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Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01402/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14811/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14811 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Gigante con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. annadomenicagigante@ordineavvocatiroma.org;
contro
Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
- quanto all’atto introduttivo del giudizio:
1) della nota comunicata il 19 settembre 2022, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo sotto il profilo attitudinale al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ed indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 maggio 2022, pubblicato sulla GURI, IV serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022;
2) del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico sub 1), mai comunicato, qualora esistente;
3) per quanto occorra, di ogni atto comunque richiamato nel provvedimento impugnato sub 1) e non conosciuto;
4) delle prove e degli accertamenti attitudinali svolti e, per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della commissione per gli accertamenti di competenza e, segnatamente, della “ scheda di profilo individuale ”, della “ ripetizione del colloquio collegiale ”, dell’“ immagine speculare – osservazioni dello sperimentatore ”, del tachistoscopio, del test n. 017 e di tutti i relativi allegati compresi i test, ulteriori verbali, referti, relazioni mediche e psicoattitudinali e rapporti, nella sola parte lesiva per gli interessi del ricorrente;
5) per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della commissione per gli accertamenti attitudinali e, segnatamente, del verbale preliminare con il quale sono stati fissati i criteri da seguire negli accertamenti nonché di ogni altro eventuale verbale, non conosciuto, con il quale sono stati fissati ulteriormente i criteri di valutazione, nella sola parte lesiva degli interessi del ricorrente;
6) per quanto occorra, del decreto del Capo della polizia del 19 agosto 2022 di nomina e composizione della commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali, ove lesivo degli interessi del ricorrente;
7) per quanto occorra, del bando del concorso pubblico de quo ;
8) per quanto occorra, delle disposizioni ministeriali per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del 23 agosto 2022, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente;
9) di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
- quanto ai motivi aggiunti:
10) del decreto direttoriale del 2 novembre 2022, con il quale è stata disposta l’approvazione della graduatoria del concorso pubblico di cui è causa, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero dell’interno n. 1/39- ter del 4 novembre 2022;
11) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza;
Vista la memoria del 4 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. AL TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 18 novembre 2022 e depositato il 1° dicembre 2022;
Considerato che parte ricorrente in data 4 gennaio 2026 ha dichiarato di non avere ulteriore interesse alla definizione del giudizio;
Ritenuto che, pertanto, il gravame sia divenuto improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima- quater , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003n. 196 e degli artt. 5 e 6, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DO SA, Presidente
AL TO, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TO | DO SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.