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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/07/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4663/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4663/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FAVARA DARIO, presso il cui studio, in CA, via Roma R. II n.
2, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAMILLERI VITTORIO, presso il cui studio, in Catania, via Giacomo Leopardi n. 63, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1240/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 5.07.2019 e iscritto al n. 3181/2019 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della
[...]
della somma di euro 14.031,97 oltre interessi legali e spese di lite, dovuta Controparte_1
a titolo di saldo della fattura emessa per la fornitura di energia elettrica fruita dall'ingiunto presso
CA (SR), in Via Carlo Urbani, Pal. E, contraddistinta dal POD IT001E977445680.
, proponendo la presente opposizione, ha eccepito la carenza di prova del credito Parte_1
azionato, contestando la quantificazione dei consumi operata da controparte nonché la correttezza degli importi ingiunti.
Si è costituita in giudizio la , che instando per il rigetto delle avverse Controparte_1
eccezioni e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha esposto di aver erogato la fornitura di energia elettrica presso l'immobile ad uso dell'opponente; che in data 20.04.2011 i tecnici dell'ente di distribuzione locale, recandosi presso il contatore identificato dal POD IT001E977445680,
avevano rilevato nel punto di prelievo un allaccio abusivo alla rete BT Enel, in virtù del quale, la società distributrice aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione dei consumi, facendo riferimento al periodo tra il 20.04.2006 e il 20.04.2011; che sulla base di tale ricostruzione dei consumi, operata dal pagina 2 di 7 distributore, era stata emessa la fattura n. 89029019010091A del 16.11.2016; e che parte opponente ometteva il pagamento della fattura azionata in sede monitoria nonostante i solleciti inviatigli.
Instaurato regolarmente in contradditorio tra le parti, sono stati concessi i termini di cui all' art. 183,
comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 18.12.2024, a seguito della quale,
la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale ritiene l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal infondata per i motivi di Parte_1
seguito indicati.
La controversia trae origine da un rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le odierne parti e in merito al quale l'opponente con le proprie doglianze ha, dapprima, contestato la carenza di prova del credito ingiunto in quanto il decreto di ingiunzione era stato concesso sulla scorta delle fatture emesse unilateralmente dalla società fornitrice.
Sul punto è da richiamarsi quanto disposto dall'art 633 c.p.c., secondo il quale per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta,
risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato (cfr. Cass. civile n. 3646/2009,
Cass civile n. 4334/2013).
Inoltre, a fronte di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è da ritenersi prova idonea, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., qualsiasi documento anche se privo di efficacia probatoria assoluta ex art. 2700 e 2701 del Codice civile.
Orbene, stante la natura sommaria del procedimento monitorio, in seno allo stesso, la prova scritta può
pagina 3 di 7 essere costituita da qualsiasi documento benché privo di efficacia probatoria assoluta, in quanto nel successivo giudizio di opposizione e con efficacia retroattiva è possibile per il creditore integrare le prove già fornite in sede monitoria.
Ciò premesso nel merito l'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Deve premettersi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione gli ordinari principi inerenti alla ripartizione dell'onere della prova, motivo per il quale, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, pertanto,
spetta a lui di provare nel merito i fatti costitutivi della pretesa vantata in giudizio;
all'opponente,
invece, convenuto in senso sostanziale, spetta di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria.
Nel caso che ci occupa deve ritenersi provato il rapporto di somministrazione intercorso tra le odierne parti instaurato ex lege a fronte dell'accertato allaccio diretto alla linea BT Enel, così come statuito dal
D.l. n. 73 del 2007.
Altrettanto provato deve, altresì, ritenersi il credito vantato da parte opposta, la quale ha prodotto in giudizio la fattura posta alla base del ricorso monitorio e il relativo estratto autentico, nonché il verbale di sopralluogo che accerta l'avvenuto allaccio abusivo sottoscritto dallo stesso opponente identificato quale fruitore della fornitura, del quale è bene richiamare la particolare valenza probatoria ex art. 2699
c.c., secondo il quale: si intende atto pubblico il documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale, nel rispetto delle norme vigenti e la cui caratteristica è da rintracciarsi nel fatto di costituire prova dei fatti trascritti al suo interno ossia l'attitudine di un atto pubblico a fare piena prova, fino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta siano avvenute in sua presenza (c.d. fede pagina 4 di 7 privilegiata).
Orbene, gli operatori del distributore recatisi presso l'immobile dell'opponente avevano operato in qualità di esercenti un pubblico servizio, di modo che, gli accertamenti contenuti nel verbale dell'operazione loro compiuti fossero coperti da fede privilegiata.
Ad ogni buon conto è da dirsi, tra l'altro, che tale ultima circostanza esaminata non è stata oggetto di contestazione specifica da parte del , che, nei propri scritti difensivi si è limitato a contestare Parte_1
genericamente la fondatezza e l'ammontare del credito ingiunto, nulla rilevando riguardo l'allaccio abusivo, anche a seguito delle allegazioni di controparte.
Ciò detto, devono essere disattese, altresì, le doglianze con le quali parte opponente ha contestato l'ammontare della pretesa creditoria avanzata da controparte stante l'asserita arbitrarietà dei conteggi operati da e l'assenza di riscontro documentale degli stessi.
Difatti, a fronte della documentazione versata in atti (vd. tabella di ricostruzione dei consumi allegata in fattura), la ricostruzione dei consumi deve ritenersi corretta, in quanto conforme ai criteri stabiliti dalla delibera ARERA n. 200/99 che fanno riferimento alla potenza tecnicamente prelevabile dalla rete in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione, in questo caso abusiva, legittimando il calcolo della quantità di energia elettrica anche attraverso stime qualora non si disponga dell'effettivo dato rilevato dal distributore: nel caso che ci occupa, infatti, l'avvenuto allaccio abusivo ha determinato la totale sottrazione della energia effettivamente prelevata alla registrazione del gruppo di misura, giustificando la ricostruzione operata dalla società fornitrice di energia, che sulla scorta dei consumi comunicati dall'ente di distribuzione, aveva provveduto all'emissione della fattura per le ricostruzioni dei consumi per i prelievi irregolari, assolvendo all'onere della prova su di essa gravante pagina 5 di 7 circa la fonte della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione.
Parte opponente, di contro, nulla ha dedotto circa l'allaccio abusivo rilevato in sede di sopralluogo,
limitandosi alla formulazione di contestazioni astratte e non assolvendo all'onere probatorio su di esso gravante stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In ipotesi di allaccio abusivo, invero, così come nelle ipotesi di manomissione del contatore, è chiaramente inapplicabile il principio per cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante applicandosi, dunque, l'opposto principio secondo cui l'onere della prova liberatoria grava sul somministrato”(Cass. Ordinanza n. 18195 del 24/06/2021, Cass.
Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018).
Per questi motivi
si ritiene corretta la fatturazione operata dal con Controparte_1
fattura n. 89029019010091A del 16.11.2016.
In definitiva nulla osta alla conferma del decreto opposto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1240/2019 emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 5.07.2019 e iscritto al n. 3181/2019 del ruolo generale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 6 di 7 - Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Controparte_1
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 21 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4663/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FAVARA DARIO, presso il cui studio, in CA, via Roma R. II n.
2, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAMILLERI VITTORIO, presso il cui studio, in Catania, via Giacomo Leopardi n. 63, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1240/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 5.07.2019 e iscritto al n. 3181/2019 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della
[...]
della somma di euro 14.031,97 oltre interessi legali e spese di lite, dovuta Controparte_1
a titolo di saldo della fattura emessa per la fornitura di energia elettrica fruita dall'ingiunto presso
CA (SR), in Via Carlo Urbani, Pal. E, contraddistinta dal POD IT001E977445680.
, proponendo la presente opposizione, ha eccepito la carenza di prova del credito Parte_1
azionato, contestando la quantificazione dei consumi operata da controparte nonché la correttezza degli importi ingiunti.
Si è costituita in giudizio la , che instando per il rigetto delle avverse Controparte_1
eccezioni e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha esposto di aver erogato la fornitura di energia elettrica presso l'immobile ad uso dell'opponente; che in data 20.04.2011 i tecnici dell'ente di distribuzione locale, recandosi presso il contatore identificato dal POD IT001E977445680,
avevano rilevato nel punto di prelievo un allaccio abusivo alla rete BT Enel, in virtù del quale, la società distributrice aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione dei consumi, facendo riferimento al periodo tra il 20.04.2006 e il 20.04.2011; che sulla base di tale ricostruzione dei consumi, operata dal pagina 2 di 7 distributore, era stata emessa la fattura n. 89029019010091A del 16.11.2016; e che parte opponente ometteva il pagamento della fattura azionata in sede monitoria nonostante i solleciti inviatigli.
Instaurato regolarmente in contradditorio tra le parti, sono stati concessi i termini di cui all' art. 183,
comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 18.12.2024, a seguito della quale,
la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale ritiene l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal infondata per i motivi di Parte_1
seguito indicati.
La controversia trae origine da un rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le odierne parti e in merito al quale l'opponente con le proprie doglianze ha, dapprima, contestato la carenza di prova del credito ingiunto in quanto il decreto di ingiunzione era stato concesso sulla scorta delle fatture emesse unilateralmente dalla società fornitrice.
Sul punto è da richiamarsi quanto disposto dall'art 633 c.p.c., secondo il quale per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta,
risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato (cfr. Cass. civile n. 3646/2009,
Cass civile n. 4334/2013).
Inoltre, a fronte di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è da ritenersi prova idonea, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., qualsiasi documento anche se privo di efficacia probatoria assoluta ex art. 2700 e 2701 del Codice civile.
Orbene, stante la natura sommaria del procedimento monitorio, in seno allo stesso, la prova scritta può
pagina 3 di 7 essere costituita da qualsiasi documento benché privo di efficacia probatoria assoluta, in quanto nel successivo giudizio di opposizione e con efficacia retroattiva è possibile per il creditore integrare le prove già fornite in sede monitoria.
Ciò premesso nel merito l'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Deve premettersi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione gli ordinari principi inerenti alla ripartizione dell'onere della prova, motivo per il quale, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, pertanto,
spetta a lui di provare nel merito i fatti costitutivi della pretesa vantata in giudizio;
all'opponente,
invece, convenuto in senso sostanziale, spetta di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria.
Nel caso che ci occupa deve ritenersi provato il rapporto di somministrazione intercorso tra le odierne parti instaurato ex lege a fronte dell'accertato allaccio diretto alla linea BT Enel, così come statuito dal
D.l. n. 73 del 2007.
Altrettanto provato deve, altresì, ritenersi il credito vantato da parte opposta, la quale ha prodotto in giudizio la fattura posta alla base del ricorso monitorio e il relativo estratto autentico, nonché il verbale di sopralluogo che accerta l'avvenuto allaccio abusivo sottoscritto dallo stesso opponente identificato quale fruitore della fornitura, del quale è bene richiamare la particolare valenza probatoria ex art. 2699
c.c., secondo il quale: si intende atto pubblico il documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale, nel rispetto delle norme vigenti e la cui caratteristica è da rintracciarsi nel fatto di costituire prova dei fatti trascritti al suo interno ossia l'attitudine di un atto pubblico a fare piena prova, fino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta siano avvenute in sua presenza (c.d. fede pagina 4 di 7 privilegiata).
Orbene, gli operatori del distributore recatisi presso l'immobile dell'opponente avevano operato in qualità di esercenti un pubblico servizio, di modo che, gli accertamenti contenuti nel verbale dell'operazione loro compiuti fossero coperti da fede privilegiata.
Ad ogni buon conto è da dirsi, tra l'altro, che tale ultima circostanza esaminata non è stata oggetto di contestazione specifica da parte del , che, nei propri scritti difensivi si è limitato a contestare Parte_1
genericamente la fondatezza e l'ammontare del credito ingiunto, nulla rilevando riguardo l'allaccio abusivo, anche a seguito delle allegazioni di controparte.
Ciò detto, devono essere disattese, altresì, le doglianze con le quali parte opponente ha contestato l'ammontare della pretesa creditoria avanzata da controparte stante l'asserita arbitrarietà dei conteggi operati da e l'assenza di riscontro documentale degli stessi.
Difatti, a fronte della documentazione versata in atti (vd. tabella di ricostruzione dei consumi allegata in fattura), la ricostruzione dei consumi deve ritenersi corretta, in quanto conforme ai criteri stabiliti dalla delibera ARERA n. 200/99 che fanno riferimento alla potenza tecnicamente prelevabile dalla rete in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione, in questo caso abusiva, legittimando il calcolo della quantità di energia elettrica anche attraverso stime qualora non si disponga dell'effettivo dato rilevato dal distributore: nel caso che ci occupa, infatti, l'avvenuto allaccio abusivo ha determinato la totale sottrazione della energia effettivamente prelevata alla registrazione del gruppo di misura, giustificando la ricostruzione operata dalla società fornitrice di energia, che sulla scorta dei consumi comunicati dall'ente di distribuzione, aveva provveduto all'emissione della fattura per le ricostruzioni dei consumi per i prelievi irregolari, assolvendo all'onere della prova su di essa gravante pagina 5 di 7 circa la fonte della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione.
Parte opponente, di contro, nulla ha dedotto circa l'allaccio abusivo rilevato in sede di sopralluogo,
limitandosi alla formulazione di contestazioni astratte e non assolvendo all'onere probatorio su di esso gravante stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In ipotesi di allaccio abusivo, invero, così come nelle ipotesi di manomissione del contatore, è chiaramente inapplicabile il principio per cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante applicandosi, dunque, l'opposto principio secondo cui l'onere della prova liberatoria grava sul somministrato”(Cass. Ordinanza n. 18195 del 24/06/2021, Cass.
Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018).
Per questi motivi
si ritiene corretta la fatturazione operata dal con Controparte_1
fattura n. 89029019010091A del 16.11.2016.
In definitiva nulla osta alla conferma del decreto opposto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1240/2019 emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 5.07.2019 e iscritto al n. 3181/2019 del ruolo generale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 6 di 7 - Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Controparte_1
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 21 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7