Sentenza 12 luglio 2017
Massime • 1
Il giudice d'appello deve, seppur sinteticamente, rendere ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. di applicare una o più circostanze attenuanti, con la conseguenza che sussiste la legittimazione dell'imputato a ricorrere per cassazione, pur in assenza di specifica richiesta nel giudizio d'appello, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, nell'espletare l'intervento officioso, sia incorso in violazione di legge, ovvero nell'ipotesi di mancato esercizio di tale potere-dovere, a condizione, tuttavia, che dal ricorrente siano indicati gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente esercitarlo.
Commentari • 3
- 1. Art. 598 - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appellohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 597 - Cognizione del giudice di appellohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Atti sessuali con minore all'estero e frazionamento della testimonianza (Cass. 5413/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2017, n. 47828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47828 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2017 |
Testo completo
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