Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957, da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, sono regolati, per le province di Milano, Cremona e Parma, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto interprovinciale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese delle province sopraindicate, che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957, da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, sono regolati, per le province di Milano, Cremona e Parma, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto interprovinciale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese delle province sopraindicate, che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.