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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15982/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15982/2022
Oggi 24 novembre 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Marco Giacalone in sostituzione dell'avv. Giuseppe Cascina il quale discute la causa riportandosi ai primo atti nonché alle note conclusive depositate nelle quali insiste e chiede che la causa venga decisa
Il Got Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 15982/2022 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] ( CF: ) residente Parte_1 C.F._1 in Palermo elett.te dom.to in Palermo presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cascina ( C.F._2
pagina 1 di 13 69C16 G273S – – fax 091/6931523 ) dal quale è rappresentato e difeso, per Email_1 mandato in calce al presente atto, via Segesta n°6, giusta procura in calce al presente atto
-Attore- Contro
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Pretoria 1, elett.te dom.to in Piazza Marina nr 39, Palazzo Rostagno , sede dell'Avvocatura Comunale e Ufficio dell'Avv. Valentina Bellomo, CF C.F._3
(pec: ) dal quale è rapp.to e difeso giusta Email_2 P.IVA_2 procura generale alle in atti.
-Convenuto – E nei confronti di
(C.F./P.IVA ), con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Palermo, in piazzetta Benedetto Cairoli, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura notarile (che, in copia, si produce – Doc. n. 1) del 16.03.2016 in Notaio di Persona_1
Palermo, dall'Avv. Maria Concetta Codiglione (C.F. – Fax C.F._4
091/6165818 – PEC : ed elettivamente domiciliata, presso Email_3 quest'ultima, in Palermo, in piazzetta Benedetto Cairoli (cap. 90123
- terza convenuta-
Oggetto : Responsabilità ex 2051 c.c.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Controparte_1
euro 16.269,00, oltre interessi compensativi come da parte motiva;
oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, Controparte_1
che liquida, in applicazione dei parametri DM 147/2022, in complessivi € 3553,90 oltre iva,
c.p.a. e rimborso spese generali,
RIGETTA la domanda spiegata dal nei riguardi della terza chiamata Controparte_1
CP_2
pagina 2 di 13 COMPENSA le spese di lite tra il e Controparte_1 CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il signor ha convenuto in Parte_1
giudizio il , nei confronti del quale chiedeva il risarcimento dei danni Controparte_1
subiti, allorquando in data 03 luglio 2021 alle ore 02:00 , mentre si trovava alla guida di un monopattino di proprietà della piattaforma denominata “Bird”, percorrendo la via Papireto, giunto in prossimità dell'edificio del Tribunale, rovinava a terra a causa di una buca non visibile né segnalata da alcuna indicazione di pericolo. A causa della caduta l'attore riportava lesioni personali e per questo ricorreva alla cura dei sanitari dell' Ospedale “Buccheri La
Ferla” di Palermo ove gli veniva riscontrato “ Policontuso…. Trauma facciale post incidente stradale”. In ragione di quanto esposto in fatto, chiedeva, quindi, affermarsi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c. , in qualità di soggetto Controparte_1 responsabile della manutenzione del marciapiede , teatro dell'evento.
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta, che contestava nel Controparte_1
merito la domanda di parte attrice sia sotto il profilo dell'an che del qauntum ritenendo il sinistro non provato ed invocando, in subordine, l'applicazione ex art. 1227 cpc il concorso colposo del danneggiato;
contestava, in ogni caso, la custodia del luogo del sinistro sul presupposto che alla data dell'evento dedotto in causa non aveva l'effettiva detenzione e/o custodia delle strade urbane di Palermo, né, tanto meno, era il soggetto a cui era demandata la loro sorveglianza e manutenzione, essendo tale obbligo incombente interamente in capo alla in forza del contratto di servizio stipulato in Controparte_2
data 10 luglio 2020 e, per questo chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società dalla quale chiedeva di essere tenuta indenne in caso di un 'eventuale declaratoria di CP_2
responsabilità e conseguente condanna;
.
Autorizzata la chiamata si costituiva ritualmente la società , la quale resisteva alla CP_2 domanda di manleva formulata dal chiedendone il rigetto;
nel merito Controparte_1
contestava la domanda di parte attrice ritenendola infondata e non provata ed in subordine invocava il concorso di colpa della danneggiata.
pagina 3 di 13 Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali , prova testimoniali e l'espletamento di una ctu medica sulla persona dell'attrice , sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
Ciò premesso, nel merito, giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attoree ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del bene, nella specie il dissesto della strada di Via Papireto di Palermo.
E' ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligenteattività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”( in termini la massima della recentissima Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016,
5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
pagina 4 di 13 Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze, il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla CP_1
manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S..
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, nei confronti dell' Controparte_1
attore dei danni subiti.
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del pagina 5 di 13 danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
Il teste ha, infatti, riferito di essere presente sui luoghi al momento del sinistro e di avere assistito alla caduta , ed in particolare ha dichiarato di trovarsi “… dietro il con un Parte_1
altro monopattino ed indossavamo entrambi il caschetto di protezione , ho visto che il monopattino si ribaltava in avanti sulla strada dopo che la ruota anteriore si incastrava nella buca;
a causa della caduta il sbatteva il viso a terra ed ha perso entrambi gli incisivi e la bocca insanguinata;
Per_2 abbiamo chiamato la madre che è sopraggiunta e l'ha trasportato in ospedale …Non vi era luce era buio ovvero la luminosità era scarsissima . Non ricordo se il monopattino aveva il dispositivo di luminosità… Riconosco i luoghi nella foto che mi vengono esibite ed in particolare la ruota si è incastrata nella parte in cui c'e una disconnessione del manto stradale con la parte rattoppata”.
Il teste ha riconosciuto nelle foto esibite i luoghi del sinistro(cfr. compendio fotografico produzione attorea) nochè la parte del ddissesto ove si è incastrata la ruota .
Orbene, dall'esame delle riproduzioni fotografiche emerge la disomogeneità della pavimentazione stradale, caratterizzata da un rattoppo non omogeneo con il piano stradale, rendendo non agevole la percorribilità dello stesso.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
E, tuttavia, l' aveva la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza Pt_2 che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte
Cost. n. 156/1999) – di percepire in anticipo la presenza dell'insidia e di deviare la sua pagina 6 di 13 traiettoria : tenuto conto delle dimensioni del rattoppo , posto in un tratto di strada rettilineo
, che seppure poco illuminato, con una guida prudente si sarebbe potuto ridimensionare l'entita dei danni.
Sul punto, peraltro , anche la Suprema Corte si è più volte espressa sull'art 1227 cc “ un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” . Anche la Cassazione a Sez Unite ha aderito a quanto sopra riportato, tenuto conto che esso si appalesa più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione (art. 1175 c.c.) (Cass. S.U. n.
576 del 2008).
Già solo rapportando tale interpretazione del nesso causale da comportamento omissivo,, deve ritenersi che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza.
Sennonché vi è anche una più specifica ragione per ritenere che, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227 c.c., comma 1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti – eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'art. 40 c.p.c., comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto.
La colpa del danneggiato sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Ciò comporta che, ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1, sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Nè va trascurato il rilievo che la contraria tesi finirebbe per svuotare parzialmente di contenuto il principio di cui all'art.
pagina 7 di 13 1227 c.c., comma 1 (anche nell'ipotesi di causalità esclusiva) in tutti i casi di comportamento omissivo colposo del danneggiato, in quanto generalmente l'ordinamento non pone obblighi giuridici a carico di un soggetto per la tutela delle posizioni giuridiche di questi, mentre la regola di cui all'art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988).
Ne consegue che deve essere individuato un concorso di responsabilità dell'attore in ordine alla causazione dell'evento, che appare equo quantificare nella misura del 20%.
In parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il Controparte_1
(quale ente proprietario del bene demaniale) va quindi condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 80% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da questo giudice – ha accertato l'esistenza dell “avulsione dell'incisivo centrale sinistro dell'arcata dentaria superiore, (
2.1) e la frattura corono-radicolare dell'incisivo centrale superiore destro ( 1.1) , entrambi elementi dentari appartenente alla dentizione permanente con alta valenza estetica e funzionale ( guida incisiva , funzione fonetica).(vedi relazione di consulenza del dott. . Persona_3
Inoltre il c.t.u. ha ritenuto equo valutare la durata dell'invalidità temporanea parziale in giorni 7 al 75% , giorni 15 al 50% e gg 30 al 15% .
Quanto ai postumi invalidanti permanenti, diretta e sicura conseguenza delle lesioni traumatiche di cui sopra, il c.t.u. li ha valutati complessivamente nella misura massima del
1% , intesa come riduzione della integrità psico-fisica del soggetto in esame (danno biologico).
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del pagina 8 di 13 risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di pagina 9 di 13 Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 1983,75.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 1% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (25 anni) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 1533,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 1741,60 (comprensivo dell'incremento del 25% per sofferenza soggettiva), da moltiplicare per il grado di invalidità (1%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 25).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
pagina 10 di 13 Quanto ai danni da “Avulsione elemento dentario incisivo centrale superiore di sinistra (
2.1); - Frattura corono-radicolare elemento dentario incisivo centrale superiore destro ( 1.1) con necessità di avulsione”, il CTU in considerazione delle spese già sostenute per cure odontoistriche pari ad euro 6200,00, ritenute congrue , ha valutato che il sig. nell'arco della propria Parte_1
vita avrà la necessità di provvedere ad ulteriori cure odontoiatriche per il rifacimento delle protesi dentarie applicategli con un costo ulteriore previsto in € 10.600,00 ( diecimila seicento euro).
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 20.336,75, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (20%), ascende complessivamente ad euro 16.269,00.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 3.7.2021), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi pagina 11 di 13 tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
*** Cont Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal nei confronti della , CP_1
si osserva che gli accordi negoziali, esistenti al momento del sinistro fra la P.A. comunale e la Contr
, non pongono affatto, in capo a - in ordine all'assolvimento del servizio di CP_2 manutenzione stradale - una responsabilità permanente e totale , anzi nel nuovo contratto di Cont srvizio stipulato nel luglio 2020 alla è stato assegnato soltanto ilcompito del monitoraggio delle strade cittadine ed un obbligo di pronto imtervento [ cfr contratto di servizio del 10 luglio 2020 nella sezione “ altri servizi” lettera f) e g)]
Orbene, dalla lettura del citato contratto di servizio stipulato con la società CP_2 risulta evidente che a quest'ulima non è stato assegnato il compito di manutenzione ordinanria e straordinaria della rete viaria e/o pedonale cittadina, se non nei limiti di cui in precedenza indicati , ovvero di “ servizi di monirtoraggio della rete stradale cittadina e attività di pronto intervento per il ripristino di ineffficienze strutturali ppuntuali e circoscitte su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nel caso in cui sussista un pericolo immediato e /o potenziale pe rla incolumità pubblica…”.
.Ne consegue che soltanto un'eventuale inadempimento e/o omissione , da mancata attività di monitoraggio e/o mancato adempimento dell'attività pronto intervento , può essere riconducibile alla . CP_2
Nel caso in esame , il non ha in alcun modo provato che l'infortunio Controparte_1
oggetto di causa è connesso ad uno specifico inadempimento contrattuale di RAP afferente l'espletamento della suddetta attività, quale nella specie la mancata esecuzione del servizio di monitoraggio del luogo teatro del sinistro , né risulta essere stata effettuata una richiesta di intervento urgente della per ovviare al pericolo con riferimento alla buca per cui è CP_2 causa.
La domanda di manleva proposta dal nei confrotni della va Controparte_1 CP_2
quindi rigettata.
*** pagina 12 di 13 Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l' accoglimento della domanda dell'attrice - ritiene il Tribunale che le spese vanno poste a carico del e liquidate come Controparte_1
in dispositivo, in base ai parametri dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore del
“decisum”. Ai fini della liquidazione dei compensi i parametri introdotti dal D.M. 147/2022 orientano verso l'applicazione del coefficiente riduttivo del 30% ai valori medi previsti dalla tabella n. 2, per lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni decisorie affrontate.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto. CP_1
Contr Nel rapporto tra e vanno, invece, compensate. CP_1
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 24 novembre 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15982/2022
Oggi 24 novembre 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Marco Giacalone in sostituzione dell'avv. Giuseppe Cascina il quale discute la causa riportandosi ai primo atti nonché alle note conclusive depositate nelle quali insiste e chiede che la causa venga decisa
Il Got Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 15982/2022 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] ( CF: ) residente Parte_1 C.F._1 in Palermo elett.te dom.to in Palermo presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cascina ( C.F._2
pagina 1 di 13 69C16 G273S – – fax 091/6931523 ) dal quale è rappresentato e difeso, per Email_1 mandato in calce al presente atto, via Segesta n°6, giusta procura in calce al presente atto
-Attore- Contro
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Pretoria 1, elett.te dom.to in Piazza Marina nr 39, Palazzo Rostagno , sede dell'Avvocatura Comunale e Ufficio dell'Avv. Valentina Bellomo, CF C.F._3
(pec: ) dal quale è rapp.to e difeso giusta Email_2 P.IVA_2 procura generale alle in atti.
-Convenuto – E nei confronti di
(C.F./P.IVA ), con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Palermo, in piazzetta Benedetto Cairoli, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura notarile (che, in copia, si produce – Doc. n. 1) del 16.03.2016 in Notaio di Persona_1
Palermo, dall'Avv. Maria Concetta Codiglione (C.F. – Fax C.F._4
091/6165818 – PEC : ed elettivamente domiciliata, presso Email_3 quest'ultima, in Palermo, in piazzetta Benedetto Cairoli (cap. 90123
- terza convenuta-
Oggetto : Responsabilità ex 2051 c.c.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Controparte_1
euro 16.269,00, oltre interessi compensativi come da parte motiva;
oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, Controparte_1
che liquida, in applicazione dei parametri DM 147/2022, in complessivi € 3553,90 oltre iva,
c.p.a. e rimborso spese generali,
RIGETTA la domanda spiegata dal nei riguardi della terza chiamata Controparte_1
CP_2
pagina 2 di 13 COMPENSA le spese di lite tra il e Controparte_1 CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il signor ha convenuto in Parte_1
giudizio il , nei confronti del quale chiedeva il risarcimento dei danni Controparte_1
subiti, allorquando in data 03 luglio 2021 alle ore 02:00 , mentre si trovava alla guida di un monopattino di proprietà della piattaforma denominata “Bird”, percorrendo la via Papireto, giunto in prossimità dell'edificio del Tribunale, rovinava a terra a causa di una buca non visibile né segnalata da alcuna indicazione di pericolo. A causa della caduta l'attore riportava lesioni personali e per questo ricorreva alla cura dei sanitari dell' Ospedale “Buccheri La
Ferla” di Palermo ove gli veniva riscontrato “ Policontuso…. Trauma facciale post incidente stradale”. In ragione di quanto esposto in fatto, chiedeva, quindi, affermarsi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c. , in qualità di soggetto Controparte_1 responsabile della manutenzione del marciapiede , teatro dell'evento.
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta, che contestava nel Controparte_1
merito la domanda di parte attrice sia sotto il profilo dell'an che del qauntum ritenendo il sinistro non provato ed invocando, in subordine, l'applicazione ex art. 1227 cpc il concorso colposo del danneggiato;
contestava, in ogni caso, la custodia del luogo del sinistro sul presupposto che alla data dell'evento dedotto in causa non aveva l'effettiva detenzione e/o custodia delle strade urbane di Palermo, né, tanto meno, era il soggetto a cui era demandata la loro sorveglianza e manutenzione, essendo tale obbligo incombente interamente in capo alla in forza del contratto di servizio stipulato in Controparte_2
data 10 luglio 2020 e, per questo chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società dalla quale chiedeva di essere tenuta indenne in caso di un 'eventuale declaratoria di CP_2
responsabilità e conseguente condanna;
.
Autorizzata la chiamata si costituiva ritualmente la società , la quale resisteva alla CP_2 domanda di manleva formulata dal chiedendone il rigetto;
nel merito Controparte_1
contestava la domanda di parte attrice ritenendola infondata e non provata ed in subordine invocava il concorso di colpa della danneggiata.
pagina 3 di 13 Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali , prova testimoniali e l'espletamento di una ctu medica sulla persona dell'attrice , sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
Ciò premesso, nel merito, giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attoree ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del bene, nella specie il dissesto della strada di Via Papireto di Palermo.
E' ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligenteattività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”( in termini la massima della recentissima Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016,
5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
pagina 4 di 13 Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze, il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla CP_1
manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S..
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, nei confronti dell' Controparte_1
attore dei danni subiti.
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del pagina 5 di 13 danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
Il teste ha, infatti, riferito di essere presente sui luoghi al momento del sinistro e di avere assistito alla caduta , ed in particolare ha dichiarato di trovarsi “… dietro il con un Parte_1
altro monopattino ed indossavamo entrambi il caschetto di protezione , ho visto che il monopattino si ribaltava in avanti sulla strada dopo che la ruota anteriore si incastrava nella buca;
a causa della caduta il sbatteva il viso a terra ed ha perso entrambi gli incisivi e la bocca insanguinata;
Per_2 abbiamo chiamato la madre che è sopraggiunta e l'ha trasportato in ospedale …Non vi era luce era buio ovvero la luminosità era scarsissima . Non ricordo se il monopattino aveva il dispositivo di luminosità… Riconosco i luoghi nella foto che mi vengono esibite ed in particolare la ruota si è incastrata nella parte in cui c'e una disconnessione del manto stradale con la parte rattoppata”.
Il teste ha riconosciuto nelle foto esibite i luoghi del sinistro(cfr. compendio fotografico produzione attorea) nochè la parte del ddissesto ove si è incastrata la ruota .
Orbene, dall'esame delle riproduzioni fotografiche emerge la disomogeneità della pavimentazione stradale, caratterizzata da un rattoppo non omogeneo con il piano stradale, rendendo non agevole la percorribilità dello stesso.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
E, tuttavia, l' aveva la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza Pt_2 che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte
Cost. n. 156/1999) – di percepire in anticipo la presenza dell'insidia e di deviare la sua pagina 6 di 13 traiettoria : tenuto conto delle dimensioni del rattoppo , posto in un tratto di strada rettilineo
, che seppure poco illuminato, con una guida prudente si sarebbe potuto ridimensionare l'entita dei danni.
Sul punto, peraltro , anche la Suprema Corte si è più volte espressa sull'art 1227 cc “ un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” . Anche la Cassazione a Sez Unite ha aderito a quanto sopra riportato, tenuto conto che esso si appalesa più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione (art. 1175 c.c.) (Cass. S.U. n.
576 del 2008).
Già solo rapportando tale interpretazione del nesso causale da comportamento omissivo,, deve ritenersi che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza.
Sennonché vi è anche una più specifica ragione per ritenere che, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227 c.c., comma 1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti – eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'art. 40 c.p.c., comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto.
La colpa del danneggiato sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Ciò comporta che, ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1, sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Nè va trascurato il rilievo che la contraria tesi finirebbe per svuotare parzialmente di contenuto il principio di cui all'art.
pagina 7 di 13 1227 c.c., comma 1 (anche nell'ipotesi di causalità esclusiva) in tutti i casi di comportamento omissivo colposo del danneggiato, in quanto generalmente l'ordinamento non pone obblighi giuridici a carico di un soggetto per la tutela delle posizioni giuridiche di questi, mentre la regola di cui all'art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988).
Ne consegue che deve essere individuato un concorso di responsabilità dell'attore in ordine alla causazione dell'evento, che appare equo quantificare nella misura del 20%.
In parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il Controparte_1
(quale ente proprietario del bene demaniale) va quindi condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 80% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da questo giudice – ha accertato l'esistenza dell “avulsione dell'incisivo centrale sinistro dell'arcata dentaria superiore, (
2.1) e la frattura corono-radicolare dell'incisivo centrale superiore destro ( 1.1) , entrambi elementi dentari appartenente alla dentizione permanente con alta valenza estetica e funzionale ( guida incisiva , funzione fonetica).(vedi relazione di consulenza del dott. . Persona_3
Inoltre il c.t.u. ha ritenuto equo valutare la durata dell'invalidità temporanea parziale in giorni 7 al 75% , giorni 15 al 50% e gg 30 al 15% .
Quanto ai postumi invalidanti permanenti, diretta e sicura conseguenza delle lesioni traumatiche di cui sopra, il c.t.u. li ha valutati complessivamente nella misura massima del
1% , intesa come riduzione della integrità psico-fisica del soggetto in esame (danno biologico).
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del pagina 8 di 13 risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di pagina 9 di 13 Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 1983,75.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 1% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (25 anni) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 1533,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 1741,60 (comprensivo dell'incremento del 25% per sofferenza soggettiva), da moltiplicare per il grado di invalidità (1%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 25).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
pagina 10 di 13 Quanto ai danni da “Avulsione elemento dentario incisivo centrale superiore di sinistra (
2.1); - Frattura corono-radicolare elemento dentario incisivo centrale superiore destro ( 1.1) con necessità di avulsione”, il CTU in considerazione delle spese già sostenute per cure odontoistriche pari ad euro 6200,00, ritenute congrue , ha valutato che il sig. nell'arco della propria Parte_1
vita avrà la necessità di provvedere ad ulteriori cure odontoiatriche per il rifacimento delle protesi dentarie applicategli con un costo ulteriore previsto in € 10.600,00 ( diecimila seicento euro).
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 20.336,75, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (20%), ascende complessivamente ad euro 16.269,00.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 3.7.2021), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi pagina 11 di 13 tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
*** Cont Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal nei confronti della , CP_1
si osserva che gli accordi negoziali, esistenti al momento del sinistro fra la P.A. comunale e la Contr
, non pongono affatto, in capo a - in ordine all'assolvimento del servizio di CP_2 manutenzione stradale - una responsabilità permanente e totale , anzi nel nuovo contratto di Cont srvizio stipulato nel luglio 2020 alla è stato assegnato soltanto ilcompito del monitoraggio delle strade cittadine ed un obbligo di pronto imtervento [ cfr contratto di servizio del 10 luglio 2020 nella sezione “ altri servizi” lettera f) e g)]
Orbene, dalla lettura del citato contratto di servizio stipulato con la società CP_2 risulta evidente che a quest'ulima non è stato assegnato il compito di manutenzione ordinanria e straordinaria della rete viaria e/o pedonale cittadina, se non nei limiti di cui in precedenza indicati , ovvero di “ servizi di monirtoraggio della rete stradale cittadina e attività di pronto intervento per il ripristino di ineffficienze strutturali ppuntuali e circoscitte su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nel caso in cui sussista un pericolo immediato e /o potenziale pe rla incolumità pubblica…”.
.Ne consegue che soltanto un'eventuale inadempimento e/o omissione , da mancata attività di monitoraggio e/o mancato adempimento dell'attività pronto intervento , può essere riconducibile alla . CP_2
Nel caso in esame , il non ha in alcun modo provato che l'infortunio Controparte_1
oggetto di causa è connesso ad uno specifico inadempimento contrattuale di RAP afferente l'espletamento della suddetta attività, quale nella specie la mancata esecuzione del servizio di monitoraggio del luogo teatro del sinistro , né risulta essere stata effettuata una richiesta di intervento urgente della per ovviare al pericolo con riferimento alla buca per cui è CP_2 causa.
La domanda di manleva proposta dal nei confrotni della va Controparte_1 CP_2
quindi rigettata.
*** pagina 12 di 13 Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l' accoglimento della domanda dell'attrice - ritiene il Tribunale che le spese vanno poste a carico del e liquidate come Controparte_1
in dispositivo, in base ai parametri dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore del
“decisum”. Ai fini della liquidazione dei compensi i parametri introdotti dal D.M. 147/2022 orientano verso l'applicazione del coefficiente riduttivo del 30% ai valori medi previsti dalla tabella n. 2, per lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni decisorie affrontate.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto. CP_1
Contr Nel rapporto tra e vanno, invece, compensate. CP_1
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 24 novembre 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
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