CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1308/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5843/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009929540000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009929540000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate di Catania e dell'Agenzia delle Entrate di Torino avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 08/05/2024 e relativa alla cartella di pagamento n.
29320160053533131000, per la riscossione di € 162,79, a titolo di registro canoni radioaudizioni, sanzioni e interessi per l'anno 2015, e per la riscossione di € 99,03, a titolo di tasse bollo auto, penalità e interessi per l'anno 2011.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato lamentando l'omessa notifica della cartella presupposta ed eccependo l'estinzione delle pretese per decorso dei termini di prescrizione e di decadenza;
nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa.
Si costituivano le resistenti, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
All'udienza del 06/02/2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va, quindi, accolto per quanto di ragione.
L'Agente della Riscossione ha documentato la regolare notifica in data 06/02/2017 della cartella di pagamento n.29320160053533131000 sottesa all'intimazione impugnata.
Tale notifica ha determinato l'interruzione dei termini di prescrizione dei crediti tributari.
Inoltre, la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge ha determinato il consolidamento delle pretese, con la conseguenza che non possono essere fatte valere in questa sede questioni attinenti all'an ed al quantum.
Destituite di fondamento sono, pertanto, l'eccezione di infondatezza della pretesa e l'eccezione di decadenza, che avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.
La prescrizione ordinaria è di dieci anni (art. 2946 Cod. civ.); mentre la prescrizione del diritto al pagamento degli interessi e, più in generale, di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi,
è di cinque anni (art. 2948, comma 4, Cod. civ.).
Orbene, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente. I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche. Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale.
I tributi locali, di contro, (TARSU, TOSAP, ICI, Contributi bonifica) si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile ).
I tributi locali, infatti, sono caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso. In quanto, dunque, obbligazioni di durata o periodiche, esse sono soggette a prescrizione breve.
Norme specifiche sono previste per il termine di prescrizione della tassa automobilistica e delle sanzioni.
La tassa automobilistica, prevista dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 30.12.1982 convertito in L. n. 53 del 28/02/1983, si prescrive ex lege entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive, invece, nel termine di cinque anni.
Tracciato il quadro generale del regime della prescrizione in materia tributaria, è possibile verificare nella fattispecie in esame se si sia o meno maturato il termine di prescrizione dall'ultimo evento interruttivo.
L'agenzia delle entrate riscossione individua l'ultimo evento interruttivo nella notifica dell'intimazione di pagamento n.29320199003279308/000 in data 28/11/2019.
Sennonché l'assunto non può essere riconosciuto in ragione del fatto che l'agente della riscossione, pur documentando la notifica in data 28/11/2019 della suindicata intimazione di pagamento, non produce quest'ultimo atto, ponendo la Corte nella impossibilità di verificare se tale intimazione di pagamento si riferisse alla cartella di pagamento n.29320160053533131000.
L'ultimo evento interruttivo, prima della notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione, va quindi fatto risalire alla notifica della cartella di pagamento n.29320160053533131000 e quindi al 06/02/2017.
Ne consegue che la pretesa avente ad oggetto la tassa automobilistica deve ritenersi prescritta in data
06/02/2020. Non può applicarsi nella specie la sospensione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale per il COVID 19, invocata dalle resistenti, in quanto tale sospensione decorre dall'08/03/2020, allorquando la pretesa in esame era già prescritta.
Diverso discorso va fatto per quanto riguarda la pretesa avente ad oggetto il canone rai.
L'obbligo di pagamento di detto canone, originariamente configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di entrata tributaria, non essendo commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione, al cui finanziamento il canone è destinato, ma essendo dovuta sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva (cfr. Cass.
S.U. n.20068/2006).
Orbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte consegue che la pretesa del canone rai, in ragione della sua natura erariale, si prescrive nel termine di dieci anni.
È evidente, quindi, che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (08/05/2024) non era ancora decorso il termine di prescrizione della pretesa, destinato a spirare il 06/02/2027.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente alle somme pretese a titolo di bollo auto ed accessori, estinte per decorso del termine di prescrizione. Va, di contro, confermata l'intimazione di pagamento per le restanti pretese. L'accoglimento parziale del ricorso legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. IO FA, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1, annulla l'atto impugnato limitatamente alle somme pretese a titolo di bollo auto.
Conferma per il resto l'intimazione di pagamento.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO FA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5843/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009929540000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009929540000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate di Catania e dell'Agenzia delle Entrate di Torino avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 08/05/2024 e relativa alla cartella di pagamento n.
29320160053533131000, per la riscossione di € 162,79, a titolo di registro canoni radioaudizioni, sanzioni e interessi per l'anno 2015, e per la riscossione di € 99,03, a titolo di tasse bollo auto, penalità e interessi per l'anno 2011.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato lamentando l'omessa notifica della cartella presupposta ed eccependo l'estinzione delle pretese per decorso dei termini di prescrizione e di decadenza;
nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa.
Si costituivano le resistenti, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
All'udienza del 06/02/2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va, quindi, accolto per quanto di ragione.
L'Agente della Riscossione ha documentato la regolare notifica in data 06/02/2017 della cartella di pagamento n.29320160053533131000 sottesa all'intimazione impugnata.
Tale notifica ha determinato l'interruzione dei termini di prescrizione dei crediti tributari.
Inoltre, la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge ha determinato il consolidamento delle pretese, con la conseguenza che non possono essere fatte valere in questa sede questioni attinenti all'an ed al quantum.
Destituite di fondamento sono, pertanto, l'eccezione di infondatezza della pretesa e l'eccezione di decadenza, che avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.
La prescrizione ordinaria è di dieci anni (art. 2946 Cod. civ.); mentre la prescrizione del diritto al pagamento degli interessi e, più in generale, di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi,
è di cinque anni (art. 2948, comma 4, Cod. civ.).
Orbene, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente. I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche. Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale.
I tributi locali, di contro, (TARSU, TOSAP, ICI, Contributi bonifica) si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile ).
I tributi locali, infatti, sono caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso. In quanto, dunque, obbligazioni di durata o periodiche, esse sono soggette a prescrizione breve.
Norme specifiche sono previste per il termine di prescrizione della tassa automobilistica e delle sanzioni.
La tassa automobilistica, prevista dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 30.12.1982 convertito in L. n. 53 del 28/02/1983, si prescrive ex lege entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive, invece, nel termine di cinque anni.
Tracciato il quadro generale del regime della prescrizione in materia tributaria, è possibile verificare nella fattispecie in esame se si sia o meno maturato il termine di prescrizione dall'ultimo evento interruttivo.
L'agenzia delle entrate riscossione individua l'ultimo evento interruttivo nella notifica dell'intimazione di pagamento n.29320199003279308/000 in data 28/11/2019.
Sennonché l'assunto non può essere riconosciuto in ragione del fatto che l'agente della riscossione, pur documentando la notifica in data 28/11/2019 della suindicata intimazione di pagamento, non produce quest'ultimo atto, ponendo la Corte nella impossibilità di verificare se tale intimazione di pagamento si riferisse alla cartella di pagamento n.29320160053533131000.
L'ultimo evento interruttivo, prima della notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione, va quindi fatto risalire alla notifica della cartella di pagamento n.29320160053533131000 e quindi al 06/02/2017.
Ne consegue che la pretesa avente ad oggetto la tassa automobilistica deve ritenersi prescritta in data
06/02/2020. Non può applicarsi nella specie la sospensione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale per il COVID 19, invocata dalle resistenti, in quanto tale sospensione decorre dall'08/03/2020, allorquando la pretesa in esame era già prescritta.
Diverso discorso va fatto per quanto riguarda la pretesa avente ad oggetto il canone rai.
L'obbligo di pagamento di detto canone, originariamente configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di entrata tributaria, non essendo commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione, al cui finanziamento il canone è destinato, ma essendo dovuta sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva (cfr. Cass.
S.U. n.20068/2006).
Orbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte consegue che la pretesa del canone rai, in ragione della sua natura erariale, si prescrive nel termine di dieci anni.
È evidente, quindi, che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (08/05/2024) non era ancora decorso il termine di prescrizione della pretesa, destinato a spirare il 06/02/2027.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente alle somme pretese a titolo di bollo auto ed accessori, estinte per decorso del termine di prescrizione. Va, di contro, confermata l'intimazione di pagamento per le restanti pretese. L'accoglimento parziale del ricorso legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. IO FA, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1, annulla l'atto impugnato limitatamente alle somme pretese a titolo di bollo auto.
Conferma per il resto l'intimazione di pagamento.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO FA