CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2023, n. 12554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12554 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta estinzione per prescrizione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12554 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 12.10.2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza 2.10.2020, appellata da NO IO, con cui il tribunale di Napoli ha condannato il medesimo alla pena di 3 mesi di arresto ed euro 10.250,00 di ammenda, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, con i doppi benefici di legge, perché ritenuto colpevole dei reati edilizi (art. 44, lett. b), Tu edilizia) ed antisi- smici (art. 83/95 TU Edilizia), contestati come accertati in data 30.01.2015. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di quale unico motivo, la viola- zione di legge in relazione all'art. 157, c.p. In sintesi, premesso che i fatti sono stati accertati in data 30.01.2015, si duole la difesa per non avere i giudici rilevato il maturarsi della causa estintiva alla data del 30.01.2020, ossia alla scadenza del quinquennio previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 160, c.p., non essendo peraltro stata indicata nella sen- tenza alcuna sospensione del termine di prescrizione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 25.01.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza. In sintesi, rileva il PG che i reati contravvenzionali contestati e ritenuti in sentenza si riferiscono al 30.01.2015. La sentenza di primo grado è intervenuta il 2.10.2020. A quella data i reati erano già estinti per prescrizione. A maggior ra- gione oggi, al netto di cause di sospensione del corso della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato. 2. Risulta, infatti, che il termine di prescrizione del reato è maturato in data 22.10.2020, tenuto conto della sospensione di gg. 266 per rinvio su istanza della difesa tra il 15.02.2019 e 1'8.01.2019. Al termine di prescrizione massima, verifi- 2 igli e estensore Il C catasi nel quinquennio dalla data del fatto (30.01.2015), data del sequestro pre- ventivo, eseguito in data 30.01.2020, aggiunto il predetto periodo di sospensione di gg. 266, il termine massimo di prescrizione risulta essere maturato alla data del 22.10.2020, dunque 20 giorni dopo la sentenza di primo grado, ma in data sicu- ramente antecedente alla sentenza di appello, intervenuta in data 12.10.2022. 3. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. 4. L'ordine dì demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone comunque la pronuncia di una sen- tenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della com- missione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescri- zione del reato (tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 37836 del 29/03/2017 - dep. 28/07/2017, Rv. 270907 - 01). Segue pertanto la revoca del disposto ordine di demolizione e rimessione in pristino a spese del condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca l'ordine disposto ai sensi dell'art. 31, comma 9, DPR 380/2001. Così deciso, il 14 febbraio 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta estinzione per prescrizione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12554 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 12.10.2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza 2.10.2020, appellata da NO IO, con cui il tribunale di Napoli ha condannato il medesimo alla pena di 3 mesi di arresto ed euro 10.250,00 di ammenda, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, con i doppi benefici di legge, perché ritenuto colpevole dei reati edilizi (art. 44, lett. b), Tu edilizia) ed antisi- smici (art. 83/95 TU Edilizia), contestati come accertati in data 30.01.2015. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di quale unico motivo, la viola- zione di legge in relazione all'art. 157, c.p. In sintesi, premesso che i fatti sono stati accertati in data 30.01.2015, si duole la difesa per non avere i giudici rilevato il maturarsi della causa estintiva alla data del 30.01.2020, ossia alla scadenza del quinquennio previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 160, c.p., non essendo peraltro stata indicata nella sen- tenza alcuna sospensione del termine di prescrizione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 25.01.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza. In sintesi, rileva il PG che i reati contravvenzionali contestati e ritenuti in sentenza si riferiscono al 30.01.2015. La sentenza di primo grado è intervenuta il 2.10.2020. A quella data i reati erano già estinti per prescrizione. A maggior ra- gione oggi, al netto di cause di sospensione del corso della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato. 2. Risulta, infatti, che il termine di prescrizione del reato è maturato in data 22.10.2020, tenuto conto della sospensione di gg. 266 per rinvio su istanza della difesa tra il 15.02.2019 e 1'8.01.2019. Al termine di prescrizione massima, verifi- 2 igli e estensore Il C catasi nel quinquennio dalla data del fatto (30.01.2015), data del sequestro pre- ventivo, eseguito in data 30.01.2020, aggiunto il predetto periodo di sospensione di gg. 266, il termine massimo di prescrizione risulta essere maturato alla data del 22.10.2020, dunque 20 giorni dopo la sentenza di primo grado, ma in data sicu- ramente antecedente alla sentenza di appello, intervenuta in data 12.10.2022. 3. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. 4. L'ordine dì demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone comunque la pronuncia di una sen- tenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della com- missione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescri- zione del reato (tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 37836 del 29/03/2017 - dep. 28/07/2017, Rv. 270907 - 01). Segue pertanto la revoca del disposto ordine di demolizione e rimessione in pristino a spese del condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca l'ordine disposto ai sensi dell'art. 31, comma 9, DPR 380/2001. Così deciso, il 14 febbraio 2023 Il Presidente