Decreto cautelare 3 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02734/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01329/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione NN OU Ets, Associazione Fat Sounds Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Gianfranco Raimondo, Fabio Nappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo - Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’“VI pubblico per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti dall’art. 5 lett. a) della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, come modificato dall'art. 65 della legge regionale del 7 maggio 2015, n.9 - Istituzione del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS)”, allegato al D.A. n. 2760/S8 del 13.09.2024, pubblicato in data 13.09.2024, inerente all'accesso ai contributi in favore di associazioni concertistiche per le attività previste dall'art. 5, lett. a) della legge regionale n. 44/85, per l’anno 2024, nella parte in cui all’art. 5 (“Progetti ammissibili”), esclude, in violazione della predetta legge regionale, dai progetti ammissibili al finanziamento, le categorie della musica leggera e pop music, pur prevedendo una “ diversificata offerta culturale, che preveda concerti strumentali, vocali, con repertori che abbraccino diversi generi musicali (classica, classica contemporanea, d''avanguardia, jazz etc. ad esclusione della musica leggera e pop music) ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/2/2025 :
- delle note prot. n. 39010 e 39011 del 02/12/2024, notificate a mezzo PEC il 03.12.2024, dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, aventi ad oggetto “FURS 2024 – VI approvato con D.A. n. 2760 del 13.09.2024. L.R. 10 dicembre 1985 n. 44 e ss.mm.ii.”, e di tutto quanto in esse rilevato, nella parte in cui non ammette le istanze delle ricorrenti del 21.10.2024;
- del Decreto n. 4175/S8 del 5 dicembre 2024 di approvazione della graduatoria delle domande e dei relativi allegati A e B, nella parte in cui non è stata inserita - tra le domande finanziabili - in quanto ritenute non ammissibili - la domanda delle ricorrenti presentate in data 21.10.2024 (prot. n. 32910 e 32914).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo e di Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. OL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Decreto Assessoriale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 2760/S8 del 13.09.2024, la Regione Sicilia ha approvato l’avviso pubblico, annualità 2024, per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti dall’art. 5 lett. a) della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, come modificato dall'art. 65 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 - Istituzione del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS), inerente all'accesso ai contributi in favore di associazioni concertistiche per le attività previste dall'art. 5, lett. a) della legge regionale n. 44/85, per l’anno 2024.
In data 21.10.2024, l’Associazione NN OU ETS e l’Associazione FAT SOUNDS ETS, odierne ricorrenti, hanno presentato domanda al fine di accedere al contributo di cui all’avviso oggetto del ricorso.
Con note del 02/12/2024, il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell’omonimo Assessorato ha comunicato la non ammissibilità delle domande proposte, rilevando l’assenza del requisito di attività di genere sinfonico, lirico, cameristico e jazz di cui all’art. 1 della legge regionale n. 44/1985, finanziate dall’art. 5 lett. a). La stessa motivazione è stata poi recepita nell’All. B (“Associazioni concertistiche escluse”) del Decreto n. 4175/S8 del 5 dicembre 2024, ove l’esclusione delle associazioni ricorrenti è così motivata: “ attività musicale che non rientra tra le attività musicologiche e musicali, di genere sinfonico, lirico cameristico, jazz, previste dalla legge regionale 44/85, art. 1 e finanziate dall’art. 5 lett. a) ”.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio le Associazioni ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa adozione di misura cautelare, l’VI pubblico allegato al D.A. n. 2760/S8 del 13.09.2024, pubblicato in data 13.09.2024, inerente all'accesso ai contributi in favore di associazioni concertistiche per le attività previste dall'art. 5, lett. a) della legge regionale n. 44/85, per l’anno 2024, nella parte in cui all’art. 5 (“Progetti ammissibili”), esclude, in pretesa violazione della predetta legge regionale, dai progetti ammissibili al finanziamento, le categorie della musica leggera e pop music.
Contro i predetti atti hanno articolato i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione della Legge Regionale 10 dicembre 1985, n. 44, recante “Interventi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana” – Difetto assoluto di motivazione – Eccesso di potere per illogicità manifesta ;
2) Violazione e falsa applicazione della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, che istituisce il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS), e della legge 30 aprile 1985, n. 163, istitutiva del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) – Difetto assoluto di motivazione – Eccesso di potere per illogicità manifesta - Violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione ;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione; dell’art. 3 Legge n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione. Violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento dell’azione amministrativa.
Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per resistere al ricorso, del quale ha dedotto variamente l’infondatezza .
Con l’ordinanza n. 582/24 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare tanto sul fumus, rilevando che “ è conforme ai principi delineati dall’art. 1, l.r. 44/1985 la possibilità per l’Amministrazione regionale di finanziare uno o più dei generi ivi contemplati, tra i quali non sono in ogni caso menzionate espressamente la musica leggera e la pop music ” e che l’art. 5 dell’VI non configura una clausola immediatamente escludente, quanto sul periculum , visto che non era stato pronunciato al tempo un provvedimento di esclusione.
Con ricorso per motivi aggiunti, le associazioni ricorrenti hanno poi impugnato, sulla base del motivo di VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 44/1985 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 LEGGE 241/90 - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA CONTRADDITTORIETA’ :
− le note prot. n. 39010 e 39011 del 02/12/2024, notificate a mezzo PEC il 03.12.2024, dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, aventi ad oggetto “FURS 2024 – VI approvato con D.A. n. 2760 del 13.09.2024. L.R. 10 dicembre 1985 n. 44 e ss.mm.ii.”, e di tutto quanto in esse rilevato, nella parte in cui non ammettono nel piano di riparto le istanze delle ricorrenti del 21.10.2024;
− il Decreto n. 4175/S8 del 5 dicembre 2024 di approvazione della graduatoria delle domande e dei relativi allegati “A” e “B”, nella parte in cui non è stata inserita, tra le domande finanziabili - in quanto ritenute non ammissibili - le domande delle ricorrenti presentate in data 21.10.2024 (prot. n. 32910 e 32914).
All’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025, previo deposito di memoria conclusiva dell’Amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso, come successivamente integrato da motivi aggiunti, non è meritevole di accoglimento.
Col primo motivo del ricorso introduttivo, come recepito e ulteriormente sviluppato in seno al gravame per motivi aggiunti, viene dedotta l’illegittimità dell’VI pubblico nella parte in cui esclude, all’art. 5, la “ musica leggera e la pop music ” dal novero dei generi musicali finanziabili ai sensi dell'art. 5, lett. a) della legge regionale n. 44/85 (“associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale o locale”), per l’anno 2024.
A essere violato sarebbe in primo luogo l’art. 1 (“Princìpi della legge”), L.R. n. 44/1985, il quale dispone: “ La Regione siciliana considera le attività musicologiche e musicali, di genere sinfonico, lirico, cameristico, jazz, popolare e corale, un servizio di rilevante interesse culturale e sociale ”, nonché l’art. 5, comma 1, lett. a) che prevede come destinatari le “ associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale o locale ”, senza effettuare alcuna distinzione di genere (tra quelli indicati nell’art. 1).
Il motivo deve essere disatteso.
Come osservato in sede di sommaria delibazione cautelare, l’art. 1, l.r. 44/1985 si limita a individuare i generi musicali oggetto di particolare attenzione da parte dell’amministrazione regionale siciliana in quanto riconosciuti “ di rilevante interesse culturale e sociale ” e a tal fine autorizza l’Amministrazione regionale a finanziare uno o più dei generi ivi contemplati, senza tuttavia imporre il contestuale finanziamento di tutti i generi nell’ambito dello stesso VI pubblico.
Ne deriva che la scelta dell’Amministrazione regionale di riservare l’VI pubblico impugnato ai soli generi “ sinfonico, lirico, cameristico, jazz ” (art. 4), tenuto anche conto della possibilità di finanziare il genere “ popolare e corale ” nell’ambito di un diverso VI rivolto ai soggetti indicati dall’art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 44/1985, è conforme al generale impianto e ai principi di cui all’art. 1 della legge stessa.
A ogni modo, in disparte la considerazione testé effettuata, occorre ulteriormente osservare che la musica leggera e pop (oggetto di esplicita esclusione da parte dell’art. 5 dell’VI) e, a fortiori , la musica rock esulano dal novero dei generi finanziabili in base all’art. 1, l.r. 44/1985, sicché la loro mancata considerazione da parte dell’VI pubblico oggetto di impugnazione non può dirsi in alcun modo illegittima.
Invero, l’art. 1, l.r. 44/1985 menziona, accanto al “ genere sinfonico, lirico, cameristico, jazz ”, il genere “ popolare e corale ”, al quale l’art. 5, comma 1, lett. c) accosta altresì la “ danza folkloristica ”. Tale accostamento è sintomatico della volontà legislativa di promuovere la musica folk e la danza di tradizione e non consente, di conseguenza, di avvalorare interpretazioni estensive dell’espressione “ musica popolare ” atte a ricomprendere la “ pop music ” o la musica leggera in generale. Un simile risultato ermeneutico sarebbe infatti in contrasto con la ratio legis desunta dall’impianto sistematico della disciplina regionale esaminata e non è pertanto ammissibile.
La tesi contraria, sostenuta dalle odierne ricorrenti, non trova conforto neppure nella legge regionale del 7 maggio 2015 n. 9, che all'art. 65, comma 1 (della cui violazione ci si duole col secondo motivo di ricorso) istituisce il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS) e prevede che il Fondo sia finalizzato, senza distinzione di genere, a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza.
In contrario, il Collegio osserva che l’art. 65 l.r. n. 9/2015 non fa distinzione di generi musicali e artistici poiché la norma è volta unicamente a disciplinare l’istituzione e le modalità di finanziamento del predetto Fondo; tuttavia, la norma va poi coordinata con le diverse disposizioni di legge speciale sui contributi erogabili in relazione ai diversi ambiti di attività culturale. D’altronde, a interpretare come le ricorrenti la disposizione in esame, perderebbe di significato la stessa legge regionale n. 44/1985, che invece distingue chiaramente, in relazione alle sue specifiche finalità, tra i generi musicali ammissibili a contributo.
Non persuade neanche il terzo motivo di ricorso, col quale si sostiene che una eventuale deroga al divieto di discriminazione operata dall’VI per i soli generi pop e musica leggera non trovi alcun fondamento nella legge regionale o nazionale, né è giustificata dal ricorrere di oggettivi e ragionevoli motivi che possano spiegare la diversità di trattamento, di modo che la distinzione introdotta dall’VI si rivela non solo in contrasto con l’art. 3 Cost. e con la l.r. 44/1985, ma dà luogo al vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento.
In realtà, a parte il fatto che la predetta esclusione operata dall’VI si pone (come visto) in piena aderenza al dato normativo, non si può ritenere in via di principio irragionevole l’esclusione, dall’ambito del finanziamento regionale, della musica pop e leggera, ossia della musica più diffusa e commerciale, onde sovvenzionare generi meno conosciuti o più direttamente afferenti all’identità siciliana, come la musica folk del territorio insulare.
Infine, una diversa e più “inclusiva” interpretazione delle clausole dell’impugnato VI non potrebbe giustificarsi invocando il principio del favor partecipationis .
Nel caso di specie, la possibilità di includere i generi leggero, pop e rock è esclusa dal chiaro tenore testuale dell’art. 5 dell’VI (per quanto riguarda in particolare la musica leggera e pop) e dalla l.r. 44/1985, in applicazione della quale l’VI pubblico in oggetto è stato emanato, che non considera all’art. 1 tra i generi finanziabili neanche la musica rock e, come è noto, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, nell'interpretazione della disciplina di gara, è necessario preliminarmente privilegiare il significato letterale (secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ.), sicché, ove la clausola del bando, prevista a pena di esclusione, abbia un contenuto inequivoco, da un punto di vista letterale e logico, non è possibile fare riferimento al principio generale del favor partecipationis od all'interpretazione ragionevole della disposizione, dovendosi altresì escludere interpretazioni integrative contrarie al canone di buona fede interpretativa di cui all'art. 1366 cod. civ. (Consiglio di Stato sez. V, 20/06/2025, n. 5405).
Da ciò deriva altresì la legittimità dei provvedimenti di non ammissione a finanziamento delle istanze delle associazioni ricorrenti (oggetto di ricorso per motivi aggiunti), la relativa decisione di esclusione trovando fondamento in un VI pubblico immune da censura e nella legge regionale applicata dall’Amministrazione regionale procedente.
Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, in definitiva, deve essere rigettato, giacché infondato.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.
Condanna le associazioni ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente
OL LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL LO | TE CA |
IL SEGRETARIO