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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 866/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, N. 30 74121 Taranto TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I101503-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1829/2025 depositato il 13/11/2025 Richieste delle parti:
il dr. Nominativo_1 si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 16.5.2025 la ., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'accertamento, notificato il 18.3.2025, con cui agenzia delle entrate D.P. Taranto aveva accertato maggiori IRES;
IRAP ed IVA 2018 sulla base del disconoscimento di costi relativi a n.4 Società_1fatture, emesse dalla , che l''ufficio assumeva riferirsi ad operazioni oggettivamente inesistenti. La ricorrente censurava l'accertamento impugnato per difetto e/o contraddittorietà della motivazione ritendendo la stessa non idonea a supportare una valutazione di inesistenza oggettiva delle fatture ricevute dal fornitore. Chiedeva di provare per testimoni l'esistenza delle operazioni e concludeva per l'annullamento dell'accertamento. Con comparsa del 11.7.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. L'ufficio ha provato l'inesistenza delle operazioni di cui alle contestate fatture sulla base di gravi, precise e concordanti circostanze. In primo luogo, la mancanza di rimanenze per l'anno 2017 (come da bilancio depositato) e di acquisiti per l'anno 2018, ad eccezione di poche migliaia di euro, da parte di società_1 con cui adempiere a prestazioni del valore di €. 142.000,00, oltre IVA;
aventi ad oggetto la fornitura di rotori assemblati ed altri pezzi meccanici di apparecchiature elettromedicali e la manodopera necessaria alla installazione. Con riferimento all'acquisto dei prodotti forniti e alla manodopera impiegata, il legale rappresentante di Società_1, interrogato dalla G. di F, non ha saputo fornire informazioni utili, asserendo che di tali aspetti si è interessato l'amministratore della committente, che era anche l'amministratore di fatto della ditta fornitrice;
il che dimostra che non siamo in presenza di un rapporto tra ditte autonome e con interessi contrapposti, ma di un Ricorrente_1unico centro di interessi riconducibile all'amministratore della . Ricorrente_1 società_1Ed infatti, l'amministratore della è stato il precedente amministratore di , mentre l'attuale amministratore di Società_1 è stato un dipendente di Ricorrente_1 e tale è rimasto anche dopo la nomina ad Ricorrente_1amministratore della società che ha continuato ad essere gestita, di fatto, dall'amministratore di . A ciò si aggiunga che le due ditte hanno la stessa sede legale, gli stessi magazzini e lo stesso consulente contabile. Per quanto riguarda il pagamento delle fatture, la tracciabilità dei bonifici è messa in dubbio da prelievi in contanti, di importi consistenti, riscontrati dalla GdF immediatamente dopo l'accredito delle somme e soprattutto dalla circostanza che l'amministratore di Ricorrente_1 aveva delega ad operare sui c/c di Società_1, il che è ulteriore indice della confusione esistente tra le ditte e dell'inesistenza di rapporti tra esse contrapposti. Da questo quadro probatorio complessivo si evince, secondo il più probabile che non, che le fatture emesse da Società_1 si riferissero ad operazioni oggettivamente inesistenti da cui il fondato disconoscimento dei costi dedotti e dell'IVA detratta. La ricorrente si limita a contestare genericamente la motivazione dell'accertamento, senza smentire alcuna delle circostanze sopra indicate, e vorrebbe provare la realtà delle operazioni con la deposizione testimoniale di una propria dipendente che, in disparte la sua indipendenza, dovrebbe riferire su circostanze che non metterebbero in dubbio il quadro probatorio citato e farebbero concludere per la inattendibilità del teste. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di Agenzia delle Entrate. Taranto, 12 novembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 866/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, N. 30 74121 Taranto TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I101503-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1829/2025 depositato il 13/11/2025 Richieste delle parti:
il dr. Nominativo_1 si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 16.5.2025 la ., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'accertamento, notificato il 18.3.2025, con cui agenzia delle entrate D.P. Taranto aveva accertato maggiori IRES;
IRAP ed IVA 2018 sulla base del disconoscimento di costi relativi a n.4 Società_1fatture, emesse dalla , che l''ufficio assumeva riferirsi ad operazioni oggettivamente inesistenti. La ricorrente censurava l'accertamento impugnato per difetto e/o contraddittorietà della motivazione ritendendo la stessa non idonea a supportare una valutazione di inesistenza oggettiva delle fatture ricevute dal fornitore. Chiedeva di provare per testimoni l'esistenza delle operazioni e concludeva per l'annullamento dell'accertamento. Con comparsa del 11.7.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. L'ufficio ha provato l'inesistenza delle operazioni di cui alle contestate fatture sulla base di gravi, precise e concordanti circostanze. In primo luogo, la mancanza di rimanenze per l'anno 2017 (come da bilancio depositato) e di acquisiti per l'anno 2018, ad eccezione di poche migliaia di euro, da parte di società_1 con cui adempiere a prestazioni del valore di €. 142.000,00, oltre IVA;
aventi ad oggetto la fornitura di rotori assemblati ed altri pezzi meccanici di apparecchiature elettromedicali e la manodopera necessaria alla installazione. Con riferimento all'acquisto dei prodotti forniti e alla manodopera impiegata, il legale rappresentante di Società_1, interrogato dalla G. di F, non ha saputo fornire informazioni utili, asserendo che di tali aspetti si è interessato l'amministratore della committente, che era anche l'amministratore di fatto della ditta fornitrice;
il che dimostra che non siamo in presenza di un rapporto tra ditte autonome e con interessi contrapposti, ma di un Ricorrente_1unico centro di interessi riconducibile all'amministratore della . Ricorrente_1 società_1Ed infatti, l'amministratore della è stato il precedente amministratore di , mentre l'attuale amministratore di Società_1 è stato un dipendente di Ricorrente_1 e tale è rimasto anche dopo la nomina ad Ricorrente_1amministratore della società che ha continuato ad essere gestita, di fatto, dall'amministratore di . A ciò si aggiunga che le due ditte hanno la stessa sede legale, gli stessi magazzini e lo stesso consulente contabile. Per quanto riguarda il pagamento delle fatture, la tracciabilità dei bonifici è messa in dubbio da prelievi in contanti, di importi consistenti, riscontrati dalla GdF immediatamente dopo l'accredito delle somme e soprattutto dalla circostanza che l'amministratore di Ricorrente_1 aveva delega ad operare sui c/c di Società_1, il che è ulteriore indice della confusione esistente tra le ditte e dell'inesistenza di rapporti tra esse contrapposti. Da questo quadro probatorio complessivo si evince, secondo il più probabile che non, che le fatture emesse da Società_1 si riferissero ad operazioni oggettivamente inesistenti da cui il fondato disconoscimento dei costi dedotti e dell'IVA detratta. La ricorrente si limita a contestare genericamente la motivazione dell'accertamento, senza smentire alcuna delle circostanze sopra indicate, e vorrebbe provare la realtà delle operazioni con la deposizione testimoniale di una propria dipendente che, in disparte la sua indipendenza, dovrebbe riferire su circostanze che non metterebbero in dubbio il quadro probatorio citato e farebbero concludere per la inattendibilità del teste. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di Agenzia delle Entrate. Taranto, 12 novembre 2025 Il Presidente e relatore