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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2374 /2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2374 / 2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C. F. ) e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MATTUCCI C.F._2
FRANCESCA (C. F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
studio sito in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
Pag. 1 a 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 4 giugno 2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'1 ottobre 2011 in ON
VA (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON VA anno 2011; atto numero 12; parte II;
serie A), da cui nascevano due figli, (Monterotondo, Per_1
26.8.2013) e (Roma, 7.6.2018), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque: Per_2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà del signor su comune accordo delle parti Parte_2
resterà al marito. La moglie, conformemente a quanto disposto in sede di separazione, se ne è allontanata con i figli minori trasferendo la propria residenza in Mentana, via Tagliamento n.
12/f, mentre quella dei bambini è rimasta presso l'abitazione paterna già casa coniugale.
3) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
domicilio prevalentemente presso la madre in Mentana, via Tagliamento n. 12/f;
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, da assumersi di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé;
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e quando lo vorrà, Per_1 Per_2
compatibilmente con gli impegni di vita e di studio degli stessi. In ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, li prenderà tutte le settimane nelle giornate di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva quando la mamma passerà a prenderli per portarli a scuola. Li prenderà, altresì, a week-end alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina, quando la mamma passerà a prenderli per portarli a scuola. Si precisa, altresì, che, come da provvedimento assunto in sede di separazione personale dei coniugi, i nonni paterni prenderanno i minori tutti i pomeriggi all'uscita di scuola mentre la mamma li accompagnerà tutte le mattine fino a quando la stessa non avrà trovato una baby sitter cui affidare il compito di prendere da scuola i figli minori e trascorrere con loro il pomeriggio fino al suo rientro a casa dal lavoro. Da tale momento in poi, ciascuno dei genitori provvederà ad accompagnare e riprendere e nei giorni in cui li avrà con sé. Si riconosce sin da Per_1 Per_2
ora il diritto del padre di conoscere la futura eventuale baby sitter dei figli minori.
Pag. 2 a 5 6) Durante le festività natalizie i figli minori e trascorreranno il 24 e il 25 Per_1 Per_2
dicembre con un genitore fino alle ore 17.00 del giorno di Natale, mentre dalle 17.00 del 25 dicembre e tutta la giornata del 26 dicembre staranno con l'altro ad anni alterni.
Alternativamente di anno in anno trascorreranno il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore, mentre il 6 gennaio con l'altro. Per ciò che concerne i restanti giorni di vacanza dalla scuola e ricompresi nelle festività natalizie si seguirà la normale turnazione.
7) A Pasqua i figli minori trascorreranno alternativamente negli anni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Anche rispetto a tale periodo per quanto riguarda gli ulteriori giorni di vacanza dalla scuola si seguirà la normale turnazione.
8) Nel periodo estivo di vacanze dalla scuola, ciascun genitore trascorrerà con i figli minori un periodo di due settimane anche non consecutive da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. Nel periodo estivo di vacanza dalla scuola, fatta eccezione per i periodi di vacanza da trascorrere con ciascun genitore resta ferma la frequentazione ordinaria.
9) Il compleanno dei minori verrà festeggiato dal genitore che li avrà con sé in quella giornata, mentre l'altro genitore festeggerà tale ricorrenza nella prima giornata di spettanza.
10) Ciascun genitore, nel periodo di permanenza dei figli presso di sé li seguirà sia nell'espletamento dei compiti scolastici che nello svolgimento delle attività sportive e culturali previste in tali giorni, mentre per quanto concerne le visite mediche programmate, saranno presenti, salvo eventuali impegni personali, entrambi i genitori.
11) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli minori e euro Per_1 Per_2
275,00 mensili ciascuno, con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'Istat, come per legge, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro il 27 di ogni mese. Sarà a carico del padre anche il costo relativo alla mensa scolastica, all'attività sportiva di entrambi i figli e alle ripetizioni che si renderanno eventualmente necessarie (limitatamente ai giorni in cui i minori sono a casa del padre), costi che verranno dallo stesso sostenuti a fronte della percezione dell'intero assegno unico. Nei mesi di luglio e agosto il padre verserà alla madre la metà dell'assegno unico dallo stesso percepito integralmente dal mese di settembre al mese di giugno.
12) Le spese straordinarie per i figli minori, previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno con obbligo di rimborso in favore del genitore che le avrà eventualmente anticipate entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta inviata a mezzo mail, salvo diverso accordo delle parti.
Pag. 3 a 5 13) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
14) I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori e Per_1
. Per_2
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù della sentenza n. 1494/2023 del Tribunale di Tivoli emessa a definizione del giudizio di separazione consensuale avente R.G. n. 2400/2023;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse dei minori, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti l'1 ottobre
2011 in ON VA (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON
VA anno 2011; atto numero 12; parte II;
serie A);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 14), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Pag. 4 a 5 Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 9.1.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2374 / 2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C. F. ) e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MATTUCCI C.F._2
FRANCESCA (C. F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
studio sito in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
Pag. 1 a 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 4 giugno 2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'1 ottobre 2011 in ON
VA (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON VA anno 2011; atto numero 12; parte II;
serie A), da cui nascevano due figli, (Monterotondo, Per_1
26.8.2013) e (Roma, 7.6.2018), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque: Per_2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà del signor su comune accordo delle parti Parte_2
resterà al marito. La moglie, conformemente a quanto disposto in sede di separazione, se ne è allontanata con i figli minori trasferendo la propria residenza in Mentana, via Tagliamento n.
12/f, mentre quella dei bambini è rimasta presso l'abitazione paterna già casa coniugale.
3) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
domicilio prevalentemente presso la madre in Mentana, via Tagliamento n. 12/f;
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, da assumersi di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé;
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e quando lo vorrà, Per_1 Per_2
compatibilmente con gli impegni di vita e di studio degli stessi. In ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, li prenderà tutte le settimane nelle giornate di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva quando la mamma passerà a prenderli per portarli a scuola. Li prenderà, altresì, a week-end alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina, quando la mamma passerà a prenderli per portarli a scuola. Si precisa, altresì, che, come da provvedimento assunto in sede di separazione personale dei coniugi, i nonni paterni prenderanno i minori tutti i pomeriggi all'uscita di scuola mentre la mamma li accompagnerà tutte le mattine fino a quando la stessa non avrà trovato una baby sitter cui affidare il compito di prendere da scuola i figli minori e trascorrere con loro il pomeriggio fino al suo rientro a casa dal lavoro. Da tale momento in poi, ciascuno dei genitori provvederà ad accompagnare e riprendere e nei giorni in cui li avrà con sé. Si riconosce sin da Per_1 Per_2
ora il diritto del padre di conoscere la futura eventuale baby sitter dei figli minori.
Pag. 2 a 5 6) Durante le festività natalizie i figli minori e trascorreranno il 24 e il 25 Per_1 Per_2
dicembre con un genitore fino alle ore 17.00 del giorno di Natale, mentre dalle 17.00 del 25 dicembre e tutta la giornata del 26 dicembre staranno con l'altro ad anni alterni.
Alternativamente di anno in anno trascorreranno il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore, mentre il 6 gennaio con l'altro. Per ciò che concerne i restanti giorni di vacanza dalla scuola e ricompresi nelle festività natalizie si seguirà la normale turnazione.
7) A Pasqua i figli minori trascorreranno alternativamente negli anni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Anche rispetto a tale periodo per quanto riguarda gli ulteriori giorni di vacanza dalla scuola si seguirà la normale turnazione.
8) Nel periodo estivo di vacanze dalla scuola, ciascun genitore trascorrerà con i figli minori un periodo di due settimane anche non consecutive da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. Nel periodo estivo di vacanza dalla scuola, fatta eccezione per i periodi di vacanza da trascorrere con ciascun genitore resta ferma la frequentazione ordinaria.
9) Il compleanno dei minori verrà festeggiato dal genitore che li avrà con sé in quella giornata, mentre l'altro genitore festeggerà tale ricorrenza nella prima giornata di spettanza.
10) Ciascun genitore, nel periodo di permanenza dei figli presso di sé li seguirà sia nell'espletamento dei compiti scolastici che nello svolgimento delle attività sportive e culturali previste in tali giorni, mentre per quanto concerne le visite mediche programmate, saranno presenti, salvo eventuali impegni personali, entrambi i genitori.
11) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli minori e euro Per_1 Per_2
275,00 mensili ciascuno, con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'Istat, come per legge, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro il 27 di ogni mese. Sarà a carico del padre anche il costo relativo alla mensa scolastica, all'attività sportiva di entrambi i figli e alle ripetizioni che si renderanno eventualmente necessarie (limitatamente ai giorni in cui i minori sono a casa del padre), costi che verranno dallo stesso sostenuti a fronte della percezione dell'intero assegno unico. Nei mesi di luglio e agosto il padre verserà alla madre la metà dell'assegno unico dallo stesso percepito integralmente dal mese di settembre al mese di giugno.
12) Le spese straordinarie per i figli minori, previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno con obbligo di rimborso in favore del genitore che le avrà eventualmente anticipate entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta inviata a mezzo mail, salvo diverso accordo delle parti.
Pag. 3 a 5 13) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
14) I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori e Per_1
. Per_2
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù della sentenza n. 1494/2023 del Tribunale di Tivoli emessa a definizione del giudizio di separazione consensuale avente R.G. n. 2400/2023;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse dei minori, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti l'1 ottobre
2011 in ON VA (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON
VA anno 2011; atto numero 12; parte II;
serie A);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 14), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Pag. 4 a 5 Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 9.1.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5