Articolo 6 della Legge 17 aprile 1957, n. 260
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 maggio 1957
Art. 6.
L'inchiesta formale e la formazione della Commissione di disciplina sono disposte dal comandante generale o dal comandante della zona od equiparato dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.
Il Ministro per le finanze puo' in ogni caso, ordinare direttamente
un'inchiesta formale.
Entrata in vigore il 18 maggio 1957
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