Art. 3. 1. Ai fini delle immissioni nei ruoli delle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni presso le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano gli assegnisti indicati all'articolo 1, sono per i predetti assegnisti indetti esami di idoneita' distintamente per ciascun settore di specializzazione interessato dai programmi di cui all'articolo 2.
2. Gli assegnisti sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica funzionale iniziale, cui e' equiparabile la posizione professionale che ha dato titolo all'assegno, con esclusione dei profili di ricercatore.
3. L'esame e' effettuato a cura delle amministrazioni di cui al comma 1 e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli di servizio acquisiti durante l'esecuzione del programma, nonche' in una prova scritta e pratica, integrata da un colloquio.
4. L'individuazione delle amministrazioni che devono provvedere all'espletamento degli esami di idoneita', con riferimento ai settori di specializzazione e al numero dei posti per i quali bandire gli esami, nonche' i livelli di equiparazione di cui al comma 2 sono determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro della sanita'.
Con il predetto decreto sono altresi' determinati i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' che devono conformarsi, tranne per quanto concerne l'eta', a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso al pubblico impiego.
5. La composizione delle commissioni di esame viene determinata dalle amministrazioni interessate con riferimento alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti per i concorsi alle qualifiche corrispondenti. I concorsi devono essere espletati entro novanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al comma 4.
6. Le amministrazioni presso le quali gli assegnisti hanno prestato servizio rilasciano a domanda una certificazione valutativa dello stesso, utilizzabile ai fini della partecipazione ad ogni tipo di concorso.
2. Gli assegnisti sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica funzionale iniziale, cui e' equiparabile la posizione professionale che ha dato titolo all'assegno, con esclusione dei profili di ricercatore.
3. L'esame e' effettuato a cura delle amministrazioni di cui al comma 1 e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli di servizio acquisiti durante l'esecuzione del programma, nonche' in una prova scritta e pratica, integrata da un colloquio.
4. L'individuazione delle amministrazioni che devono provvedere all'espletamento degli esami di idoneita', con riferimento ai settori di specializzazione e al numero dei posti per i quali bandire gli esami, nonche' i livelli di equiparazione di cui al comma 2 sono determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro della sanita'.
Con il predetto decreto sono altresi' determinati i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' che devono conformarsi, tranne per quanto concerne l'eta', a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso al pubblico impiego.
5. La composizione delle commissioni di esame viene determinata dalle amministrazioni interessate con riferimento alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti per i concorsi alle qualifiche corrispondenti. I concorsi devono essere espletati entro novanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al comma 4.
6. Le amministrazioni presso le quali gli assegnisti hanno prestato servizio rilasciano a domanda una certificazione valutativa dello stesso, utilizzabile ai fini della partecipazione ad ogni tipo di concorso.