Ordinanza cautelare 30 settembre 2021
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01238/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Ancora e Antonella Sariconi, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della nota del direttore del DSS (Distretto socio-sanitario) di Maglie, dell’A.S.L. di Lecce, prot. n. -OMISSIS- del 25.5.2021, con cui è stata negata la richiesta di iscrizione negli elenchi di medico fuori ambito;
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Lecce;
Vista la nota del 28 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. RE EV e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’imminenza della fissata udienza straordinaria di smaltimento, la ricorrente, con apposita nota, dichiarava che, nelle more del giudizio, poiché la A.S.L. ha provveduto ad assegnare spontaneamente la ricorrente a medico anelato, è venuto meno l’interesse a coltivare il giudizio.
Al Collegio non resta che prendere atto dell’intervenuta causa d’improcedibilità alla decisione del ricorso, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Le spese del giudizio vanno compensate, per la peculiarità della materia in controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR Moro, Presidente FF
RE EV, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE EV | TR Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.