TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI OR Presidente
- Francesca Caputo Componente
- IC GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 875/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
LA GI;
e
, rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
IZ TE;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Tricase in data 30/08/2007 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 46, parte II, serie A, anno 2007). R.G.V.G. 875/2025
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Tricase, Persona_1
11/09/2009) e (Tricase, 24/07/2012). Persona_2
Nel ricorso depositato in data 24/02/2025, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Via caduti in Guerra n.27, di proprietà dei nonni paterni, verrà assegnata al Sig. CP_1
, mentre la Sig.ra si sposterà nell'unità
[...] Pt_1 immobiliare sottostante a quella familiare, facente parte di un'unica palazzina sita in Tricase (LE) Via Caduti in Guerra,
25;
3) I coniugi optano per il regime di affidamento condiviso dei figli minori, i quali saranno collocati, altresì, in via paritetica ad entrambi i genitori, vista anche l'adiacenza delle abitazioni in cui i coniugi andranno a sistemarsi;
4) La Sig.ra in forza dei presenti accordi presi in sede Pt_1 di separazione, avrà obbligo di corrispondere il 50% delle utenze domestiche - che asservono unitariamente entrambe le abitazioni - ed 1/3 dell'imposta complessiva (I.M.U.) gravante annualmente sui predetti immobili;
5) La Sig.ra col consenso del marito, si è già trasferita Pt_1 presso il predetto immobile sito in Via Caduti in Guerra, 25, presso il quale si obbliga a trasferire la propria residenza;
la
Sig.ra avrà diritto di permanere nel predetto Pt_1 immobile, senza oneri alloggiativi, quantomeno fino alla maggiore età di entrambi i figli, dopodiché verranno adottati, se del caso, nuovi accordi;
permane a carico della
Sig.ra l'obbligo di contribuire al 50% sulla rata del Pt_1 mutuo gravante sul predetto immobile (mutuo peraltro cointestato ai comparenti coniugi), mediante bonifico da effettuare sulle coordinate bancarie intestate al Sig. CP_1
da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Resta
[...]
2 R.G.V.G. 875/2025
inteso che sarà in uso alla Sig.ra anche la cantina Pt_1 sottostante l'unità immobiliare dove ella andrà a risiedere;
6) Entrambi gli immobili ove andranno a sistemarsi i coniugi, come già precisato in premesse, di proprietà dei nonni paterni, con atti separati e distinti dalla presente separazione, verranno gratuitamente trasferiti in favore dei minori previo consenso del Giudice Tutelare e con oneri notarili a carico di ambo le parti al 50%; contestualmente verrà istituito usufrutto vitalizio a favore del Sig. CP_1
sulla sola unità immobiliare sita in Tricase alla Via
[...]
Caduti In Guerra n.27 con oneri notarili, in riferimento a tale atto, ad esclusivo carico del Sig. . Il Sig. si CP_1 CP_1 obbliga di procurare tale trasferimento in favore dei figli entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione consensuale;
7) I coniugi non verseranno alcun emolumento per sé stessi, di qualsivoglia natura, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
8) I coniugi dichiarano di non avere mai avuto conti cointestati e che pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere sotto questo profilo. Quanto ai beni presenti nella casa coniugale i coniugi si accordano a che la Sig.ra Pt_1 possa portare con sé, oltre agli effetti personali,
l'asciugatrice;
9) I coniugi, atteso il collocamento paritetico dei figli minori, non verseranno alcun assegno di mantenimento degli stessi l'uno all'altra. Le spese ordinarie per il mantenimento dei ragazzi, aventi portata economica più ingente (superiore ad
€ 150,00 cad) verranno divise al 50% tra gli stessi genitori,
e previo consenso dei medesimi;
rientrano, a titolo meramente esemplificativo, tra queste spese la retta del dopo scuola e la retta della scuola calcio. Tali spese
3 R.G.V.G. 875/2025
dovranno essere refuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro genitore, dietro la mera presentazione della documentazione comprovante il versamento, ed entro il termine di giorni 10 dalla richiesta di pagamento;
10) I coniugi si accordano, altresì, a che gli assegni unici erogati dallo Stato siano divisi fra di loro al 50% ciascuno: ciascun coniuge si adopererà al fine di agevolare l'espletamento dell'iter funzionale anche a tale divisione;
11) I coniugi si accordano, altresì, affinché le spese straordinarie per il mantenimento dei figli – come indicate dal Protocollo reso dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Lecce - siano divise tra gli stessi al 50% ciascuno, con necessità di previo accordo per le spese superiori ad € 150,00, sempre secondo le indicazioni chiarite in Protocollo dal Tribunale di Lecce. I coniugi provvederanno a rifondere nella misura del 50% la spesa sostenuta da uno solo di essi, dietro presentazione della documentazione comprovante l'esborso, entro il termine di giorni 10 dalla richiesta;
fanno eccezione, rispetto a tale schema, le spese dentistiche già concordate per , pari a complessivi € 4.500: di tale importo, € Per_2
2.500,00 è già stato interamente corrisposto dal Sig.
, pertanto, il residuo di € 2.000 a saldo, sarà ad CP_1 esclusivo carico della Sig.ra Pt_1
12) Quanto al calendario della frequentazione dei figli da parte dei genitori, posto il collocamento paritetico, entrambi potranno vedere e stare con i figli ogniqualvolta lo vorranno, compatibilmente ai loro impegni di lavoro e agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. I minori potranno alternarsi anche separatamente, previo accordo tra i genitori;
13) Ad entrambi i genitori è comunque garantito, salvo diverso accordo assunto fra gli stessi nell'interesse dei minori, di
4 R.G.V.G. 875/2025
poter trascorrere almeno due pomeriggi infrasettimanali con i figli nelle settimane in cui godranno anche del week end, e almeno tre pomeriggi della settimana successiva;
I genitori staranno con i figli a week end alternati decorrenti dal venerdì sera, dalle ore 19,00, alla domenica sera ore 19,00;
14) Durante le festività natalizie, il giorno 24/12 i figli staranno con un genitore mentre il 25/12 con l'altro, con il rito dell'alternanza di anno in anno;
ugualmente avverrà per il
31/12 e l'1/1; ed ugualmente avverrà ancora per i giorni di
Pasqua e Pasquetta;
15) Seguono il criterio dell'alternanza anche le festività comandate, sempre ad anni alterni, con ciascun genitore per lo stesso numero di giorni, salvo la possibilità di accordarsi diversamente in caso di eventuali spostamenti di uno dei genitori o di particolari esigenze lavorative da parte di uno dei genitori;
16) In occasione di speciali ricorrenze, quali il compleanno della madre e il compleanno del padre, la prole trascorrerà
l'intera giornata ed eventualmente la notte con la madre o con il padre nei rispettivi giorni del genetliaco;
17) Durante le festività estive, entrambi i genitori potranno prendere con sé i figli per una o più settimane, anche non consecutive, nelle quali potranno recarsi anche in luoghi di villeggiatura. Tale periodo verrà comunicato all'altro genitore almeno entro il 10.6 di ogni anno;
18) I coniugi si accorderanno altresì, di anno in anno, su eventuali vacanze pasquali o di settimana bianca da trascorrere con i figli, anche in luoghi di villeggiatura, con il rito dell'alternanza e con un preavviso di almeno 1 mese o di almeno 15 gg per le vacanze più brevi;
19) Nel caso in cui uno dei due genitori avesse la necessità di modificare i giorni in cui deve tenere con sé i minori, dovrà
5 R.G.V.G. 875/2025
concordarlo con l'altro genitore almeno due giorni prima o appena possibile in caso di emergenza;
20) Ferma restando la regola secondo cui nei giorni di spettanza di ogni genitore i minori trascorreranno con lo stesso il tempo a disposizione, nel caso in cui, nei giorni assegnati, uno dei due genitori sia impossibilitato a prendersi cura dei minori, interverrà in sostituzione l'altro genitore, qualora renda nota la sua disponibilità, senza necessità di ricorrere ad altre persone di fiducia. Qualora nessuno dei due genitori sia disponibile, si potrà ricorrere a persone di fiducia (nonni, zii o baby sitter).
21) Le condizioni su indicate verranno mantenute nell'ambito di rapporti sereni e di reciproco rispetto;
i coniugi si impegnano a rispettare i minori e la loro sensibilità, evitando loro inutili tensioni e preoccupazioni;
22) I coniugi si impegnano a comunicare tra loro senza la mediazione dei figli né diretta né indiretta per ciò che afferisce alla educazione degli stessi e ad altre esigenze;
23) È fatto assoluto divieto di violare la privacy dei minori per carpire informazioni sulla vita personale dell'altro coniuge in via diretta e/o indiretta;
24) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
6 R.G.V.G. 875/2025
25) I genitori si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i parenti paterni e materni;
26) I coniugi acconsentono fin d'ora al rilascio ai minori di documenti validi per l'espatrio.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole (parere del 29/05/2025).
1.3.- Nelle memorie depositate in data 14/05/2025, i coniugi hanno precisato il calendario di frequentazione della prole, producendo il piano genitoriale all'uopo concordato. In particolare, hanno previsto che:
− I figli minori sono collocati in maniera partitetica presso entrambi i genitori, i quali vivono nella stessa palazzina ma in due distinte unità abitative (aventi civici distinti come precisato in ricorso), di cui una al piano superiore (quella familiare), e l'altra la piano inferiore.
− I figli minori staranno con i genitori, compatibilmente ai loro turni lavorativi: aventi turni di lavoro sempre diversi, i ragazzi staranno pertanto con il genitore libero dal lavoro.
− presso il genitore che non presta lavoro CP_2 notturno.
− A fine settimana alternati, a seconda dei turni e dei riposi dei genitori, staranno con uno dei genitori dal venerdì pomeriggio alle 19:00, alla domenica sera alle 19:00.
− Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue:
o Durante l'anno scolastico: considerati i turni lavorativi e i giorni di smonto e riposo (giorni liberi per i genitori), sono garantiti almeno due pomeriggi infrasettimanali con i figli che verranno di settimana in settimana concertate tra i coniugi, tenuto anche conto degli impegni extrascolastici dei ragazzi;
7 R.G.V.G. 875/2025
o Nei pomeriggi in cui un genitore lavora su turno, i figli trascorreranno il pomeriggio con l'altro genitore;
o Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): entrambi i genitori potranno prendere con sé i figli per una o più settimane, anche non consecutive, nelle quali potranno recarsi anche in luoghi di villeggiatura. Tale periodo verrà comunicato all'altro genitore almeno entro il 10.6 di ogni anno;
o Sempre tenendo conto dei turni lavorativi alternati, durante le festività natalizie, il giorno 24/12 i figli trascorreranno la giornata con un genitore mentre il
25/12 con l'altro, con il rito dell'alternanza di anno in anno;
ugualmente avverrà per il 31/12 e l'1/1; ed ugualmente avverrà ancora per i giorni di Pasqua e
Pasquetta; Seguono il criterio dell'alternanza anche le festività comandate: 6/1, 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12 e
26/12, salvo diverso accordo;
− Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperanno di portare/andare a prendere i figli minori: i genitori a seconda dei turni lavorativi;
in caso di impossibilità di entrambi, lo faranno i nonni materni/paterni, o se del caso le zie materne.
− Rispetto agli impegni ludico/sportivi: si occuperanno di portare/andare a prendere i figli minori: i genitori a seconda dei turni lavorativi;
in caso di impossibilità di entrambi, lo faranno i nonni materni/paterni, o se del caso le zie materne.
All'udienza del 30/05/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo con le precisazioni contenute nel piano genitoriale allegato il
14/05/2025.
8 R.G.V.G. 875/2025
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
In particolare, appare rispondere all'interesse della prole l'organizzazione predisposta dai genitori in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi e ciò alla luce delle particolari esigenze connesse ai loro lavori, da sempre organizzati secondo turni opposti.
Inoltre, entrambi i genitori hanno dichiarato piena collaborazione tra loro in ordine alla gestione dei figli. Costoro, come dichiarato dalle parti in udienza, sono abituati alla turnazione dei genitori sin da piccoli e per oltre un anno e mezzo hanno sperimentato anche la turnazione tra le due abitazioni, senza manifestare disagi di sorta.
Infine, la previsione per cui ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei minori in forma diretta, alla luce della specifica disciplina prevista in punto di spese ordinarie più ingenti e di spese straordinarie, è coerente con la concreta situazione economico- patrimoniale dei coniugi. Costoro, infatti, possono contare su redditi pressoché identici, dividono a metà gli assegni statali di sostegno e tutte le spese familiari. In tale prospettiva, l'unica spesa (peraltro temporanea sino al 2027), a carico esclusivo di può ritenersi compensata dal Pt_1 godimento gratuito della casa di proprietà dei suoi suoceri.
Pertanto, avuto riguardo alle risorse dei genitori in funzione dei tempi paritari di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, non è necessario prevedere alcun contributo indiretto al mantenimento della prole, neppure con finalità perequativa.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
9 R.G.V.G. 875/2025
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 875/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 24/02/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(IA EL AP (LE), 16/01/1980) e (NC CP_1
(CHE), 18/03/1978) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, con le precisazioni di cui al piano genitoriale depositato in data
14/05/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tricase per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 05/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC GR CI OR
10