Decreto cautelare 3 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2026
Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 20/04/2026, n. 7012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7012 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11359/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11359 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nella Piccione, Antonella Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari
del verbale prot. N. -OMISSIS- del 30.07.2025 della commissione per gli accertamenti psicofisici
del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento,
notificato al ricorrente il 31.07.2025, con il quale l’odierno ricorrente è stato dichiarato inidoneo al concorso per titoli, per l’ammissione di 93 allievi marescialli all’8° corso superiore di qualificazione, indetto con Decreto Dirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000513 11-06-2025 dell’11 Giugno 2025, riservato al personale dei ruoli Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Brigadiere Capo Qualifica Speciale e Brigadiere Capo;
- in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo del precedente, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quello di cui sopra.
NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa HI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il proposto gravame, notificato il 25 settembre 2025 e depositato il 2 ottobre 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe recante il giudizio di inidoneità reso nell’ambito della procedura concorsuale per l’ammissione all’ottavo (8°) corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi n. 93 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, seconda fase, assunto nei riguardi dello stesso in ragione della riscontrata presenza di «… infermità invalidanti in atto, in quanto risulta affetto da persistente riscontro di valori pressori più elevati della norma in assenza di terapia farmacologica (lettera L - punto 4), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R 15 marzo 2010 n. 90 e del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” », unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento alla stregua dei dedotti profili di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari aspetti.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando ha depositato un rapporto informativo dell’ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione e reclutamento presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri corredato della relativa documentazione.
3. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta “… apposita verificazione, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., incaricando la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con sede in Roma ” al fine di accertare “… la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità … ”, fissando per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 7 gennaio 2026.
4. In data 19 novembre 2025 è stata depositata la relazione dell’Organismo verificatore corredata della relativa documentazione, recante l’accertata sussistenza della ragione di non idoneità sanitaria posta a fondamento del provvedimento adottato dall’Amministrazione in sede concorsuale, unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso spettante.
5. In vista della fissata camera di consiglio, l’intimata Amministrazione ha depositato documentazione.
5.1. Parte ricorrente ha altresì prodotto memoria.
6. Con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS- la Sezione ha disposto l’acquisizione dal Centro nazionale di selezione e reclutamento presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri di “… una documentata relazione di chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura selettiva in considerazione (nel cui ambito è stata adottata la gravata determinazione di esclusione in ragione dell’avversato giudizio di inidoneità sanitaria …) con la specificazione della data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito, che dovrà essere depositata in giudizio ”, fissando per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
7. In data 23 gennaio 2026 l’onerata Amministrazione ha prodotto in giudizio la richiesta documentazione.
8. Con ulteriore ordinanza collegiale n. -OMISSIS- la Sezione, avendo “ Rilevato che la resistente Amministrazione, in adempimento dell’incombente istruttorio disposto con la precedente ordinanza della Sezione n. -OMISSIS-, ha comunicato che la graduatoria finale di merito formata all’esito della procedura selettiva in rilievo – nel cui ambito è stata adottata la gravata determinazione di esclusione in ragione dell’avversato giudizio di inidoneità sanitaria … – è stata pubblicata sul relativo sito istituzionale in data 10 dicembre 2025, come altresì attestato dall’unita documentazione versata in atti (cfr. produzione documentale dell’Arma dei carabinieri in data 23 gennaio 2026) ” e “ Considerato che dal fascicolo di causa non emerge, allo stato, alcun elemento dal quale poter desumere l’eventuale impugnativa dell’anzidetta graduatoria di merito ad opera del medesimo ricorrente mediante apposito ricorso per motivi aggiunti, attesa la pendenza del relativo termine di deposito ai sensi del combinato disposto degli articoli 43, co. 1, e 45, cod. proc. amm. ”, ha ritenuto di “… dover acquisire documentati chiarimenti a cura della parte ricorrente in ordine all’eventuale proposizione di apposita impugnativa avverso la graduatoria di merito formata all’esito della procedura selettiva de qua … ” entro l’individuato termine di giorni 10 (dieci) nonché di “… assegnare alle parti in causa, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il medesimo termine di giorni 10 (dieci) … per la presentazione di eventuali memorie vertenti sull’indicata questione relativa al (possibile) profilo di improcedibilità del ricorso (nel caso di mancata impugnazione della graduatoria finale di merito relativa alla procedura selettiva de qua) ”, fissando per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 4 marzo 2026.
9. In vista dell’anzidetta camera di consiglio, parte ricorrente ha prodotto memoria, confermando la mancata impugnativa della graduatoria finale per le ragioni ivi illustrate e prendendo atto del profilo di improcedibilità rilevato, chiedendo altresì l’integrale compensazione delle spese di lite; la medesima parte ha poi depositato istanza di passaggio in decisione della causa.
10. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, previo avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata come riportato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il Collegio, nel ravvisare la sussistenza nel caso di specie dei presupposti individuati dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione della controversia in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata, ritiene il proposto ricorso improcedibile in ragione dell’omessa impugnativa della (successiva) graduatoria di merito formatasi all’esito della procedura concorsuale nel cui contesto è intervenuto il gravato provvedimento di esclusione assunto nei riguardi del medesimo ricorrente, come altresì rilevato nell’ambito della precedente ordinanza n. -OMISSIS-, sopra richiamata.
Come evidenziato dalla Sezione nell’ambito di molteplici pronunciamenti resi sul punto in relazione ad analoghe fattispecie controverse (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 febbraio 2025, n. 3398 e sent. 23 gennaio 2026, n. 1397), la mancata impugnativa dell’atto conclusivo sopravvenuto (nella specie rappresentato dalla graduatoria di merito) appartenente alla medesima sequenza procedimentale nel cui contesto è stato adottato l’atto (antecedente) originariamente gravato (costituito, nel caso in esame, dalla disposta l’esclusione dell’odierno ricorrente dall’anzidetta procedura concorsuale per l’avversato giudizio di inidoneità sotto il profilo sanitario) comporta il consolidamento degli effetti dell’atto finale (ossia, della graduatoria finale) anche nella parte suscettibile di produrre effetti lesivi nei riguardi del medesimo ricorrente - laddove non recante il nominativo dello stesso per effetto della disposta esclusione - rendendo l’anzidetta graduatoria non più modificabile in parte qua , ossia nei limiti dell’interesse dell’odierno ricorrente (in termini analoghi, cfr. sent. n. 1397/2026, cit.) e determinando, dunque, l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del gravame inizialmente proposto.
In proposito, infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia di concorsi pubblici per quanto concerne, in particolare, l’onere di impugnazione della graduatoria finale di merito nei rapporti con il proposto gravame avverso il diniego di ammissione (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 17 aprile 2025, n. 3356, Cons. St., sez. II, sent. 31 luglio 2023, n. 7421 e Cons. St., sez. VII, sent. 10 maggio 2022, n. 3656), “… La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso … si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso … in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente (nella prospettazione che questi rende del proprio interesse ad agire), non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso … ” con l’ulteriore precisazione che “ Alle medesime conclusioni [si perviene facendo leva] sul rapporto di presupposizione fra atti ” muovendo dal carattere viziante (e non caducante) della prospettata invalidità suscettibile di riflettersi in via derivata sull’atto finale (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 24 giugno 2025, n. 12485 e Cons. St., sez. II, sent. 8 novembre 2024, n. 8935 ivi espressamente citata; in termini analoghi, cfr. altresì TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 25 settembre 2025, n. 16603, in specie punto 16).
12. Per le ragioni esposte, il proposto ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
13. Sussistono giustificati motivi, anche alla luce dell’esito del giudizio e della natura della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa salve le spese relative alla compiuta verificazione, che vengono poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate, in conformità a quanto richiesto nella nota spese allegata in atti, nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondere nelle modalità individuate dal medesimo Organismo verificatore nell’ambito dell’anzidetta nota.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa, salve le spese relative alla compiuta verificazione, per le quali condanna parte ricorrente alla relativa corresponsione nell’individuata misura di euro 500,00 (cinquecento/00) secondo le modalità indicate dall’Organismo verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV NI, Presidente
HI RI, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI RI | OV NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.