Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, deve ritenersi di carattere edificatorio del terreno che sia stato indicato come tale in un piano per gli insediamenti produttivi, senza che possa avere influenza che il piano particolareggiato ne abbia escluso la libera contrattazione tra privati, e che il Comune abbia eseguito opere di urbanizzazione, in quanto il valore del terreno va determinato con riferimento al tempo della pronuncia del decreto di esproprio, senza che si debba depurare l'incremento di valore del suolo verificatosi prima della pronuncia del decreto ablatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4473 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Presidente e Relatore -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MANZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANSOVINO 6, presso l'avvocato VERINO MARIO ETTORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO BULFONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LL TO, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO BELTRAME, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/97 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 17/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario VIGNALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo e l'assorbimento del primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1993, RE ER, comproprietario di un terreno di 2655 mq sito nel Comune di Manzano, convenne in giudizio il Comune stesso innanzi alla Corte d'appello di Trieste, opponendosi alla stima dell'indennità di esproprio relativa al predetto suolo, determinata ai sensi dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992, affermando, per quello che oggi interessa, che il suo valore di mercato non era inferiore a L.50.000= al mq. e che, quindi, era superiore a quello di L. 12.000 al mq. assunto dalla Commissione Provinciale di Udine. Sostenne, inoltre, che era erroneo il calcolo del reddito dominicale rivalutato. Sulla base di una consulenza tecnica, la Corte d'appello, con sentenza del 13 dicembre 1996-17 gennaio 1997, determinò le due componenti dell'indennità rispettivamente in L 35.000 al mq. il valore di mercato e in L 15 al mq. il reddito dominicale. Contro tale sentenza, il Comune di Manzano ha proposto ricorso per cassazione, basato su un solo motivo. Resiste l'ER con controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune lamenta l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia e l'erronea applicazione di norme di diritto. Rileva che nella specie non era stato;
applicato l'art 16 del 4.lgs 30 dicembre 1992 n.504, in forza del quale l'indennità di esproprio non può essere superiore al valore indicato dall'espropriato nell'ultima dichiarazione o denuncia relati .............................................................. MANCA PAGINA DALL'ORIGINALE
..................................................................... senza che possa avere influenza negativa la circostanza che il piano particolareggiato ne abbia escluso la libera contrattazione fra privati (v. Cass. 13250/91; Cass. 11811/90). Sulla base di tali principi, deve ritenersi irrilevante il fatto che le opere di urbanizzazione del suolo espropriato siano state eseguite dal Comune, in quanto il valore di un terreno, una volta che sia stata accertata la sua natura al tempo del suo inserimento nel piano, va determinato con riferimento al tempo della pronuncia del decreto di esproprio. Del resto, la norma di cui all'art.5 bis della legge n. 359 del 1992, pone come principale dei due valori concorrenti a formare la media per la determinazione dell'indennità, il valore di mercato rilevato in detto momento e non prevede che quello stesso fattore contabile debba essere depurato dell'incremento di valore del suolo verificatosi prima della pronuncia del decreto ablatorio. Contrasta, quindi, con questa previsione normativa la modalità di individuazione della componente "valore di mercato" suggerita dal ricorrente, il quale ritiene di doverla identificare non già, come prescrive la legge, nel mero valore di mercato del suolo (VM, nel calcolo esemplificato dal ricorrente), ma in quello dei suoli limitrofi già urbanizzati, depurato dai costi di urbanizzazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite sono a carico del soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive L. 2.125.000, di cui L.
2.000.000 di onorari. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1999.
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 1999
N.B. La pagina mancante non è stata reperita per decesso del relatore