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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15088 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7384/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del 28/10/2025 composto dai magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente, dott. Maurizio Manzi Giudice, dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7384 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, vertente tra
N. 612/2021, C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore, Dott.ssa , elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier n. 39 presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Alessandra Caron che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in originale in calcio a separato atto;
- attrice
e
PAOLO POSSIDENTE, C.F. , convenuto contumace;
C.F._1
- convenuta contumace
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“Voglia codesto ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Sig. , nella qualità Controparte_1 di amministratore unico della per i danni cagionati alla società e ai Parte_1 creditori sociali dalle sue condotte illegittime e negligenti, per le ragioni esposte e documentate nel presente atto e, per l'effetto
- condannare lo stesso convenuto Sig. , nella qualità esposta supra, al Controparte_1
Pag. 1 a 7 risarcimento in favore del . 612/2021 dei danni subiti dalla Parte_1 società fallita e dai creditori sociali, quantificabili nell'importo pari almeno a Euro
306.981,99 e, in ogni caso, non inferiore a Euro 120.470,00, per le ragioni esposte e documentate in atti, ovvero per la maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile, e se del caso, secondo la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre esborsi nonché spese generali, IVA e CPA come per legge, relativamente tanto al giudizio in sede cautelare quanto al presente giudizio di merito”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il n. 612/2021 Parte_3
(di seguito, breviter, “il ”), conveniva in giudizio il Sig. deducendo Parte_1 Controparte_1 che:
- la sarebbe stata costituita in data 23/02/2011, con capitale sociale Parte_1 pari a € 10.000,00 ed avrebbe svolto prevalentemente l'attività di acquisto, vendita, costruzione, gestione e amministrazione di beni immobili;
- a far data dal 08/02/2013 l'attività prevalente sarebbe stata variata in “pizzeria tavola calda”;
- a far data dal 20/09/2012 (sino alla dichiarazione di fallimento), l'amministrazione e la gestione della società sarebbe stata affidata a , con facoltà di Controparte_1 compiere ogni atto ritenuto opportuno per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- con sentenza del 16/09/2021, il Tribunale di Roma avrebbe dichiarato il fallimento n.
612/2021 della nominando quale curatore la dott.ssa Parte_1 [...]
; Pt_2
- per il periodo in cui il Possidente avrebbe rivestito la carica di amministratore unico della , lo stesso avrebbe tenuto condotte recanti grave danno alla società e Parte_1 ai creditori sociali;
- il Giudice Delegato avrebbe autorizzato il Curatore ad agire nei confronti del Possidente, anche in via cautelare, ex art. 146, 2° comma l.f., per ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali dalle condotte tenute da quest'ultimo quale amministratore unico della dal 20/09/2012 al 16/09/2021, data della Parte_1 dichiarazione di fallimento;
- in data 04/09/2023, il avrebbe depositato presso il Tribunale di Roma un Parte_1
Pag. 2 a 7 ricorso per sequestro conservativo, nei confronti del Possidente, di tutti i beni mobili e immobili di proprietà di quest'ultimo, sino alla concorrenza dell'importo pari almeno a
€ 306.981,00 a garanzia del risarcimento dei danni cagionati;
- con provvedimento del 22/01/2024, il Tribunale avrebbe autorizzato il Fallimento
[...]
n. 612/2021 ad eseguire il sequestro conservativo sui beni mobili, Parte_1 immobili e crediti facenti capo al , fino alla concorrenza dell'importo di € CP_1
224.706,00;
- contestualmente sarebbe fissato in trenta giorni il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Alla luce di tali premesse, l'odierno attore, a sostegno della domanda proposta nel giudizio a cognizione piena contestava al : CP_1
- l'irregolare tenuta delle scritture contabili e, segnatamente, l'omesso deposito dei bilanci di esercizio chiusi successivamente al 31/12/2017, nonché la mancata contabilizzazione di debiti societari, sia nei confronti dell Controparte_2
sia di fornitori che di lavoratori dipendenti;
[...]
- la sottrazione al patrimonio sociale, nonché ai creditori concorsuali, dei beni di proprietà della società fallita, tra i quali un furgone targato BK621BH di proprietà della società
(non rivenuto e non inventariato), nonostante risultassero iscritte immobilizzazioni per
€ 141.035;
- l'omessa consegna della documentazione necessaria alla ricostruzione ed alla dimostrazione dei crediti vantati dalla fallita nei confronti di terzi e indicati nell'ultimo bilancio pubblicato chiuso al 31/12/2017, per € 38.027,00, di fatto rendendone impossibile il recupero da parte della Curatela nell'interesse dei creditori insinuati al passivo della procedura;
- l'omesso pagamento dei debiti erariali ed oneri fiscali e previdenziali maturati nel periodo in cui il Possidente rivestiva la carica di amministratore unico della società, per l'importo complessivo di € 127.919,06.
Quale conseguenza di detti illeciti, il lamentava di aver subito un danno suscettibile Parte_1 di essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare (ammontante ad € 239.860,74), ovvero, in via subordinata e comunque alternativa, in misura pari ad €
306.981,00, quale somma dei valori dell'attivo distratti e dei debiti fiscali e previdenziali non assolti.
Pag. 3 a 7 Il sig. non si costituiva nel presente giudizio, conseguentemente veniva dichiarata Controparte_1 la contumacia del convenuto.
Nell'ambito del procedimento cautelare introdotto ante causam dal , questo Tribunale Parte_1 accoglieva la domanda di sequestro conservativo fino alla concorrenza dell'importo di €
224.706,00.
^^^^^
In punto di diritto giova premettere che la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso di specie in cui l'azione viene proposta ex art. 146 l. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri (Cass. 7 febbraio 2020,
n. 2975; Cass. 31 agosto 2016, n. 17441). A fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.
La domanda di parte attrice va accolta nei limiti di seguito precisati.
Come detto, nel caso di specie l'attrice ha contestato al convenuto i seguenti addebiti:
- l'omessa e/o irregolare conservazione delle scritture contabili ed in particolare l'omesso deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2017 e la mancata contabilizzazione di alcuni debiti societari sia nei confronti dell' sia di Controparte_2 fornitori che di lavoratori dipendenti;
- la sottrazione al patrimonio sociale e, da ultimo, ai creditori concorsuali, dei beni di proprietà della società fallita, tra i quali un furgone marca targato Controparte_3
BK621BH di proprietà della società (non rinvenuto e non inventariato), nonostante risultassero iscritte immobilizzazioni per Euro 141.035 (di cui Euro 103.551 a titolo di immobilizzazioni immateriali ed Euro 37.484 a titolo di immobilizzazioni materiali);
- l'omessa consegna della documentazione necessaria alla ricostruzione dei crediti vantati dalla fallita nei confronti di terzi e indicati nell'ultimo bilancio pubblicato chiuso
Pag. 4 a 7 al 31.12.2017, per Euro 38.027,00, di fatto rendendone impossibile il recupero da parte della Curatela, nell'interesse dei creditori;
- l'omesso pagamento dei debiti erariali per il periodo compreso tra l'anno 2013 e l'anno
2020 ed oneri fiscali e previdenziali maturati nel periodo in cui il convenuto rivestiva la carica di amministratore unico della società, per l'importo complessivo di Euro
127.919,06, di cui Euro 44.959,00 a titolo di sanzioni, interessi di mora maturati su tributi e sanzioni, e aggio coattivo portati dai ruoli e dalle cartelle allegati alle domande di ammissione al passivo e prodotti in atti.
Gli addebiti, per come esplicitati, non appaiono compatibili con una liquidazione del danno facendo ricorso al criterio residuale ed equitativo della differenza tra attivo e passivo, potendosi desumere dalla documentazione in atti l'esatta quantificazione del danno conseguenza scaturito dalle specifiche condotte illecite contestate.
In particolare, osserva il Collegio che l'omessa tenuta della contabilità, pur integrando una grave violazione dei doveri di cui è gravato l'organo amministrativo, non è di per sé foriera di un danno conseguenza astrattamente risarcibile.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle ulteriori condotte in contestazione, in quanto aventi natura sostanzialmente distrattivo, o comunque implicanti una dispersione dell'attivo patrimoniale. integranti una dispersione dell'attivo.
In particolare, come correttamente rilevato dal giudice del procedimento cautelare ante causam, “nell'ultimo bilancio redatto (2017) si evince che la società aveva iscritto immobilizzazioni per complessivi Euro 141.035 (di cui Euro 103.551 a titolo di immobilizzazioni immateriali ed Euro 37.484 a titolo di immobilizzazioni materiali), non rinvenuti dalla curatela.
Inoltre, sempre l'ultimo bilancio attestava l'esistenza di crediti esigibili per l'importo di Euro
38.027 e di disponibilità liquide per Euro 685,00, ma l'amministratore non ha consegnato al curatore la documentazione necessaria per procedere nei confronti dei debitori della società”.
In mancanza di giustificativi, mai forniti dall'organo amministrativo (rimasto contumace anche nell'ambito del presente giudizio), deve ritenersi senz'altro illecita la condotta del Possidente nella misura in cui ha determinato la dispersione di tali voci dell'attivo, concretizzatasi nel mancato rinvenimento delle immobilizzazioni e della documentazione necessaria per la riscossione dei crediti.
Pertanto, da dette condotte è scaturito un danno conseguenza pari ad € 179.747,00, pari alla sommatoria delle voci dell'attivo disperse per cause non puntualmente giustificate dal convenuto (€ 141.035,00 + € 38.027,00 + € 685,00).
Pag. 5 a 7 A tale voce di danno vanno poi aggiunti gli oneri maturati a titolo di sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall'erario alla società fallita a causa del mancato assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, complessivamente pari ad € 44.959,00.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile,
27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sull'indicata somma di € 224.706,00 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 16/09/2021 che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal momento del deposito della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.
Parte convenuta, risultata contumace e rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione in favore dello Stato – stante l'ammissione dell'attrice al gratuito patrocinio –, delle spese legali relative al presente giudizio ed al procedimento cautelare ante causam.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, così provvede:
- in accoglimento dell'atto di citazione proposto dal n. Parte_1
612/2021, condanna il convenuto Sig. al risarcimento in favore di Controparte_1 parte attrice dei danni subiti, quantificabili nell'importo di € 224.706,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi sino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite che liquida
Pag. 6 a 7 o per la fase cautelare in € 5.224,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali,
IVA e CPA come per legge;
o per il giudizio di merito in € 8.433,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 28/10/2025.
il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del 28/10/2025 composto dai magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente, dott. Maurizio Manzi Giudice, dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7384 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, vertente tra
N. 612/2021, C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore, Dott.ssa , elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier n. 39 presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Alessandra Caron che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in originale in calcio a separato atto;
- attrice
e
PAOLO POSSIDENTE, C.F. , convenuto contumace;
C.F._1
- convenuta contumace
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“Voglia codesto ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Sig. , nella qualità Controparte_1 di amministratore unico della per i danni cagionati alla società e ai Parte_1 creditori sociali dalle sue condotte illegittime e negligenti, per le ragioni esposte e documentate nel presente atto e, per l'effetto
- condannare lo stesso convenuto Sig. , nella qualità esposta supra, al Controparte_1
Pag. 1 a 7 risarcimento in favore del . 612/2021 dei danni subiti dalla Parte_1 società fallita e dai creditori sociali, quantificabili nell'importo pari almeno a Euro
306.981,99 e, in ogni caso, non inferiore a Euro 120.470,00, per le ragioni esposte e documentate in atti, ovvero per la maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile, e se del caso, secondo la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre esborsi nonché spese generali, IVA e CPA come per legge, relativamente tanto al giudizio in sede cautelare quanto al presente giudizio di merito”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il n. 612/2021 Parte_3
(di seguito, breviter, “il ”), conveniva in giudizio il Sig. deducendo Parte_1 Controparte_1 che:
- la sarebbe stata costituita in data 23/02/2011, con capitale sociale Parte_1 pari a € 10.000,00 ed avrebbe svolto prevalentemente l'attività di acquisto, vendita, costruzione, gestione e amministrazione di beni immobili;
- a far data dal 08/02/2013 l'attività prevalente sarebbe stata variata in “pizzeria tavola calda”;
- a far data dal 20/09/2012 (sino alla dichiarazione di fallimento), l'amministrazione e la gestione della società sarebbe stata affidata a , con facoltà di Controparte_1 compiere ogni atto ritenuto opportuno per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- con sentenza del 16/09/2021, il Tribunale di Roma avrebbe dichiarato il fallimento n.
612/2021 della nominando quale curatore la dott.ssa Parte_1 [...]
; Pt_2
- per il periodo in cui il Possidente avrebbe rivestito la carica di amministratore unico della , lo stesso avrebbe tenuto condotte recanti grave danno alla società e Parte_1 ai creditori sociali;
- il Giudice Delegato avrebbe autorizzato il Curatore ad agire nei confronti del Possidente, anche in via cautelare, ex art. 146, 2° comma l.f., per ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali dalle condotte tenute da quest'ultimo quale amministratore unico della dal 20/09/2012 al 16/09/2021, data della Parte_1 dichiarazione di fallimento;
- in data 04/09/2023, il avrebbe depositato presso il Tribunale di Roma un Parte_1
Pag. 2 a 7 ricorso per sequestro conservativo, nei confronti del Possidente, di tutti i beni mobili e immobili di proprietà di quest'ultimo, sino alla concorrenza dell'importo pari almeno a
€ 306.981,00 a garanzia del risarcimento dei danni cagionati;
- con provvedimento del 22/01/2024, il Tribunale avrebbe autorizzato il Fallimento
[...]
n. 612/2021 ad eseguire il sequestro conservativo sui beni mobili, Parte_1 immobili e crediti facenti capo al , fino alla concorrenza dell'importo di € CP_1
224.706,00;
- contestualmente sarebbe fissato in trenta giorni il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Alla luce di tali premesse, l'odierno attore, a sostegno della domanda proposta nel giudizio a cognizione piena contestava al : CP_1
- l'irregolare tenuta delle scritture contabili e, segnatamente, l'omesso deposito dei bilanci di esercizio chiusi successivamente al 31/12/2017, nonché la mancata contabilizzazione di debiti societari, sia nei confronti dell Controparte_2
sia di fornitori che di lavoratori dipendenti;
[...]
- la sottrazione al patrimonio sociale, nonché ai creditori concorsuali, dei beni di proprietà della società fallita, tra i quali un furgone targato BK621BH di proprietà della società
(non rivenuto e non inventariato), nonostante risultassero iscritte immobilizzazioni per
€ 141.035;
- l'omessa consegna della documentazione necessaria alla ricostruzione ed alla dimostrazione dei crediti vantati dalla fallita nei confronti di terzi e indicati nell'ultimo bilancio pubblicato chiuso al 31/12/2017, per € 38.027,00, di fatto rendendone impossibile il recupero da parte della Curatela nell'interesse dei creditori insinuati al passivo della procedura;
- l'omesso pagamento dei debiti erariali ed oneri fiscali e previdenziali maturati nel periodo in cui il Possidente rivestiva la carica di amministratore unico della società, per l'importo complessivo di € 127.919,06.
Quale conseguenza di detti illeciti, il lamentava di aver subito un danno suscettibile Parte_1 di essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare (ammontante ad € 239.860,74), ovvero, in via subordinata e comunque alternativa, in misura pari ad €
306.981,00, quale somma dei valori dell'attivo distratti e dei debiti fiscali e previdenziali non assolti.
Pag. 3 a 7 Il sig. non si costituiva nel presente giudizio, conseguentemente veniva dichiarata Controparte_1 la contumacia del convenuto.
Nell'ambito del procedimento cautelare introdotto ante causam dal , questo Tribunale Parte_1 accoglieva la domanda di sequestro conservativo fino alla concorrenza dell'importo di €
224.706,00.
^^^^^
In punto di diritto giova premettere che la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso di specie in cui l'azione viene proposta ex art. 146 l. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri (Cass. 7 febbraio 2020,
n. 2975; Cass. 31 agosto 2016, n. 17441). A fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.
La domanda di parte attrice va accolta nei limiti di seguito precisati.
Come detto, nel caso di specie l'attrice ha contestato al convenuto i seguenti addebiti:
- l'omessa e/o irregolare conservazione delle scritture contabili ed in particolare l'omesso deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2017 e la mancata contabilizzazione di alcuni debiti societari sia nei confronti dell' sia di Controparte_2 fornitori che di lavoratori dipendenti;
- la sottrazione al patrimonio sociale e, da ultimo, ai creditori concorsuali, dei beni di proprietà della società fallita, tra i quali un furgone marca targato Controparte_3
BK621BH di proprietà della società (non rinvenuto e non inventariato), nonostante risultassero iscritte immobilizzazioni per Euro 141.035 (di cui Euro 103.551 a titolo di immobilizzazioni immateriali ed Euro 37.484 a titolo di immobilizzazioni materiali);
- l'omessa consegna della documentazione necessaria alla ricostruzione dei crediti vantati dalla fallita nei confronti di terzi e indicati nell'ultimo bilancio pubblicato chiuso
Pag. 4 a 7 al 31.12.2017, per Euro 38.027,00, di fatto rendendone impossibile il recupero da parte della Curatela, nell'interesse dei creditori;
- l'omesso pagamento dei debiti erariali per il periodo compreso tra l'anno 2013 e l'anno
2020 ed oneri fiscali e previdenziali maturati nel periodo in cui il convenuto rivestiva la carica di amministratore unico della società, per l'importo complessivo di Euro
127.919,06, di cui Euro 44.959,00 a titolo di sanzioni, interessi di mora maturati su tributi e sanzioni, e aggio coattivo portati dai ruoli e dalle cartelle allegati alle domande di ammissione al passivo e prodotti in atti.
Gli addebiti, per come esplicitati, non appaiono compatibili con una liquidazione del danno facendo ricorso al criterio residuale ed equitativo della differenza tra attivo e passivo, potendosi desumere dalla documentazione in atti l'esatta quantificazione del danno conseguenza scaturito dalle specifiche condotte illecite contestate.
In particolare, osserva il Collegio che l'omessa tenuta della contabilità, pur integrando una grave violazione dei doveri di cui è gravato l'organo amministrativo, non è di per sé foriera di un danno conseguenza astrattamente risarcibile.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle ulteriori condotte in contestazione, in quanto aventi natura sostanzialmente distrattivo, o comunque implicanti una dispersione dell'attivo patrimoniale. integranti una dispersione dell'attivo.
In particolare, come correttamente rilevato dal giudice del procedimento cautelare ante causam, “nell'ultimo bilancio redatto (2017) si evince che la società aveva iscritto immobilizzazioni per complessivi Euro 141.035 (di cui Euro 103.551 a titolo di immobilizzazioni immateriali ed Euro 37.484 a titolo di immobilizzazioni materiali), non rinvenuti dalla curatela.
Inoltre, sempre l'ultimo bilancio attestava l'esistenza di crediti esigibili per l'importo di Euro
38.027 e di disponibilità liquide per Euro 685,00, ma l'amministratore non ha consegnato al curatore la documentazione necessaria per procedere nei confronti dei debitori della società”.
In mancanza di giustificativi, mai forniti dall'organo amministrativo (rimasto contumace anche nell'ambito del presente giudizio), deve ritenersi senz'altro illecita la condotta del Possidente nella misura in cui ha determinato la dispersione di tali voci dell'attivo, concretizzatasi nel mancato rinvenimento delle immobilizzazioni e della documentazione necessaria per la riscossione dei crediti.
Pertanto, da dette condotte è scaturito un danno conseguenza pari ad € 179.747,00, pari alla sommatoria delle voci dell'attivo disperse per cause non puntualmente giustificate dal convenuto (€ 141.035,00 + € 38.027,00 + € 685,00).
Pag. 5 a 7 A tale voce di danno vanno poi aggiunti gli oneri maturati a titolo di sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall'erario alla società fallita a causa del mancato assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, complessivamente pari ad € 44.959,00.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile,
27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sull'indicata somma di € 224.706,00 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 16/09/2021 che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal momento del deposito della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.
Parte convenuta, risultata contumace e rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione in favore dello Stato – stante l'ammissione dell'attrice al gratuito patrocinio –, delle spese legali relative al presente giudizio ed al procedimento cautelare ante causam.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, così provvede:
- in accoglimento dell'atto di citazione proposto dal n. Parte_1
612/2021, condanna il convenuto Sig. al risarcimento in favore di Controparte_1 parte attrice dei danni subiti, quantificabili nell'importo di € 224.706,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi sino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite che liquida
Pag. 6 a 7 o per la fase cautelare in € 5.224,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali,
IVA e CPA come per legge;
o per il giudizio di merito in € 8.433,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 28/10/2025.
il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
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