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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 9842/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n. r.g. 9842/2020 promossa da:
, C.F. CP_1 Parte_1
e P. I VA con sede in Roccaraso, al Piazzale Telecabine, P.IVA_1
s.n.c., in persona del rappresentante pro-tempore, Sig. , CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Lidia Procario del Foro di Sulmona (AQ)
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1
studio sito in Roccaraso L‟(AQ)alla Via Salvo D‟ Acquisto, n. 58;
-Appellante-
Contro
(CF: ) nato il Controparte_3 CodiceFiscale_2
03.02.1992a Firenze e residente in [...] alla via Dei
Ciclamini 6, rappresentato e difeso dall'Avv. IA NN dell'Avv.
1 IA NN ( c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato presso il suo studio sito in Mondragone (CE) alla via Gorizia
52.
-Appellato-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Venendo ai fatti di causa va osservato che con atto di appello ritualmente notificato, la scuola italiana sci impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Carinola in persona della Dott.ssa Colacicco n. 625/20 emessa il
28.04.2020 e depositata in data 07/05/2020 che accoglieva la richiesta di condanna nei riguardi dell'appellante a titolo di risarcimenti dei danni subiti dal a seguito di incidente sciistico verificatosi in data CP_3
16/03/2014 presso la pista rossa di Montepratello di Rivisondoli e asseritamente causato dalla rottura di una cinghia dello snowboard
2 (noleggiato presso l'appellante e dovuto ad un malfunzionamento del relativo attacco).
In particolare l'appellante, nel chiedere l'integrale riforma della impugnata sentenza, si doleva, che la sentenza di primo grado fosse nulla per mancata ed insufficiente motivazione e segnatamente nella parte in cui il giudice di prime cure, nell'escludere la responsabilità contrattuale, invocata dal , ha affermato la responsabilità extracontrattuale CP_3
l'appellante esclusivamente in ragione del principio del neminem laedere, senza alcuna prova del nesso causale ne degli altri elementi necessari per fondare un giudizio di responsabilità. In ragione di ciò chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorai per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_3
della sentenza, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Sulla base delle deduzioni effettuate dall'appellante e dalla lettura della sentenza di prime cure, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Merita precisare, benché sia noto, che in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello (cfr.: Cassazione civile, sez. trib., 25/01/2008, n. 1604; Cassazione civile 14 febbraio 2014
3 n. 3594 sez. VI;
Cass. 10 settembre 1999 n. 9661); sia che non si ha violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" qualora il giudice di appello fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico, (cfr.:
Cassazione civile, sez. I, 24/02/2014, n. 4393).
Venendo al caso di specie l'appellante riteneva che la motivazione della sentenza fosse mancante o insufficiente, tuttavia come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che “affinché sia integrato il vizio di motivazione agli effetti dell'art.132 n. 4 cpc, occorre che la motivazione sia mancante del tutto, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione” (si cfr Cass.
917/15, 22928/14, 20112/09), ne consegue che, dalla lettura degli atti, la motivazione della sentenza impugnata non è né mancante né insufficiente, atteso che il Giudice di prime cure ha argomentato in modo chiaro, i motivi di diritto sui quali ha fondato la sua decisione, indicando, altresì, le norme di legge ed i principi di diritto che ha ritenuto applicabile al caso di specie, ossia l'art. 2043 c.c.
Tanto premesso, incontestato (in questa sede) il fatto storico (caduta del mentre scendeva la pista da sci con lo snowboard di proprietà CP_3
della società appellante) - a causa di una rottura della cinghia come
4 risultato dalle foto allegati in atti) , la soluzione prescelta dal giudice di prime cure risulta viziata da un errore di prospettiva.
L'errore sta in ciò, che in una temperie culturale che tende a desumere tutto sotto l'egida del sistema di cui agli arti. 2043 ss. c.c., si è trascurato che la soluzione avrebbe piuttosto dovuto essere ricercata nel sottosistema di disciplina che governa la responsabilità del locatore per i danni alla salute recati al conduttore (che faccia un uso della cosa conforme a quello convenuto in contratto).
In questa diversa prospettiva, si può riportare un risalente principio
(valido ancor oggi), giusta il quale il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile locato quand'anche tali condizioni fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità (C. n. 915/99, 19744/14).
Il principio va dunque oggi valorizzato nella misura in cui riconduce all'art. 1578, co. 2 c.c. la responsabilità del locatore per i danni procurati alla salute del conduttore dai vizi della cosa locata.
Tale conclusione non è smentita dall' art. 1576 c.c., che addossa al conduttore tutte le spese (si noti: non di ordinaria ma) di piccola manutenzione, come tali dovendosi intendere le spese che dipendono dall'utilizzo della cosa da parte del conduttore.
Tale principio - affermato per il conduttore - può essere ribadito anche per il terzo nel cui interesse viene stipulato il contratto, e ciò in quanto il non è un terzo estraneo al contratto, ma è titolare di una CP_3
5 pretesa qualificata a contenuto conservativo sovrapponibile a quella del creditore/contraente.
Riassumendo deve quindi affermarsi che la fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, poiché l'appellato ha offerto la specifica e piena prova sul contratto noleggio, contratto dal sig. in favore dell'appellato . Pt_2 CP_3
Dalla ricevuta di pagamento risulta infatti che il ha noleggiato Pt_2
presso la Scuola italiana Sci Roccaraso Aremogna, il giorno 16.03.2014 degli sci per se stesso e uno snowboard in favore del , CP_3
snowboard che il aveva ai piedi al momento del sinistro, CP_3
fornendo gli elementi necessari a far ritenere che si verta in ipotesi di contratto a favore di terzo.
Chiarito che nel caso di specie si verte in tema di responsabilità contrattuale, sub specie contratto di locazione, si ritiene che l'appellato in primo grado ha fornito tutti gli elementi affinché possa dirsi raggiunta la prova della responsabilità in ordine alla causazione del danno atteso che lo stesso è titolare di una pretesa a carattere conservativo che si fonda sull'obbligo ex. art 1575 c.c. della locatrice di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e di ulteriormente mantenerla in stato da servire all'uso convenuto, sì che rimangono in capo al locatore i danni provocati da difetti strutturali e funzionali anche dei locali pertinenziali, che non siano riconducibili alla condotta del conduttore (o del terzo).
Va per altro considerato, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte, in tema di locazione grava sul conduttore l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio, tanto nel caso il conduttore domandi la
6 risoluzione del contratto, quanto nell'ipotesi in cui chieda il risarcimento del danno (Cass.2017 n.3548).
Nel caso che ci occupa nessun elemento, è stato versato in atti, che dimostri che la “rottura” della cinghia dello snowboard sia imputabile al o al terzo o ad un fattore del tutto estraneo all'uso della cosa. CP_3
L 'attori, infatti, in primo grado ha fornito specifica prova che l'incidente si sia verificato a causa dello snowboard difettoso, ed infatti attraverso la testimonianza resa dal Sig. ( la cui attendibilità non può dirsi Pt_2
minata per il sol fatto che lo stesso abbia concluso il contratto) è emerso che il stava scendendo la dalla pista rossa di Montepratello in CP_3
modo consono ( circostanza per altro non contestata ne oggetto di prova contraria da parte dell'appellante) quando improvvisamente percepiva la rottura della cinghia dello snowboard;
allo stesso modo è stato escluso sempre tramite la deposizione che la caduta sia stata provocata da un comportamento non consono del o da fattori terzi estranei CP_3
all'uso della cosa.
D'altra parte, l'appellante nulla ha provato al riguardo e le contestazioni effettuate appaiono non pertinenti in ordine alla domanda proposta. In particolare, l'appellante faceva rilevare che il tempo intercorso tra il noleggio (ore 09:44) ed il sinistro (ore 14:00) era particolarmente apprezzabile al punto da far sciare il sulle diverse piste del CP_3
comprensorio, facendo desumere che l'attrezzo noleggiato era in buone condizioni ed esente da vizi o difetti.
In realtà deve rilevarsi che il bene concesso in locazione, quando viene locato per uno specifico uso, quell'uso pattuito deve permanere per tutto
7 il tempo della locazione;
nel caso che ci occupa la locazione “giornaliera” dell'attrezzo avrebbe dovuto garantire l'uso dello stesso (in sicurezza) per l'intera giornata. Ne deriva che, un apprezzabile lasso temporale in cui il bene oggetto di locazione è stato usato, non è sufficiente a far ritenere che il bene fosse esente da vizi o da difetti atteso per che determinati attrezzi proprio per la loro destinazione (utilizzo per sport connotati da un elevato grado di pericolosità) devono garantire la sicurezza e la salute dell'utilizzatore per un lasso di tempo ben più ampio di poche ore o della singola giornata sciistica per i quali erano stati noleggiati.
Del pari deve dirsi che nessuna rilevanza può attribuirsi ai rilievi secondo cui la rottura della cinghia poteva essere stata causa da una sollecitazione sbagliata o a causa di una velocita troppo elevata, atteso che in ogni caso il locatore non ha affatto allegato né tanto meno provato che lo stesso ignorasse senza sua colpa il vizio al momento della consegna ( art 1587co
2 c.c.)
In ordine all'ultimo motivo di appello inerente alla nullità relativa della
CTU questo è infondato, anche secondo l'insegnamento della suprema
Corte secondo cui “… la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la remissione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 cpc”.
Dal fascicolo di primo grado, allegato in atti, si è potuto verificare che all'udienza del 13.02.2020, ovvero la prima udienza utile successiva al deposito peritale, il Giudice di Pace accoglieva l'eccezione
8 tempestivamente sollevata dal convenuto (odierno appellante), in merito al mancato invio della bozza da parte del consulente e per sanare l'inadempimento concedeva termine per contestazioni ed osservazioni all'elaborato peritale, sicchè avendo il giudice concesso il termine
(recuperando in tal modo il diritto di difesa leso) e la nullità relativa deve intendersi sanata.
Per tutto quanto detto, deve quindi concludersi per il risarcimento dei danni come accertati con la CTU in primo grado (non essendo stato oggetto di contestazione il merito della consulenza) e liquidati dal giudice di cure.
Sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio - in ragione dell'errore in cui è incorso in giudice di prime cure che ha richiesto la proposizione dell'appello- motivi che costituiscono, complessivamente valutati, elementi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” contemplate dall'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. ed idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ad eccezione di quelle della CTU che vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_3
avverso la sentenza n. 625/2020 del Giudice di Pace di Carinola, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
9 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione delle particolari circostanze indicate in motivazione;
- pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso 25 Novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Rita Di Salvo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n. r.g. 9842/2020 promossa da:
, C.F. CP_1 Parte_1
e P. I VA con sede in Roccaraso, al Piazzale Telecabine, P.IVA_1
s.n.c., in persona del rappresentante pro-tempore, Sig. , CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Lidia Procario del Foro di Sulmona (AQ)
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1
studio sito in Roccaraso L‟(AQ)alla Via Salvo D‟ Acquisto, n. 58;
-Appellante-
Contro
(CF: ) nato il Controparte_3 CodiceFiscale_2
03.02.1992a Firenze e residente in [...] alla via Dei
Ciclamini 6, rappresentato e difeso dall'Avv. IA NN dell'Avv.
1 IA NN ( c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato presso il suo studio sito in Mondragone (CE) alla via Gorizia
52.
-Appellato-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Venendo ai fatti di causa va osservato che con atto di appello ritualmente notificato, la scuola italiana sci impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Carinola in persona della Dott.ssa Colacicco n. 625/20 emessa il
28.04.2020 e depositata in data 07/05/2020 che accoglieva la richiesta di condanna nei riguardi dell'appellante a titolo di risarcimenti dei danni subiti dal a seguito di incidente sciistico verificatosi in data CP_3
16/03/2014 presso la pista rossa di Montepratello di Rivisondoli e asseritamente causato dalla rottura di una cinghia dello snowboard
2 (noleggiato presso l'appellante e dovuto ad un malfunzionamento del relativo attacco).
In particolare l'appellante, nel chiedere l'integrale riforma della impugnata sentenza, si doleva, che la sentenza di primo grado fosse nulla per mancata ed insufficiente motivazione e segnatamente nella parte in cui il giudice di prime cure, nell'escludere la responsabilità contrattuale, invocata dal , ha affermato la responsabilità extracontrattuale CP_3
l'appellante esclusivamente in ragione del principio del neminem laedere, senza alcuna prova del nesso causale ne degli altri elementi necessari per fondare un giudizio di responsabilità. In ragione di ciò chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorai per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_3
della sentenza, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Sulla base delle deduzioni effettuate dall'appellante e dalla lettura della sentenza di prime cure, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Merita precisare, benché sia noto, che in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello (cfr.: Cassazione civile, sez. trib., 25/01/2008, n. 1604; Cassazione civile 14 febbraio 2014
3 n. 3594 sez. VI;
Cass. 10 settembre 1999 n. 9661); sia che non si ha violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" qualora il giudice di appello fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico, (cfr.:
Cassazione civile, sez. I, 24/02/2014, n. 4393).
Venendo al caso di specie l'appellante riteneva che la motivazione della sentenza fosse mancante o insufficiente, tuttavia come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che “affinché sia integrato il vizio di motivazione agli effetti dell'art.132 n. 4 cpc, occorre che la motivazione sia mancante del tutto, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione” (si cfr Cass.
917/15, 22928/14, 20112/09), ne consegue che, dalla lettura degli atti, la motivazione della sentenza impugnata non è né mancante né insufficiente, atteso che il Giudice di prime cure ha argomentato in modo chiaro, i motivi di diritto sui quali ha fondato la sua decisione, indicando, altresì, le norme di legge ed i principi di diritto che ha ritenuto applicabile al caso di specie, ossia l'art. 2043 c.c.
Tanto premesso, incontestato (in questa sede) il fatto storico (caduta del mentre scendeva la pista da sci con lo snowboard di proprietà CP_3
della società appellante) - a causa di una rottura della cinghia come
4 risultato dalle foto allegati in atti) , la soluzione prescelta dal giudice di prime cure risulta viziata da un errore di prospettiva.
L'errore sta in ciò, che in una temperie culturale che tende a desumere tutto sotto l'egida del sistema di cui agli arti. 2043 ss. c.c., si è trascurato che la soluzione avrebbe piuttosto dovuto essere ricercata nel sottosistema di disciplina che governa la responsabilità del locatore per i danni alla salute recati al conduttore (che faccia un uso della cosa conforme a quello convenuto in contratto).
In questa diversa prospettiva, si può riportare un risalente principio
(valido ancor oggi), giusta il quale il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile locato quand'anche tali condizioni fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità (C. n. 915/99, 19744/14).
Il principio va dunque oggi valorizzato nella misura in cui riconduce all'art. 1578, co. 2 c.c. la responsabilità del locatore per i danni procurati alla salute del conduttore dai vizi della cosa locata.
Tale conclusione non è smentita dall' art. 1576 c.c., che addossa al conduttore tutte le spese (si noti: non di ordinaria ma) di piccola manutenzione, come tali dovendosi intendere le spese che dipendono dall'utilizzo della cosa da parte del conduttore.
Tale principio - affermato per il conduttore - può essere ribadito anche per il terzo nel cui interesse viene stipulato il contratto, e ciò in quanto il non è un terzo estraneo al contratto, ma è titolare di una CP_3
5 pretesa qualificata a contenuto conservativo sovrapponibile a quella del creditore/contraente.
Riassumendo deve quindi affermarsi che la fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, poiché l'appellato ha offerto la specifica e piena prova sul contratto noleggio, contratto dal sig. in favore dell'appellato . Pt_2 CP_3
Dalla ricevuta di pagamento risulta infatti che il ha noleggiato Pt_2
presso la Scuola italiana Sci Roccaraso Aremogna, il giorno 16.03.2014 degli sci per se stesso e uno snowboard in favore del , CP_3
snowboard che il aveva ai piedi al momento del sinistro, CP_3
fornendo gli elementi necessari a far ritenere che si verta in ipotesi di contratto a favore di terzo.
Chiarito che nel caso di specie si verte in tema di responsabilità contrattuale, sub specie contratto di locazione, si ritiene che l'appellato in primo grado ha fornito tutti gli elementi affinché possa dirsi raggiunta la prova della responsabilità in ordine alla causazione del danno atteso che lo stesso è titolare di una pretesa a carattere conservativo che si fonda sull'obbligo ex. art 1575 c.c. della locatrice di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e di ulteriormente mantenerla in stato da servire all'uso convenuto, sì che rimangono in capo al locatore i danni provocati da difetti strutturali e funzionali anche dei locali pertinenziali, che non siano riconducibili alla condotta del conduttore (o del terzo).
Va per altro considerato, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte, in tema di locazione grava sul conduttore l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio, tanto nel caso il conduttore domandi la
6 risoluzione del contratto, quanto nell'ipotesi in cui chieda il risarcimento del danno (Cass.2017 n.3548).
Nel caso che ci occupa nessun elemento, è stato versato in atti, che dimostri che la “rottura” della cinghia dello snowboard sia imputabile al o al terzo o ad un fattore del tutto estraneo all'uso della cosa. CP_3
L 'attori, infatti, in primo grado ha fornito specifica prova che l'incidente si sia verificato a causa dello snowboard difettoso, ed infatti attraverso la testimonianza resa dal Sig. ( la cui attendibilità non può dirsi Pt_2
minata per il sol fatto che lo stesso abbia concluso il contratto) è emerso che il stava scendendo la dalla pista rossa di Montepratello in CP_3
modo consono ( circostanza per altro non contestata ne oggetto di prova contraria da parte dell'appellante) quando improvvisamente percepiva la rottura della cinghia dello snowboard;
allo stesso modo è stato escluso sempre tramite la deposizione che la caduta sia stata provocata da un comportamento non consono del o da fattori terzi estranei CP_3
all'uso della cosa.
D'altra parte, l'appellante nulla ha provato al riguardo e le contestazioni effettuate appaiono non pertinenti in ordine alla domanda proposta. In particolare, l'appellante faceva rilevare che il tempo intercorso tra il noleggio (ore 09:44) ed il sinistro (ore 14:00) era particolarmente apprezzabile al punto da far sciare il sulle diverse piste del CP_3
comprensorio, facendo desumere che l'attrezzo noleggiato era in buone condizioni ed esente da vizi o difetti.
In realtà deve rilevarsi che il bene concesso in locazione, quando viene locato per uno specifico uso, quell'uso pattuito deve permanere per tutto
7 il tempo della locazione;
nel caso che ci occupa la locazione “giornaliera” dell'attrezzo avrebbe dovuto garantire l'uso dello stesso (in sicurezza) per l'intera giornata. Ne deriva che, un apprezzabile lasso temporale in cui il bene oggetto di locazione è stato usato, non è sufficiente a far ritenere che il bene fosse esente da vizi o da difetti atteso per che determinati attrezzi proprio per la loro destinazione (utilizzo per sport connotati da un elevato grado di pericolosità) devono garantire la sicurezza e la salute dell'utilizzatore per un lasso di tempo ben più ampio di poche ore o della singola giornata sciistica per i quali erano stati noleggiati.
Del pari deve dirsi che nessuna rilevanza può attribuirsi ai rilievi secondo cui la rottura della cinghia poteva essere stata causa da una sollecitazione sbagliata o a causa di una velocita troppo elevata, atteso che in ogni caso il locatore non ha affatto allegato né tanto meno provato che lo stesso ignorasse senza sua colpa il vizio al momento della consegna ( art 1587co
2 c.c.)
In ordine all'ultimo motivo di appello inerente alla nullità relativa della
CTU questo è infondato, anche secondo l'insegnamento della suprema
Corte secondo cui “… la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la remissione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 cpc”.
Dal fascicolo di primo grado, allegato in atti, si è potuto verificare che all'udienza del 13.02.2020, ovvero la prima udienza utile successiva al deposito peritale, il Giudice di Pace accoglieva l'eccezione
8 tempestivamente sollevata dal convenuto (odierno appellante), in merito al mancato invio della bozza da parte del consulente e per sanare l'inadempimento concedeva termine per contestazioni ed osservazioni all'elaborato peritale, sicchè avendo il giudice concesso il termine
(recuperando in tal modo il diritto di difesa leso) e la nullità relativa deve intendersi sanata.
Per tutto quanto detto, deve quindi concludersi per il risarcimento dei danni come accertati con la CTU in primo grado (non essendo stato oggetto di contestazione il merito della consulenza) e liquidati dal giudice di cure.
Sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio - in ragione dell'errore in cui è incorso in giudice di prime cure che ha richiesto la proposizione dell'appello- motivi che costituiscono, complessivamente valutati, elementi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” contemplate dall'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. ed idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ad eccezione di quelle della CTU che vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_3
avverso la sentenza n. 625/2020 del Giudice di Pace di Carinola, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
9 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione delle particolari circostanze indicate in motivazione;
- pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso 25 Novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Rita Di Salvo
10