Art. 15. Norme transitorie 1. I regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono adottati dal consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge integrato da quattro rappresentanti eletti dal personale in servizio dell'osservatorio geofisico sperimentale, di cui tre in rappresentanza del personale scientifico.
2. Il consiglio di amministrazione in carica e' prorogato fino alla nomina del nuovo consiglio, nella composizione fissata dal regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale.
2. Il consiglio di amministrazione in carica e' prorogato fino alla nomina del nuovo consiglio, nella composizione fissata dal regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale.