Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 12702
CASS
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Accolto
    Qualificazione errata del ricorso come ricorso per cassazione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che avverso le decisioni del giudice dell'esecuzione in materia di estinzione della pena è esperibile l'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., e non il ricorso per cassazione. Pertanto, il ricorso per cassazione doveva essere riqualificato come opposizione.

  • Altro
    Omessa trasmissione degli atti

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, in quanto la Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere riqualificato come opposizione e non come ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 12702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12702
    Data del deposito : 7 aprile 2026

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