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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 574/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl O In Sigla Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bisignano - Ufficio Tributi 87043 Bisignano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024/164 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento ICP 2020 emesso dal concessionario SO.GE.R.T. SPA per conto del Comune di Bisignano.
La società - ricorrente contestava l'atto deducendo: A) Inesistenza presupposti impositivi. Chiedeva la sospensione degli effetti dell'atto impugnato rispetto alla quale si decide unitamente al merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto . Invero la Sogert produce documentazione fotografica, da cui, al di la' delle asserzioni, non si evincono i presupposti impositivi. E quindi la luminosita', le dimensioni , la riconducibilità alla ricorrente degli strumenti pubblicitari tassati.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri ed accessori se dovuti e con distrazione se richiesta.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 574/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl O In Sigla Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bisignano - Ufficio Tributi 87043 Bisignano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024/164 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento ICP 2020 emesso dal concessionario SO.GE.R.T. SPA per conto del Comune di Bisignano.
La società - ricorrente contestava l'atto deducendo: A) Inesistenza presupposti impositivi. Chiedeva la sospensione degli effetti dell'atto impugnato rispetto alla quale si decide unitamente al merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto . Invero la Sogert produce documentazione fotografica, da cui, al di la' delle asserzioni, non si evincono i presupposti impositivi. E quindi la luminosita', le dimensioni , la riconducibilità alla ricorrente degli strumenti pubblicitari tassati.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri ed accessori se dovuti e con distrazione se richiesta.