Articolo 15 della Legge 30 novembre 1989, n. 399
Articolo 14Articolo 16
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29 dicembre 1989
Art. 15. Norme transitorie 1. I regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono adottati dal consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge integrato da quattro rappresentanti eletti dal personale in servizio dell'osservatorio geofisico sperimentale, di cui tre in rappresentanza del personale scientifico.
2. Il consiglio di amministrazione in carica e' prorogato fino alla nomina del nuovo consiglio, nella composizione fissata dal regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1989