TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13175 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5597 2025 RG
FRA
Avv. LA CAVA VINCENZO Parte_1
E
Avv. SIMONESCHI FRANCESCO Controparte_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. , in servizio full time presso il Cl di Treviso dal 30.10.2024 di Parte_1
con la odierna domanda, anche con istanza d'urgenza ed inaudita Controparte_1 altera parte, agisce al fine di ottenere il trasferimento con precedenza presso la sede di
ES – nell'ambito della procedura di mobilità Nazionale 2025 – attesa la esigenza di assistere la propria madre (disabile con necessità di sostegno intensivo) residente in
LA di ES (ES), atteso che la parte datoriale gli aveva imposto di rimanere in servizio presso la sede di titolarità per tre anni in applicazione dell'art 2 del verbale di accordo del 16.5.2024 (a parziale modifica dell'accordo del 20.6.023) confermato dal comunicato di indizione la procedura volontaria di mobilità 2025, omettendo qualsivoglia tipo di precedenza e/o tutela per i caregiver che prestano assistenza a parenti e/o affini sino al terzo grado, al pari di quanto stabilito con verbale di accordo verbale di Accordo del 20 giugno 2023 che aveva delineato le linee guida per le domande di trasferimento su base volontaria, ponendosi in netto contrasto con le norme nazionali e sovranazionali.
2. La società convenuta si è costituita resistendo alla domanda e la istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 31.3.2025 per insussistenza del periculum in mora.
3. Osserva il Giudice in via preliminare che, come rilevato da , il thema CP_1 decidendum deve essere circoscritto alle deduzioni e allegazioni tempestivamente offerte non potendo essere ammessa la produzione di nuova documentazione qualora trattasi di documentazione già nella disponibilità della stessa parte all'atto del deposito dell'atto introduttivo (depositato il 17.2.2025).
3.1. Infatti, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi.
3.2. In ordine a quelli di formazione successiva, poi, gli stessi non possono ritenersi rilevanti, avuto riguardo al tempo della domanda di cui è processo e non essendo consentita la modifica del petitum di causa, se non nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 420, comma 1, Cpc.
3.3. Risulta inammissibile anche la istanza di esibizione formulata ai sensi dell'art. 210
Cpc volta all'acquisizione dell'“l'elenco (graduatoria) dei soggetti trasferiti a ES con indicazioni delle relative precedenze e/o invalidità ove beneficiari e comunque con maggiore precedenza”, trattandosi di strumento istruttorio residuale ed in ogni caso utilizzabile qualora l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
4. Orbene ciò premesso, si osserva che il referente unico della propria Parte_1 madre, lamenta che, nonostante abbia formulato apposita istanza in data 4.2.2025, al fine di partecipare al trasferimento e nonostante fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme “inderogabili” necessarie per partecipare alla procedura di mobilità nazionale 2025, la convenuta gli aveva imposto di restare presso la sede di titolarità per un triennio, in virtù della illegittima applicazione dell'art. 2 del verbale di accordo del
16.5.2024 (a parziale modifica dell'accordo del 20.6.023) confermato dal comunicato di indizione la procedura volontaria di mobilità 2025, omettendo altresì qualsivoglia tipo di precedenza e/o tutela per i caregiver che prestano assistenza a parenti e/o affini sino al terzo grado.
4.1. , trincerandosi dietro accordi sindacali e contrattazioni collettive nulle CP_1 ed illegittime, secondo il ricorrente, ometteva del tutto di considerare i beneficiari della legge 104/1992 negando agli stessi qualsivoglia tutela nonché la possibilità di scegliere la sede più vicina (ove possibile) a quella ove risiedeva il disabile creando una palese discriminazione tra lavoratori.
5. Come noto, il comma 5 dell'art. 32 della L. 104/92 stabilisce che "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”.
5.1. L'elaborazione giurisprudenziale in materia ha affermato, in vari approdi, che tale disposizione introduce un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore gravato dell'assistenza ad una persona disabile di non essere trasferito, senza il proprio consenso, ad altra sede, con il solo limite dell'accertata incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
24775 del 05/11/2013).
5.2. Diversamente, quanto al qui invocato diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, la norma non configura un diritto incondizionato, giacché esso - come dimostrato dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere solo quando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa (ex multis cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3896 del 18/02/2009).
5.3. Consegue che il diritto del lavoratore di scegliere una sede che gli consenta di prestare assistenza al congiunto disabile vede il proprio limite nelle esigenze organizzative, economiche e produttive della parte datoriale, che, nel bilanciamento degli interessi, non possono essere sacrificate ad esclusivo vantaggio del lavoratore sicché non potrà imporsi al datore di lavoro di disporre il trasferimento del dipendente in una sede che non abbia scoperture di organico, o in soprannumero agli altri lavoratori, o in una sede che abbia, in ipotesi, dotazione organica o articolazione oraria o logistica o organizzativa incompatibile con i benefici riconosciuti al lavoratore gravato dell'assistenza.
5.4. Con specifico riferimento a fattispecie di richiesta di trasferimento di un dipendente di ai sensi dell'articolo 33 legge n. 104/1992, la Suprema Corte ha osservato che “In materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all'art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del 1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap. Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3896 del 18/02/2009).
5.5 Il Giudice di Legittimità ha ribadito il principio secondo cui “In tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 47 del 02/01/2024).
5. Ebbene, venendo alla specifica situazione, il dipendente in servizio dal Parte_1
30.10.2024, full time presso il CD di Treviso, come già rappresentato, ha formulato istanza in data 4.2.2025 volta ad ottenere la partecipazione ed il consequenziale riconoscimento della precedenza nel trasferimento, relativamente alla procedura di mobilità nazionale 2025, allegando di essere referente unico della propria madre
( , residente in [...]di Sicilia, allegando il suo stato di Persona_1 famiglia;
di contro, la società convenuta, oltre a contestare la valenza delle allegazioni fattuali, ha rappresentato che il ricorrente, oltre a non avere i requisiti minimi di anzianità e permanenza di cui all'Accordo del 20 giugno 2023, non avrebbe potuto partecipare alla procedura di mobilità nazionale in forza di quanto previso dall'accordo successivo del
16 maggio 2024, valorizzando anche il comportamento incompatibile con la richiesta di trasferimento e sottolineando che anche in caso di ritenuta illegittimità degli accordi aziendali, le esigenze tecniche, organizzative e produttive della società rendevano necessaria la permanenza presso la sede di Treviso.
5.1. Il Certificato di stato di famiglia del ricorrente e della di lui madre, aveva attestato che all'indirizzo via Umberto, n. 75, Comune di LA di Sicilia (ME) risiedevano non solo il Sig. e la Sig.ra ma anche la Sig.ra Parte_1 Persona_1 [...]
(moglie del ricorrente) mentre lo stato patologico della era stato Per_2 Per_1 accertato antecedentemente (22.4.2024) alla sua assunzione.
5.2. Dalla documentazione allegata dalla parte resistente si apprende la consistenza degli uffici coinvolti (v. all. 12, 13 e 13B) e tali risultanze non sono state specificamente e tempestivamente contestate;
il PS della convenuta, all'udienza di discussione, ha inoltre confermato la consistenza occupazionale riportata nella cit. documentazione, estratta dai sistemi informatici dalle strutture territoriali (con sottoscrizione del responsabile) che rappresentava, appunto, la situazione occupazionale nel territorio individuato, risultando una copertura pari al 93% presso il centro cui era addetto il ricorrente (nella provincia pari al 98) ed in quello di ES una copertura pari al
109% (su 272 unità previste vi erano 298 risorse effettivamente applicate, all. 13B); la parte ricorrente nulla ha replicato a riguardo in sede di discussione, opponendosi anche alla ammissione dei mezzi istruttori ritenendo la causa “documentale”.
6. Ebbene così sinteticamente ricostruite le posizioni dei contendenti, osserva il Giudice che il pur premettendo di essere “referente unico” della di lui madre, Parte_1 richiama recente giurisprudenza di merito sostenendo che l'esistenza di altri congiunti diversi dal richiedente, non costituiva più, di per sé, motivo sufficiente a supportare il diniego, attesa l'eliminazione dei requisiti della continuità ed esclusività dall'assistenza
(cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sezione I, 1° marzo 2023, n. 403 e giurisprudenza ivi menzionata nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 luglio 2020, n. 4549; T.A.R.
Puglia, Bari, sezione I, 16 marzo 2024, n. 346); con la novella del d.lgs 105/2002, inoltre, sempre secondo la prospettazione del ricorrente, venuto meno il principio del referente unico, non era più prevista l'esclusione della possibilità dell'assistenza congiunta in favore della stessa persona.
7. Invero, si rileva che a fronte delle pronunce richiamate, non solo se ne pongono altre di segno contrario, ma anche che la circostanza relativa alla presenza di altro familiare presso l'assistito non è estranea alla piattaforma fattuale che la parte datoriale, nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, può e deve prendere in considerazione ai fini della disamina dell'istanza di trasferimento;
conseguentemente, ben può assumere rilevanza la constatata presenza di familiari residenti nel comune – o comuni limitrofi - ove ricorre l'esigenza (Consiglio di Stato sez. I, 12/11/2024, n.1368; v. anche la giurisprudenza che ritiene che “l'eliminazione del requisito dell'esclusività e della continuità, in materia di benefici riconosciuti dalla
L. n. 104/1992 ai soggetti aventi lo status di portatore di handicap grave, non va interpretato nel senso che non abbia rilevanza la circostanza che ci possano essere altri parenti in grado di assistere e titolari dei medesimi doveri di assistenza, perché la rilevanza della presenza di altri parenti in loco, ulteriormente tenuti all'assistenza, è importante proprio in quanto consente di evitare che la necessità di assistere un congiunto diventi l'occasione di ottenere un trasferimento che in base ai normali criteri usati dall'Amministrazione di appartenenza non si potrebbe ottenere. Di qui, la necessità di un'approfondita valutazione del contesto familiare per verificare se non vi sia altro congiunto che possa provvedere all'assistenza” T.A.R. Bologna, Emilia-
Romagna sez. I, 22/11/2016, n. 957, Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 662/2019;
Corte d'appello di Brescia sent. 218/2021, Trib. Roma sent. del 17.3.2025).
7.1. E' vero, inoltre, che, considerata la abrogazione della figura del c.d. referente unico dell'assistenza (operata con decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto
2022, con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 dell'art. 33 l. 104/92) è attualmente possibile che l'assistito scelga più caregiver o figure professionali specializzate, in base alle proprie esigenze.
7.2. E' indubitabile, del resto, come in materia vengano in gioco interessi particolarmente rilevanti e per questo la Corte Costituzionale ha voluto imprimere alla norma un criterio di assoluto rigore, al fine di evitare possibili abusi derivanti da una impropria applicazione. Pur riconoscendo il valore primario della solidarietà e della tutela dei soggetti portatori di disabilità, invero, ha inteso valorizzare la scelta legislativa di integrare detta tutela con gli altri valori costituzionali con cui questa si presenti in correlazione (tra le altre, Corte Cost. n.372/2002 secondo cui: “la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso <
n. 246/1997).
7.3. La norma di cui all'art. 33 in discorso, va quindi interpretata conformemente a tale lettura, dovendosi riconoscere al lavoratore che assista un congiunto portatore di disabilità, la possibilità di scelta della sede all'atto dell'assunzione, o anche in caso di successivo trasferimento a domanda e, quanto all'inciso "ove possibile", il significato per cui "...l'esercizio di quel diritto non deve comportare una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, o determinare un danno per la collettività, compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione."
7.4. In tal senso si sono espresse le SS.UU. della S. Corte affermando un principio del tutto condivisibile, rilevando altresì che "...La stessa finalità di contemperamento di opposti interessi privati e pubblici, tutti parimenti rapportabili a valori di rango costituzionale, permane pur dopo la novella del testo originario della L. n.104, art. 33, operata con la I. n.53 del 2000, che ha tolto il requisito della convivenza, lasciando, però, intatti tutti gli altri (effettiva continuità nell'assistenza, carattere di particolare gravità dell'handicap di cui soffre il congiunto, necessità di prestazioni assistenziali permanenti, incompatibili con sede distante, mancanza di altri supporti parentali)"
(Cass. S.U. n. 69117/2015).
8. Debbono quindi essere vagliati in concreto, nel quadro così ricostruito, tutti gli elementi che contribuiscono ad una complessiva valutazione, attesa la estensione della norma rispetto alla scelta iniziale della sede di lavoro a quella fatta nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento, da riferire alla persona “da assistere”, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le effettive esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive risultino suscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
8.1. In tale quadro, non può non essere considerato anche il contesto nella quale questa tematica si pone, considerate le esigenze organizzative menzionate in memoria, atteso che trattasi di una società estesa a tutto il territorio nazionale, con oltre centomila dipendenti (118.5065 v. visura all. 1 res.) e che verosimilmente si trova a gestire anche un consistente numero di richieste di trasferimento;
ed è altrettanto evidente come debbano essere valutati con rigorosità anche gli specifici presupposti legittimanti una eventuale preferenza nella scelta della sede di chi assiste un congiunto.
9. Sotto tale profilo, invero, nulla allega il nonostante, si ripete, la Parte_1 allegazione di essere referente unico rispetto alla propria congiunta risultante bisognosa di sostengo intensivo sin da epoca precedente alla sua assunzione definitiva (a tempo indeterminato); non deduce di essersi preso cura della stessa, anche prendendo contatti a distanza (via e-mail o telefonici) con medici o sanitari, ovvero comunque utili al fine di prestare la necessaria assistenza mentre le esigenze datoriali evidenziate in memoria
(confermate in termini di consistenza organica dal PS della società), comprovano che il trasferimento richiesto comporterebbe un consistente disservizio, sia nella sede di provenienza che in quella di destinazione laddove risulta in sovrannumero l'organico.
10. Orbene, se come già evidenziato, la lettera dell'articolo 33, comma 5, legge n.
104/1992 non attribuisce al lavoratore che presti assistenza ad un familiare in condizione di disabilità un diritto incondizionato di scegliere una sede di lavoro vicina al domicilio della persona da assistere, bensì un'aspettativa qualificata, da bilanciarsi con le ragioni organizzative opposte dalla parte datoriale, altrettanto meritevoli di tutela, purché effettive, le uniche limitazioni al diritto in questione - soprattutto in un contesto di lavoro privato, in cui non si ponga l'esigenza di salvaguardare anche interessi di natura pubblicistica, come avviene invece nel contesto dei rapporti di pubblico impiego
- possono essere costituite o dalla insussistenza di un posto vacante presso la sede di lavoro ove il dipendente chieda di essere assegnato o dalla eccessiva onerosità, dal punto di vista economico od organizzativo, della scopertura del posto cui è assegnato il lavoratore che chiede di essere trasferito, circostanze nella specie da ritenersi comprovate.
11. Consegue quindi che, se il diritto non possa essere affermato alla stregua della applicazione della invocata norma sovraordinata, a fortiori debba essere esclusa la tutela che alla affermazione di esso consegua, anche prescindendo da tutte le ulteriori considerazioni che paventano il contrasto delle disposizioni contrattuali con la norma legislativa.
11.1. Di talché, tale essendo la situazione degli organici nell'ufficio di provenienza e in quelli di ambita destinazione del ricorrente, la domanda di trasferimento avanzata dal non può essere accolta, non potendo esigersi, nell'equo bilanciamento dei Parte_1 contrapposti interessi, che la parte datoriale pregiudichi le proprie esigenze organizzative al solo fine di venire incontro a quelle rappresentate dal dipendente, pur certamente, in astratto, meritevoli di tutela.
12. Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
12.1. La particolarità delle questioni affrontate nonché i diversi orientamenti giurisprudenziali, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Roma lì, 19.12.2025 Il Giudice