Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 1566/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, presentato il 11/02/2025 congiuntamente da:
- , con il difensore avv. BUTTÒ BARBARA Parte_1
e da
, con il difensore avv. BONIFACIO MARIA GIUSEPPINA;
Parte_2
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente: Per_
“1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione stabile e residenza presso l'abitazione della madre;
le decisioni di rilevante interesse riguardanti i minori verranno prese di comune accordo tra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
2) I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi i propri recapiti, anche telefonici, quando hanno con sé i minori.
3) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, e a non parlare male dell'altro genitore, al fine di garantire la serenità dei figli e altresì un rapporto equilibrato e continuativo degli stessi con ciascuno genitore nonché con i nonni di ramo materno e paterno.
4) Il IG. potrà vedere e tenere i figli quando vorrà, compatibilmente alle esigenze di Parte_1 studio e riposo dei minori e alle esigenze di lavoro sue e della IG.ra , previo Parte_2 accordo con quest'ultima anche riguardo a prelievo e accompagnamento, e con congruo avviso per telefono, messaggio o posta elettronica.
5) In caso di disaccordo tra i genitori, vigerà il seguente calendario minimo di visite da parte del padre, con prelievo e accompagnamento presso la casa della madre, sempre compatibilmente alle esigenze di studio e riposo dei minori e di lavoro dei genitori:
una giornata e un pernottamento a settimana, in base ai turni di lavoro del papà;
i fine settimana alternati dal sabato fino alla domenica ore 18.30, con riaccompagnamento a casa della madre;
metà vacanze natalizie in periodi alternati annualmente (24-30 dicembre o 31 dicembre-06 gennaio)
Pasqua e Pasquetta in maniera alternata di anno in anno con l'altro genitore;
15 giorni all'anno, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Altre festività scolastiche (ad es. Tutti i Santi, Festa della Repubblica) Persona_3 in maniera alternata di anno in anno tra i genitori.
6) I genitori contribuiranno al mantenimento dei figli ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità.
7) A partire dal corrente mese di gennaio 2025 e fino a raggiunta autonomia economica dei figli, il
IG. si impegna a corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, alla IG.ra Parte_1 Pt_2
, con bonifico sul conto corrente Banca Unicredit iban: IT23X O2008 64150
[...]
000040332945, assegno mensile pari a complessivi € 400,00(quattrocento/00)- (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento della prole. 8) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, per la cui classificazione, ripartizione e rimborso le parti rinviano all'elencazione come da Protocollo tra il Tribunale di Udine e l'Osservatorio Nazionale per il diritto di famiglia del 28.8.2015, come da allegato debitamente sottoscritto (doc.17).
Le parti concordano che la spesa della mensa scolastica dei figli non rientra nell'assegno ordinario ma verrà suddivisa tra i genitori al 50%.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente per spese scolastiche, ricreative e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9) Le parti concordano che l'assegno Unico Universale sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, integralmente alla sig.ra a decorrere dal mese di gennaio 2025. Pt_2
10) I genitori si concedono fin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo di passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio, per sé e per i figli.
11)Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver altro da pretendere
l'uno dall'altro.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti con rinuncia da parte dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà ex.art. 13/8 L.P.F.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, in conformità a quanto richiesto dalle parti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione more uxorio dalla quale sono nati i figli minori (il Per_1
Per_ 01/08/2013) e (il 17/05/2017), riconosciuti da entrambi i genitori.
A seguito di ricorso congiunto, il Tribunale di Udine, con decreto del 15/10/2019, regolamentava l'affidamento dei figli minori, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento.
Con il ricorso di cui in epigrafe, le parti domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento, in particolare, al diritto di visita paterno e al contributo al mantenimento dei figli minori, stante il fatto che la sig.ra ha trovato un'occupazione lavorativa. Pt_2
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il
Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto pienamente confacente ai superiori interessi dei minori. L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Udine dd. 15.10.2019, così dispone:
Per_ 1) dispone che i figli minori e rimangano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione stabile e residenza presso l'abitazione della madre;
le decisioni di rilevante interesse riguardanti i minori verranno prese di comune accordo tra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
I provvedimenti assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (ad es.: interventi medici urgenti) saranno assunti con buon senso dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di immediata informazione all'altro genitore.
2) Prende atto che i genitori si sono obbligati a comunicarsi i propri recapiti, anche telefonici, quando hanno con sé i minori.
3) Prende atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, e a non parlare male dell'altro genitore, al fine di garantire la serenità dei figli e altresì un rapporto equilibrato e continuativo degli stessi con ciascuno genitore nonché con i nonni di ramo materno e paterno.
4) Dispone che il IG. potrà vedere e tenere i figli quando vorrà, compatibilmente alle Parte_1 esigenze di studio e riposo dei minori e alle esigenze di lavoro sue e della IG.ra , Parte_2 previo accordo con quest'ultima anche riguardo a prelievo e accompagnamento, e con congruo avviso per telefono, messaggio o posta elettronica.
5) In caso di disaccordo tra i genitori, dispone che vigerà il seguente calendario minimo di visite da parte del padre, con prelievo e accompagnamento presso la casa della madre, sempre compatibilmente alle esigenze di studio e riposo dei minori e di lavoro dei genitori:
una giornata e un pernottamento a settimana, in base ai turni di lavoro del papà;
i fine settimana alternati dal sabato fino alla domenica ore 18.30, con riaccompagnamento a casa della madre;
metà vacanze natalizie in periodi alternati annualmente (24-30 dicembre o 31 dicembre-06 gennaio) Pasqua e Pasquetta in maniera alternata di anno in anno con l'altro genitore;
15 giorni all'anno, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Altre festività scolastiche (ad es. Tutti i Santi, Festa della Repubblica) in Persona_3 maniera alternata di anno in anno tra i genitori.
6) Dispone che i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità.
7) A partire dal mese di gennaio 2025 e fino a raggiunta autonomia economica dei figli, dispone che il IG. corrisponda entro il giorno 20 di ogni mese, alla IG.ra , con Parte_1 Parte_2 bonifico sul conto corrente Banca Unicredit iban: IT23X O2008 64150 000040332945, assegno mensile pari a complessivi € 400,00(quattrocento/00) - (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento della prole.
8) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, per la cui classificazione, ripartizione e rimborso si rinvia all'elencazione come da
Protocollo tra il Tribunale di Udine e l'Osservatorio Nazionale per il diritto di famiglia del 28.8.2015, come da allegato al ricorso debitamente sottoscritto.
Prende atto che le parti concordano che la spesa della mensa scolastica dei figli non rientra nell'assegno ordinario ma verrà suddivisa tra i genitori al 50%.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Dà atto che la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
Dà atto che la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Dà atto che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente per spese scolastiche, ricreative e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9) Dà atto che le parti concordano che l'assegno Unico Universale sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, integralmente alla sig.ra a decorrere dal mese di gennaio 2025. Pt_2
10) Dà atto che i genitori si concedono fin dal momento della sottoscrizione del ricorso reciproco assenso al rilascio/rinnovo di passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio, per sé e per i figli.
11) Prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver altro da pretendere l'uno dall'altro.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6/03/2025 Il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
dott.ssa Annamaria Antonini