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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 112/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Isernia - Indirizzo_1 86170 Isernia IS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
P.IVA_1Rti Ica Srl-Creset Spa -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 185/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3666 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 09/06/2023 il sig. Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, propone appello avverso la sentenza n. 185/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado del Molise.
Trattasi di avviso di accertamento IMU notificato dal comune di Isernia al contribuente in epigrafe, con il quale si contestava per l'annualità 2017 l'omesso/parziale versamento dell'imposta per € 3.996,00.
Proponeva ricorso il contribuente eccependo la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione di RTI Ica-Creset e per nullità degli atti di affidamento;
la nullità assoluta ed insanabile della notifica dell'atto impugnato, riferibile ad IMU per l'anno 2017 e menzionante una persona deceduta il 18.05.2014, per violazione dell'art. 65 DPR 600/1973, in quanto eseguita impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio benché attinente ad un loro debito personale, essendo peraltro il Comune a conoscenza della loro identità per plurime ragioni indicate;
3) il diritto al riconoscimento della detrazione prima casa, essendo il Comune a conoscenza che Nominativo_1 e Nominativo_2 possiedono, rispettivamente, la casa coniugale ed il secondo fabbricato.
In prima istanza il ricorso non veniva accolto poiché i giudici di prime cure ritenevano che le doglianze di parte fossero inconsistenti. Ritenevano infatti che non si ravvisasse, nella fattispecie in questione, la sussistenza dei presupposti di radicale inesistenza della notifica nei confronti dell'originario ricorrente, alla quale sola potrebbe conseguire una valutazione di insanabilità. Nominativo_1, difatti, ha ritualmente ricevuto a mezzo posta l'avviso di accertamento, quale erede di Nominativo_3, ed ha poi provveduto a proporre impugnazione senza disconoscere tale veste, ragion per cui il procedimento notificatorio non può dirsi connotato dall'assenza di qualsiasi collegamento con la persona del destinatario. Ritenevano poi la legittimità dell'atto poiché emesso da ente investito delle funzioni di accertamento da parte del Comune. Ritenevano che le parti non avessero dato prova della inesistenza del presupposto del tributo.
Nel proporre appello la parte eccepisce l'illegittimità della sentenza per Violazione degli artt. 3 e 7 D.Lgs
546/1992; la parte ribadisce di aver denunciato la nullità dell'atto impositivo per nullità degli atti di affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione dell'IMU depositando gli atti dai quali emergeva. Ribadisce che il Comune di Isernia ha dichiarato di aderire all'Accordo Quadro per non dover espletare una gara e poi ha affidato, mediante concessione, un servizio diverso da quello oggetto dell'Accordo
Quadro e in particolare il servizio di gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali e non le attività di supporto. Di qui la nullità degli atti di affidamento e la nullità derivata dell'atto impositivo. Fa presente poi l'appellante che l'accertamento è stato emesso a carico di una persona non più in vita e già solo per questo l'atto è insanabilmente nullo, in quanto non è configurabile un rapporto tributario con un soggetto.
Sottolinea che nel caso di specie l'accertamento, riguardando un debito degli eredi, perché afferente un anno d'imposta successivo alla morte del de cuius, doveva essere emesso a carico di ciascun erede personalmente per la propria quota. Infine eccepisce la spettanza dell'esenzione Imu, poiché l'immobile censito in catasto al F.
41 p.lla 246, è stato dato in comodato d'uso alla figlia Nominativo_2 che vi aveva la propria residenza.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito la Corte l'appello non è meritevole di accoglimento.
Ritiene questa Corte che laddove si proceda alla riscossione di un tributo nei confronti degli eredi di una persona deceduta, la formazione del ruolo, in base all'articolo 12 del Dpr 602/1973, va operata a nome del contribuente, pur dopo il suo decesso.
Sul punto, si può ricordare che, con sentenza 12886/2007, la Cassazione già ebbe modo di chiarire che anche l'intestazione dell'avviso di accertamento a soggetto defunto non costituisce causa di nullità dell'atto tributario, in quanto non si configura alcuna carenza di elementi essenziali idonea a caducare l'atto stesso.
Sempre sul tema, con sentenza 9583/2013, la Corte suprema ha anche affermato la legittimità della cartella notificata all'erede quando la stessa richiami l'iscrizione a ruolo a carico del deceduto, permettendo di identificare l'accertamento definitivo da cui trae origine la riscossione. Con riguardo, invece, alle modalità di notificazione agli eredi di atti concernenti obblighi tributari di un soggetto deceduto, la pronuncia ha confermato il principio per il quale, in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 65 del Dpr 600/1973.
La ratio della norma, chiosa la sentenza 228/2014, va ricercata nella circostanza che il legislatore tributario, dopo aver posto a carico degli eredi un onere di informazione, fa poi ricadere sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento di tale onere, “dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall'apertura della successione (Cass. n. 7645/2006)”.
Relativamente al terzo punto di doglianza questi giudici si uniformano a quanto stabilito dal primo collegio, ritenendo “l'onere della prova non assolta in quanto attiene alla dimostrazione non già di un presupposto del tributo, bensì di una causa di esenzione soggettiva”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Campobasso lì, 14/04/2025
IL RELATORE IL PREIDENTE
GI EN Avv Antonio IB
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 112/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Isernia - Indirizzo_1 86170 Isernia IS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
P.IVA_1Rti Ica Srl-Creset Spa -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 185/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3666 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 09/06/2023 il sig. Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, propone appello avverso la sentenza n. 185/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado del Molise.
Trattasi di avviso di accertamento IMU notificato dal comune di Isernia al contribuente in epigrafe, con il quale si contestava per l'annualità 2017 l'omesso/parziale versamento dell'imposta per € 3.996,00.
Proponeva ricorso il contribuente eccependo la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione di RTI Ica-Creset e per nullità degli atti di affidamento;
la nullità assoluta ed insanabile della notifica dell'atto impugnato, riferibile ad IMU per l'anno 2017 e menzionante una persona deceduta il 18.05.2014, per violazione dell'art. 65 DPR 600/1973, in quanto eseguita impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio benché attinente ad un loro debito personale, essendo peraltro il Comune a conoscenza della loro identità per plurime ragioni indicate;
3) il diritto al riconoscimento della detrazione prima casa, essendo il Comune a conoscenza che Nominativo_1 e Nominativo_2 possiedono, rispettivamente, la casa coniugale ed il secondo fabbricato.
In prima istanza il ricorso non veniva accolto poiché i giudici di prime cure ritenevano che le doglianze di parte fossero inconsistenti. Ritenevano infatti che non si ravvisasse, nella fattispecie in questione, la sussistenza dei presupposti di radicale inesistenza della notifica nei confronti dell'originario ricorrente, alla quale sola potrebbe conseguire una valutazione di insanabilità. Nominativo_1, difatti, ha ritualmente ricevuto a mezzo posta l'avviso di accertamento, quale erede di Nominativo_3, ed ha poi provveduto a proporre impugnazione senza disconoscere tale veste, ragion per cui il procedimento notificatorio non può dirsi connotato dall'assenza di qualsiasi collegamento con la persona del destinatario. Ritenevano poi la legittimità dell'atto poiché emesso da ente investito delle funzioni di accertamento da parte del Comune. Ritenevano che le parti non avessero dato prova della inesistenza del presupposto del tributo.
Nel proporre appello la parte eccepisce l'illegittimità della sentenza per Violazione degli artt. 3 e 7 D.Lgs
546/1992; la parte ribadisce di aver denunciato la nullità dell'atto impositivo per nullità degli atti di affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione dell'IMU depositando gli atti dai quali emergeva. Ribadisce che il Comune di Isernia ha dichiarato di aderire all'Accordo Quadro per non dover espletare una gara e poi ha affidato, mediante concessione, un servizio diverso da quello oggetto dell'Accordo
Quadro e in particolare il servizio di gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali e non le attività di supporto. Di qui la nullità degli atti di affidamento e la nullità derivata dell'atto impositivo. Fa presente poi l'appellante che l'accertamento è stato emesso a carico di una persona non più in vita e già solo per questo l'atto è insanabilmente nullo, in quanto non è configurabile un rapporto tributario con un soggetto.
Sottolinea che nel caso di specie l'accertamento, riguardando un debito degli eredi, perché afferente un anno d'imposta successivo alla morte del de cuius, doveva essere emesso a carico di ciascun erede personalmente per la propria quota. Infine eccepisce la spettanza dell'esenzione Imu, poiché l'immobile censito in catasto al F.
41 p.lla 246, è stato dato in comodato d'uso alla figlia Nominativo_2 che vi aveva la propria residenza.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito la Corte l'appello non è meritevole di accoglimento.
Ritiene questa Corte che laddove si proceda alla riscossione di un tributo nei confronti degli eredi di una persona deceduta, la formazione del ruolo, in base all'articolo 12 del Dpr 602/1973, va operata a nome del contribuente, pur dopo il suo decesso.
Sul punto, si può ricordare che, con sentenza 12886/2007, la Cassazione già ebbe modo di chiarire che anche l'intestazione dell'avviso di accertamento a soggetto defunto non costituisce causa di nullità dell'atto tributario, in quanto non si configura alcuna carenza di elementi essenziali idonea a caducare l'atto stesso.
Sempre sul tema, con sentenza 9583/2013, la Corte suprema ha anche affermato la legittimità della cartella notificata all'erede quando la stessa richiami l'iscrizione a ruolo a carico del deceduto, permettendo di identificare l'accertamento definitivo da cui trae origine la riscossione. Con riguardo, invece, alle modalità di notificazione agli eredi di atti concernenti obblighi tributari di un soggetto deceduto, la pronuncia ha confermato il principio per il quale, in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 65 del Dpr 600/1973.
La ratio della norma, chiosa la sentenza 228/2014, va ricercata nella circostanza che il legislatore tributario, dopo aver posto a carico degli eredi un onere di informazione, fa poi ricadere sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento di tale onere, “dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall'apertura della successione (Cass. n. 7645/2006)”.
Relativamente al terzo punto di doglianza questi giudici si uniformano a quanto stabilito dal primo collegio, ritenendo “l'onere della prova non assolta in quanto attiene alla dimostrazione non già di un presupposto del tributo, bensì di una causa di esenzione soggettiva”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Campobasso lì, 14/04/2025
IL RELATORE IL PREIDENTE
GI EN Avv Antonio IB