TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 278
TAR
Sentenza 21 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art.97 Cost. e dell'art.1 L.n.241/90. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell'art.35 L.n.47/85 — Mancanza di motivazione.

    La presentazione di un'istanza di sanatoria non legittima la realizzazione di ulteriori opere, che mantengono la qualifica di abusive. Il silenzio assenso non si forma in aree sottoposte a vincolo paesaggistico senza il parere dell'autorità preposta. La CILA presentata non riguardava gli interventi contestati e comunque le opere erano prive delle necessarie autorizzazioni sismica e paesaggistica.

  • Rigettato
    Violazione di legge per omessa osservanza del principio di partecipazione ai sensi dell'art. 7 L. 241/90. Violazione di legge per difetto di motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, in relazione agli artt. 4 e 7 della L. 47/85 — Eccesso di potere - Travisamento dei fatti.

    Gli atti di repressione degli abusi edilizi non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento in quanto provvedimenti vincolati. L'ordinanza di demolizione è un atto dovuto e la motivazione è integrata dalla descrizione delle opere abusive e dalla loro contrarietà alla normativa urbanistica. Inoltre, è stata emessa un'ordinanza di sospensione lavori che ha costituito anche avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 278
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 278
    Data del deposito : 21 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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