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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 14864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14864 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32302/2024 R.G. e promossa da Parte_1
nato in [...] il [...]; nato in [...] il
[...] Controparte_1
12/07/1990; , nato in [...] il [...], per sé e per i Persona_1 figli minori nato in [...] il [...] e Persona_2 [...]
nato in [...] il [...]; nata in Persona_3 Parte_2
Brasile il 08/04/1988, per sé e per i figli minori nata in Persona_4
Brasile il 28.07.2015 e nato in [...] il [...]; Persona_5
nata in [...] il [...], per sé e per la figlia minore Parte_3
nata in [...] il [...]; Persona_6 Parte_4 nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Luca Pellicelli (C.F.:
) e dall'Avv. Roberto Federici (C.F. ; C.F._1 C.F._2 nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (denominato in atti anche come Persona_7
), nato a [...] il [...], successivamente Persona_8 emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 1-2; 24); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della CP_2 domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
1 Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Parte_5
a San Paolo e al a Brasilia, territorialmente
[...] Parte_5 competenti per le rispettive residenze, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun riscontro. I ricorrenti hanno dato dunque contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso le rappresentanze diplomatiche competenti: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 18/09/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
2
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32302/2024 R.G. e promossa da Parte_1
nato in [...] il [...]; nato in [...] il
[...] Controparte_1
12/07/1990; , nato in [...] il [...], per sé e per i Persona_1 figli minori nato in [...] il [...] e Persona_2 [...]
nato in [...] il [...]; nata in Persona_3 Parte_2
Brasile il 08/04/1988, per sé e per i figli minori nata in Persona_4
Brasile il 28.07.2015 e nato in [...] il [...]; Persona_5
nata in [...] il [...], per sé e per la figlia minore Parte_3
nata in [...] il [...]; Persona_6 Parte_4 nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Luca Pellicelli (C.F.:
) e dall'Avv. Roberto Federici (C.F. ; C.F._1 C.F._2 nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (denominato in atti anche come Persona_7
), nato a [...] il [...], successivamente Persona_8 emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 1-2; 24); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della CP_2 domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
1 Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Parte_5
a San Paolo e al a Brasilia, territorialmente
[...] Parte_5 competenti per le rispettive residenze, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun riscontro. I ricorrenti hanno dato dunque contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso le rappresentanze diplomatiche competenti: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 18/09/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
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