Trib. Siracusa, sentenza 21/07/2025, n. 1198
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Sentenza 21 luglio 2025

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Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un opponente, persona fisica, nei confronti di una società opponente, in persona del suo legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n. 1240/2019 emesso dallo stesso Tribunale, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 14.031,97 oltre interessi e spese, quale saldo per la fornitura di energia elettrica fruita presso un immobile. L'opponente ha eccepito la carenza di prova del credito azionato, contestando la quantificazione dei consumi e la correttezza degli importi ingiunti. La società opponente, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, esponendo di aver erogato la fornitura di energia elettrica e che, a seguito di un accertamento tecnico del 20.04.2011, era stato rilevato un allaccio abusivo alla rete BT Enel presso il contatore identificato dal POD IT001E977445680. Sulla base di tale accertamento, era stata effettuata una ricostruzione dei consumi per il periodo dal 20.04.2006 al 20.04.2011, con conseguente emissione della fattura n. 89029019010091A del 16.11.2016, rimasta impagata nonostante i solleciti.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendola infondata. In primo luogo, ha chiarito che, nel procedimento monitorio, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento attendibile, e che in sede di opposizione è possibile integrare le prove. Ha poi applicato i principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, attribuendo all'opposto (la società) l'onere di provare i fatti costitutivi del credito e all'opponente (persona fisica) l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Il Tribunale ha ritenuto provato il rapporto di somministrazione, l'allaccio abusivo accertato da tecnici esercenti un pubblico servizio, la cui dichiarazione è coperta da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2699 c.c., e il credito vantato, supportato dalla fattura, dall'estratto autentico e dal verbale di sopralluogo sottoscritto dall'opponente, circostanza quest'ultima non specificamente contestata. La ricostruzione dei consumi è stata ritenuta corretta in quanto conforme ai criteri deliberati dall'ARERA n. 200/99, legittimando stime in caso di impossibilità di registrazione dei consumi effettivi a causa dell'allaccio abusivo. Il Tribunale ha infine richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di allaccio abusivo o manomissione del contatore, l'onere della prova liberatoria grava sul somministrato. Pertanto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Siracusa, sentenza 21/07/2025, n. 1198
    Giurisdizione : Trib. Siracusa
    Numero : 1198
    Data del deposito : 21 luglio 2025

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