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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/07/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1318 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(FRASCATI (RM) 01/04/1963, C.F. Parte_1 C.F._1
e
FRASCATI 07/07/1954, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CARLA GATTA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni di seguito riportate:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita RA alla via Telegono n. 24, resterà in uso al marito e la moglie se ne allontanerà entro 180 giorni dalla data di omologazione della separazione consensuale, asportando i suoi oggetti ed effetti personali;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a far data dal mese Parte_2 Parte_1 successivo all'allontanamento di quest'ultima dalla casa coniugale, un assegno per il di lei mantenimento dell'importo di € 250,00 mensili. Detto assegno, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui la moglie comunicherà il codice iban, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di aprile 2026».
- 1 - I coniugi hanno contratto matrimonio in RA il 28/10/1989; dall'unione coniugale sono nati due figli, il 21.10.1992 e il 21.09.1994. Per_1 Per_2
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, parte 1, atto n. 16).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 09/07/2025
Il Presidente est.
CC RA
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1318 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(FRASCATI (RM) 01/04/1963, C.F. Parte_1 C.F._1
e
FRASCATI 07/07/1954, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CARLA GATTA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni di seguito riportate:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita RA alla via Telegono n. 24, resterà in uso al marito e la moglie se ne allontanerà entro 180 giorni dalla data di omologazione della separazione consensuale, asportando i suoi oggetti ed effetti personali;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a far data dal mese Parte_2 Parte_1 successivo all'allontanamento di quest'ultima dalla casa coniugale, un assegno per il di lei mantenimento dell'importo di € 250,00 mensili. Detto assegno, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui la moglie comunicherà il codice iban, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di aprile 2026».
- 1 - I coniugi hanno contratto matrimonio in RA il 28/10/1989; dall'unione coniugale sono nati due figli, il 21.10.1992 e il 21.09.1994. Per_1 Per_2
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, parte 1, atto n. 16).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 09/07/2025
Il Presidente est.
CC RA
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