Art. 17. Distribuzione del personale
Presso ogni sezione del Consiglio di Stato e' istituita una segreteria.
Alla direzione di ciascuna delle segreterie e' preposto un funzionario della carriera direttiva.
Agli uffici di segreteria sono assegnati gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria nel numero ritenuto necessario per il funzionamento.
La distribuzione del personale viene disposta con decreto del presidente del Consiglio di Stato, su proposta del segretario generale.
Presso ogni sezione del Consiglio di Stato e' istituita una segreteria.
Alla direzione di ciascuna delle segreterie e' preposto un funzionario della carriera direttiva.
Agli uffici di segreteria sono assegnati gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria nel numero ritenuto necessario per il funzionamento.
La distribuzione del personale viene disposta con decreto del presidente del Consiglio di Stato, su proposta del segretario generale.