Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01734/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06133/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6133 del 2024, proposto da
GI De ZA e IG AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa Capuozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n. 013 del 13.9.2024 notificata ai ricorrenti in data 17.9.2024, avente ad oggetto il fabbricato sito in Marano di Napoli (NA) alla via Romano n. 44 cosi come rappresentato dalla documentazione catastale allegata in atti.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa NN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’ordinanza di ripristino impugnata, emessa ai sensi dell’art. 34 D.P.R. 380/2001, il Comune di Marano ha ingiunto alla parte ricorrente la rimozione delle seguenti opere:
“1- ampliamento del balcone prospiciente la facciata principale del fabbricato, di circa cm.50, passando dalla larghezza originaria presunta di cm. 110 a cm 160;
2- realizzazione di manufatto in alluminio e vetro (verandina) di dimensioni cm. 150x 150 a tutt’altezza del medesimo balcone di cui al punto a);
3- realizzazione di manufatto metallico (alluminio) di altezza cm. 80 dotato di piedini, larghezza cm 50 per una profondità di cm 100, realizzato per il posizionamento di contenitori (bombole) per GPL;
4- volumetria aggettante lato portico (lato posteriore del fabbricato) per l’intera larghezza del fabbricato (circa ml. 4 per l’altezza di ml. 3.80 circa, generanti un volume di costruzione di mc.14 circa;
5- realizzazione di tettoia in pannellatura coibentante alla parte anteriore dell’ingresso dell’abitazione al primo piano;
6- apertura di vano finestra alla facciata principale, in prospicienza al balcone di cui al punto a)”.
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 7 e ss. della L. 241/1990, dell’art. 9 e ss. della L.R. 7/2019; illegittimità ex art. 21 octies, L. 241/90.
Il Comune avrebbe adottato l’ordine di demolizione senza inviare la comunicazione di avvio del procedimento.
2. Illegittimità del provvedimento per contraddittorietà degli atti, nonché sull’errata applicazione del D.P.R. 380/2001.
Con il secondo motivo viene censurata la contraddittorietà degli atti adottati dal Comune. La censura è fondata su di una perizia giurata da cui emergerebbe che la planimetria catastale dell’immobile censito come F. 35 p.lla 109 sub 7 - rispetto alla quale il Comune ha accertato la consistenza dei presunti abusi (non risultando il titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione dell’immobile) - non è conforme allo stato dei luoghi in pianta e che tale non conformità sarebbe dovuta ad un mero errore materiale commesso dal tecnico che ha redatto le schede catastali.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione artt. 3, 10 e 22 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, per motivazione erronea ed illogica, per difetto ed errore sul presupposto, per illogicità manifesta anche sotto il profilo della sproporzione.
Le difformità riscontrate non sarebbero sanzionabili con il ripristino. L’installazione della verandina ml.1.50x1.50 sulla porzione di balcone all’ingresso sarebbe necessaria alla migliore fruibilità dei servizi tecnici dell’appartamento; in essa sarebbe collocata una caldaia per termosifoni ed acqua calda sanitaria e, dunque, si tratterebbe di volume tecnico.
Il “manufatto ” presente sul balcone all’ingresso ed in elenco come punto c) della relazione tecnica sarebbe, in realtà, un mobiletto semovente di modestissime dimensioni che non potrebbe essere qualificato come opera edilizia o volume edilizio.
Si è costituito il Comune di Marano di Napoli instando per il rigetto nel merito del ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso non è fondato, salvo che per il terzo motivo, limitatamente al manufatto metallico avente altezza di 80 cm e larghezza 50 cm destinato a contenere le bombole del gas, trattandosi, con tutta evidenza, di opera priva dei connotati del volume urbanistico, sia per le dimensioni ridotte, sia per l’utilizzo che ne è fatto (contenitore di bombole per il gas), sia per il materiale con cui è realizzato (lamiera). Si tratta, dunque, di un elemento d’arredo, come tale certamente assoggettato al regime dell’edilizia libera, o, comunque, un volume tecnico, atteso che, per consolidata giurisprudenza: “ Si devono considerare come i volumi tecnici quegli spazi esclusivamente destinati ad ospitare impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generale aumento di carico territoriale o di impatto visivo (Consiglio di Stato n. 4172/2023, n. 3059/2016).Possono, quindi, “considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all’interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale ” (Consiglio di Stato n. 4172/2023, n. 7584/2021).
2. Il primo motivo è infondato, per il costante insegnamento giurisprudenziale alla stregua del quale “L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in quanto ha natura vincolata e la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe influenzare l'esito della decisione.” (Consiglio di Stato sez. V, 3/11/2025, n. 8537).
3. Salvo quanto si è già detto al punto 1, in relazione al manufatto metallico, gli altri motivi non sono fondati.
L’ordinanza di demolizione, adottata ai sensi dell’art. 34 D.P.R. 380/2001, colloca temporalmente le opere contestate in epoca successiva al 1970, ritenendo l’edificio realizzato tra il 1950 e il 1970. Non risultano rinvenuti i titoli edilizi in forza dei quali è stata realizzata la costruzione del fabbricato, pertanto, il Comune non effettuato un confronto diretto dello stato di fatto rispetto allo stato legittimo risultante dai provvedimenti autorizzatori.
Tuttavia, le opere contestate non risultano presenti nelle planimetrie catastali depositate nel 2013. Pertanto, esse sono state ritenute abusive. Risulta, inoltre, dal provvedimento impugnato che il ricorrente GI De ZA aveva riferito ai funzionari dell’U.T.C. di aver realizzato le opere oggetto dell’ordinanza, ad eccezione della tettoia - presente sui luoghi da tempo - e di essere disponibile a rimuoverle.
Sulla base dei suddetti elementi il Comune ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi.
Per costante giurisprudenza, “ L'onere di fornire la prova della legittimità di un'opera edilizia, anche in relazione all'epoca di realizzazione della stessa, incombe sull'interessato e non sull'Amministrazione che, in presenza di abusi non assistiti da un titolo edilizio legittimante, ha solo il potere / dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione. Il Comune, pertanto, con l'adozione dell'ordinanza di demolizione di opere realizzate in assenza dei relativi titoli abilitativi, per giunta in una zona sottoposta a molteplici vincoli, esercita legittimamente il suo generale potere di vigilanza e di controllo, rivolto fondamentalmente a reprimere, senza margini di discrezionalità, gli abusi accertati .” (T.A.R. Napoli Campania sez. III, 7/11/2017, n. 5212).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito la prova della conformità delle opere contestate allo stato legittimo dell’immobile.
La perizia di parte depositata in giudizio non contiene alcun elemento dal quale possa desumersi la presenza di errori nella redazione delle schede catastali che riguardino le parti dell’edificio oggetto dell’ordinanza impugnata. Nella perizia si afferma la conformità dello stato di fatto attuale con quello emergente da una foto aerea del 2007, mediante il confronto di quest’ultima con una foto scattata nel 2024. Si tratta però di riprese dall’alto, in pianta ortogonale, del tetto dell’edificio e di scarsa risoluzione. In esse, pertanto, le opere oggetto dell’ordinanza o non sono affatto visibili perchè collocate sul balcone, o, comunque, non sono distinguibili.
Altre contestazioni concernono la descrizione dell’interno dell’appartamento, ma neanche queste asserite discrasie concernono le opere oggetto del provvedimento impugnato.
L’ordinanza, peraltro, come si è detto riporta dichiarazioni rese dal ricorrente GI De ZA il quale avrebbe riferito ai tecnici dell’U.T.C. di aver realizzato egli stesso la maggior parte delle opere oggetto dell’ordinanza impugnata. Nel ricorso parte ricorrente non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni di tali dichiarazioni, né smentisce di averle effettivamente rese.
Pertanto, in mancanza di prova della conformità dell’esistente rispetto allo stato legittimo e tenuto conto delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in merito all’epoca di realizzazione delle opere, il provvedimento risulta esente – per le opere diverse da quelle di cui al punto 3 dell’ordinanza impugnata – dai vizi dedotti.
4. Infine, diversamente a quanto si è affermato al punto 1 in relazione al manufatto di cui al punto 3 dell’ordinanza impugnata, non può riconoscersi natura di “volume tecnico” alla veranda di cui al punto 2 dell’ordinanza, in quanto, sebbene di ridotte dimensioni superficiarie (1.5 x 1.5 m), non è dimostrato costituisca opera priva di autonomia funzionale. Essendo realizzata “ a tutta altezza ” sul terrazzo dell’appartamento di proprietà di parte ricorrente non è idonea a contenere esclusivamente una caldaia, come si afferma in ricorso, che notoriamente ha dimensioni più ridotte.
5. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato limitatamente al manufatto metallico delle dimensioni di cm 80x50, adibito a deposito di bombole per gas, di cui al punto 3 dell’ordinanza impugnata. Per il resto è respinto.
6. Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione e, per il resto, lo respinge.
Per l’effetto, annulla parzialmente l’ordinanza impugnata nei limiti di cui in motivazione (limitatamente al manufatto contenitore di bombole gas, in lamiera, dalle dimensioni di cm 80 x 50).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA DO, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
NN ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ZO | NA DO |
IL SEGRETARIO