. La presentazione della domanda di sanatoria (così come, a maggior ragione, quella di condono), quindi, non autorizza l'interessato a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta i quali, fino al momento dell'eventuale concessione del provvedimento favorevole, restano comunque abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, n. 2645 del 24 aprile 2022). Secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2171/2022), in altri termini, “in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell'illecito fino alla sanatoria”. (Consiglio di Stato, sezione sesta, 13 settembre 2024 n. 7568).
Né il ricorrente, nella pendenza del procedimento di condono, ha inteso completare le opere, atteso che non ha avviato la procedura per il completamento prevista dall’art. 35 della legge n. 47 del 1-OMISSIS-5. In ogni caso, gli ulteriori interventi edilizi posti in essere, di cui è stata ordinata la demolizione con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 28 gennaio 2016, non costituiscono opere di completamento, ma sono qualificabili come interventi di trasformazione edilizia, in quanto hanno determinato un incremento di superficie utile e di altezza.
7.2 Per quanto concerne il secondo profilo di censura, deve escludersi che sulla domanda di condono possa ritenersi formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1-OMISSIS-5 dovendo a tal fine richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1-OMISSIS-5 decorre soltanto dall’emanazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. ex multis, con riferimento al vincolo paesistico Consiglio di Stato sez. VII, sentenza n. 5606 del 25 giugno 2024). Parere dal quale non è possibile prescindere neanche allorché i vincoli paesaggistici siano stati apposti in epoca successiva alla realizzazione delle opere abusive ma, comunque, prima del perfezionarsi del silenzio assenso. (cfr. TAR Lazio sez. quarta ter, 13 marzo 2025 n. 5269).
Nella fattispecie nell’informativa di reato del Comando Stazione Forestale di -OMISSIS- posta a base dell’ordinanza di demolizione impugnata si evidenzia che “gli interventi ivi descritti sono stati eseguiti, in assenza dei preventivi N.O. ai vincoli gravanti su tale area di seguito indicati:
1) Parco Nazionale del Circeo R.D. 285/1934 e DPR 04.04.2005;
2) Vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi della ex Legge 1497/39 imposto con Decreti Ministeriali 07.03.1956 e 20.07.1967 e Decreto Legislativo 42/04;
3) Sito di importanza comunitaria (IT 6040018 - Dune del Circeo) ricompreso nella convenzione di Ramsar D.P.R. 448/76 ed identificato tra le Zone Umide ai sensi dell'art. 12 delle NTA del PTP sub ambito 13”, nonché “ in assenza dell'autorizzazione sismica prevista dall'art. 94 del DPR 380/01”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, nella fattispecie non può dirsi formato un titolo tacito di condono, atteso che non sono state rilasciate le autorizzazioni da parte delle autorità preposte alla tutela dei vincoli apposti sull’area.
7.3. Parimenti non condivisibile è l’assunto secondo cui gli interventi edilizi in questione sarebbero assistiti dalla CILA presentata in data 11 febbraio 2015.
7.3. a) In primo luogo, dalla descrizione delle opere oggetto della CILA 2015 (pag. 3 paragrafo g): “ opere di pavimentazione e di finitura spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati” risulta evidente che gli interventi assentiti tramite CILA nel 2015 sono diversi da quelli accertati nell’informativa di reato posta alla base dell’ordinanza di demolizione impugnata. A ciò si aggiunge il dato imprescindibile che le opere in questione son ostate eseguite in assenza di autorizzazione sismica e di nulla osta paesaggistico.
7. 3. b) Con riferimento all’assenza di autorizzazione sismica, le opere in questione questione sono state seguite in violazione dell’art. 94 DPR 380/2001 ai sensi del quale nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione.
Nel caso di specie, trattasi di interventi che alterano lo stato dei luoghi e non rientranti tra quelli per i quali era esclusa l’autorizzazione sismica. Ciò imponeva ai ricorrenti il preventivo rilascio del nullaosta da parte del Genio Civile. È evidente, pertanto, la natura abusiva delle opere in questione, non essendo dotate della necessaria autorizzazione sismica.
E proprio in virtù di tale evidenza non potrebbe non applicarsi alla fattispecie all’esame la misura demolitoria. Sul punto, non può che richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: i) “l'istituto della autorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuto nel nostro ordinamento. In particolare va osservato che l'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 persegue il fine di eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico ed è espressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio.” (cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, n. 9355/ 2024; T.A. R. Sicilia, Catania, V, n. 3-OMISSIS-1/2024); ii) “nel sistema introdotto dagli artt. 94 e ss., d.P.R. n. 380/2001, non è stato previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria su istanza del privato per opere edili già eseguite e assoggettate a controllo preventivo, a nulla rilevando che il fatto sia accertato dagli uffici amministrativi o dagli organi di polizia giudiziaria, ovvero che sia portato a conoscenza dell'ufficio tecnico regionale per effetto di un'auto - denuncia di chi ne sia stato l'autore” (cfr. ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1347/2021; T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 376/2020). A tale stregua, diversamente da quanto previsto per la costruzione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone l’art. -OMISSIS-, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che per le opere – come nella specie – eseguite non solo in assenza del titolo edilizio ma dell’autorizzazione sismica, non potrà che trovare applicazione la misura demolitoria.
7.3.c) Gli interventi edilizi superiormente descritti, realizzato in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica ha determinato, per dimensioni e struttura, una alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi in una zona paesaggisticamente vincolata.
La giurisprudenza consolidata ha ritenuto che le opere realizzate su area sottoposta a vincolo, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico come archeologico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica.
Venendo in considerazione opere eseguite in area paesaggisticamente vincolata, si rivela già di per sé decisiva, nel senso di legittimare l’adozione dell’ordine di demolizione, la carenza di titolo paesaggistico. La giurisprudenza ha invero in più occasioni affermato il principio per cui “la realizzazione di opere edilizie in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’amministrazione comunale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 27, comma 2 d.P.R. n. 380/2001, ad irrogare la più grave delle sanzioni ivi previste, ossia quella demolitoria di cui all’art. 31, e ciò a prescindere dal regime autorizzatorio eventualmente disatteso e, quindi, finanche nell’ipotesi di attività edilizia libera” (così T.A.R. Lazio, II quater, 13 febbraio 2026 n. 2866; 12 maggio 2025, n. 9066; cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2024, n. 4223).
Orbene, la riscontrata alterazione dello stato dei luoghi determinata dalle opere sopra descritte realizzate sine titulo, sia sotto il profilo edilizio che sotto quello paesaggistico è da considerarsi idonea a sorreggere l’ordinanza di demolizione impugnata. Le opere abusive contestate costituiscono, infatti, una rilevante alterazione del preesistente assetto territoriale realizzate in assenza di preventivo titolo paesaggistico.
8. Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo di ricorso, nella sua duplice articolazione.
8.1. Non coglie nel segno la censura relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione: in primis, poiché gli atti di repressione degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per la pubblica amministrazione la possibilità di procedere con valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (Consiglio di Stato sez. VII, 12/12/2023, n. 10722; Ta Lazio, Roma, Sezione seconda bis, 12 maggio 2025 n. 9118). L’ordinanza di demolizione, in quanto provvedimento vincolato, non soggiace all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, una volta accertata la sussistenza delle condizioni per addivenire all’irrogazione della sanzione.
Ciò in quanto, essendo l’ordine di demolizione una conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990. Questo provvedimento di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche è una misura dovuta che segue un procedimento vincolato, precisamente stabilito dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, non necessitando quindi di alcuna comunicazione conforme all’art. 7 cit. (Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 luglio 2024, n. 5968; Consiglio di Stato, Sezione III, 21 marzo 2025, n. 2335).
A ciò si aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ad abundantiam, l’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento di demolizione. Infatti dall’ordinanza di demolizione impugnata risulta che il Comune ha emesso a carico dell’odierno ricorrente ordinanza di sospensione dei lavori n° 24 del 15/12/2015, costituente anche avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/90, regolarmente notificata in data 31/12/2015 e che il ricorrente non ha presentato memorie scritte a seguito dell'avvio del procedimento (pag. 2 ordinanza di demolizione).
8.2. Né il Comune era tenuto a motivare sull’interesse pubblico alla repressione degli abusi contestati.
Per costante giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 21/03/2025, n. 2335) l’ordinanza di demolizione costituisce un atto del tutto vincolato, rispetto al quale l'ente locale non è titolare di alcun margine di discrezionalità neppure quanto al suo contenuto. Esso inoltre non richiede alcuna autonoma comparazione dell'interesse pubblico con quello privato, dal momento che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata per l'Amministrazione appellata; quanto alla sua motivazione poi la stessa è adeguatamente costituita dalla descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo, come è nella specie. Né il tempo trascorso dall'epoca di realizzazione del manufatto può comportare deviazioni dalla citata doverosità dell'intervento repressivo o fondare alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 08/02/2024, n. 1297).
Alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, la P.A. per l’adozione di un’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, non è tenuta a compiere ulteriori indagini in merito alla sussistenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla repressione dell’abuso né ad effettuare una comparazione con l’interesse privato alla conservazione del manufatto abusivo, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito e al ripristino della legalità per il corretto e razionale governo del territorio e, con esso, dell’assetto urbanistico.
Nel caso di specie risulta soddisfatto l’obbligo di motivazione che, in subjecta materia, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “è sufficientemente assolto, essendo l’ordine di demolizione un atto dovuto e rigidamente vincolato, con l'indicazione dei presupposti di fatto attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione”. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2017 e n. 16/2023),
Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra delineato e del pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, è evidente la inconsistenza delle censure svolte dal ricorrente.
9. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. Nulla sulle spese non essendosi il Comune di -OMISSIS- costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
IA AL TA ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL TA ES | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO