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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1970/2021 depositato il 23/08/2021
proposto da
Ministeri Tesoro - Dir. Prov.le Serv. Vari - Bari - Via Venti Settembre N. 97 00100 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bari - Via Melo 70121 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ministeri Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Piazza Colonna 00154 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bari - Via Melo 70121 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Giustizia Amministrativa Tar Puglia - Bari - Piazza Giuseppe Massari 70122 Bari BA
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bari - Via Melo 70121 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 01/02/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 133 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1970/2021 RGA il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari ha impugnato la sentenza n. 209/10/2021 della CTP di Bari, depositata il 01/02/2021, di accoglimento del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 300,00, oltre ad accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ricorso proposto dalla società contribuente Resistente_1
S.r.l., in proprio e quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Resistente_1 S.p.A., avverso l'invito al pagamento n. 133 – contributo unificato amministrativo 2019.
Nel merito, il TAR Puglia appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma della debenza del tributo con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni depositate il 14/04/2022, si è costituita in appello la società Resistente_1
S.r.l. eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame con consequenziale conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del difensore della contribuente dichiaratosi antistatario.
Con memoria illustrativa, in data 05/09/2025, la difesa della società contribuente ha insistito per il rigetto dell'appello proposto dal TAR Puglia Bari con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 17/09/2025, sentito il Relatore, e datosi atto della mancata comparizione sia del difensore della società contribuente che dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'appellante TAR Puglia Bari, la
Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In rito, va, innanzitutto, accolta l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze erroneamente intimato dalla società contribuente in quanto il titolare del rapporto d'imposta, relativamente al contributo unificato amministrativo de quo, è il TAR
Puglia – Bari che, pertanto, è l'unico organo legittimato a contraddire nel presente giudizio.
2) Nel merito, l'appello proposto dal TAR Puglia Bari è fondato.
L'art. 13, comma 6 bis, del DPR 30/5/2002 n. 115, stabilisce che: <ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove>>.
Orbene, anche se la dottrina ante codicem non era univoca, l'art. 42, 1° comma, c.p.a., stabilisce: <le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta via principale, a mezzo di ricorso incidentale. si propone nel termine sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del principale>>.
Orbene, alla luce di tale norma, non vi è dubbio che il ricorso incidentale contiene sempre una domanda giudiziale che, ancorchè accessoria rispetto al ricorso principale, non si risolve mai in una mera eccezione.
Del resto, anche nella controversia in esame, il ricorso incidentale, pur essendo finalizzato a far venir meno l'interesse ad agire del ricorrente principale, la neutralizzazione dell'avversa pretesa, che, in tal modo, era stata ottenuta, non avrebbe potuto conseguirsi se non mediante l'ampliamento dell'oggetto del giudizio in precedenza delimitato dal ricorrente principale. Ampliamento che si era sostanziato in una censura di difetto di istruttoria del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dal Consorzio_1 , procedimento erroneamente condotto dalla stazione appaltante. In altre parole, la controinteressata Resistente_1 S. r.l., con il ricorso incidentale, aveva impugnato l'atto di ammissione alla gara del Consorzio_1 che aveva proposto il ricorso principale, in tal modo, conseguendo l'obiettivo di far venir meno l'interesse ad agire del ricorrente principale.
Tale vicenda mette in luce la differenza fra il ricorso incidentale e la semplice memoria difensiva.
Nel processo amministrativo, la difesa del controinteressato può limitarsi ad eccepire il difetto di interesse ad agire della controparte, vale a dire del ricorrente principale, con semplice memoria.
Epperò se, per raggiungere tale scopo, è necessario allargare l'oggetto del giudizio, mediante la proposizione di nuove censure avverso lo stesso atto impugnato da controparte o mediante l'impugnativa di atti presupposti, o anche solo preparatori, quale è per l'appunto l'atto di ammissione alla gara del ricorrente principale, il controinteressato ha sempre la necessità di proporre il ricorso incidentale. Ricorso incidentale che non contiene una semplice eccezione, per la cui proposizione sarebbe stata sufficiente la presentazione di una memoria difensiva, ma costituisce, in ogni caso, una nuova domanda ancorchè strettamente accessoria rispetto al ricorso principale.
Orbene, il ricorso incidentale proposto dalla Resistente_1 S.r.l., contenendo una nuova domanda, è soggetto al pagamento del contributo unificato.
3) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dal TAR Puglia Bari è fondato e va, pertanto, accolto, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarare la debenza del contributo unificato in favore del TAR Puglia Bari.
4) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di prime cure, dichiara la debenza del contributo amministrativo unificato;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Bari il 5 novembre 2025, ai sensi dell'art. 35, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1970/2021 depositato il 23/08/2021
proposto da
Ministeri Tesoro - Dir. Prov.le Serv. Vari - Bari - Via Venti Settembre N. 97 00100 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bari - Via Melo 70121 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ministeri Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Piazza Colonna 00154 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bari - Via Melo 70121 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Giustizia Amministrativa Tar Puglia - Bari - Piazza Giuseppe Massari 70122 Bari BA
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bari - Via Melo 70121 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 01/02/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 133 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1970/2021 RGA il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari ha impugnato la sentenza n. 209/10/2021 della CTP di Bari, depositata il 01/02/2021, di accoglimento del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 300,00, oltre ad accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ricorso proposto dalla società contribuente Resistente_1
S.r.l., in proprio e quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Resistente_1 S.p.A., avverso l'invito al pagamento n. 133 – contributo unificato amministrativo 2019.
Nel merito, il TAR Puglia appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma della debenza del tributo con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni depositate il 14/04/2022, si è costituita in appello la società Resistente_1
S.r.l. eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame con consequenziale conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del difensore della contribuente dichiaratosi antistatario.
Con memoria illustrativa, in data 05/09/2025, la difesa della società contribuente ha insistito per il rigetto dell'appello proposto dal TAR Puglia Bari con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 17/09/2025, sentito il Relatore, e datosi atto della mancata comparizione sia del difensore della società contribuente che dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'appellante TAR Puglia Bari, la
Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In rito, va, innanzitutto, accolta l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze erroneamente intimato dalla società contribuente in quanto il titolare del rapporto d'imposta, relativamente al contributo unificato amministrativo de quo, è il TAR
Puglia – Bari che, pertanto, è l'unico organo legittimato a contraddire nel presente giudizio.
2) Nel merito, l'appello proposto dal TAR Puglia Bari è fondato.
L'art. 13, comma 6 bis, del DPR 30/5/2002 n. 115, stabilisce che: <ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove>>.
Orbene, anche se la dottrina ante codicem non era univoca, l'art. 42, 1° comma, c.p.a., stabilisce: <le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta via principale, a mezzo di ricorso incidentale. si propone nel termine sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del principale>>.
Orbene, alla luce di tale norma, non vi è dubbio che il ricorso incidentale contiene sempre una domanda giudiziale che, ancorchè accessoria rispetto al ricorso principale, non si risolve mai in una mera eccezione.
Del resto, anche nella controversia in esame, il ricorso incidentale, pur essendo finalizzato a far venir meno l'interesse ad agire del ricorrente principale, la neutralizzazione dell'avversa pretesa, che, in tal modo, era stata ottenuta, non avrebbe potuto conseguirsi se non mediante l'ampliamento dell'oggetto del giudizio in precedenza delimitato dal ricorrente principale. Ampliamento che si era sostanziato in una censura di difetto di istruttoria del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dal Consorzio_1 , procedimento erroneamente condotto dalla stazione appaltante. In altre parole, la controinteressata Resistente_1 S. r.l., con il ricorso incidentale, aveva impugnato l'atto di ammissione alla gara del Consorzio_1 che aveva proposto il ricorso principale, in tal modo, conseguendo l'obiettivo di far venir meno l'interesse ad agire del ricorrente principale.
Tale vicenda mette in luce la differenza fra il ricorso incidentale e la semplice memoria difensiva.
Nel processo amministrativo, la difesa del controinteressato può limitarsi ad eccepire il difetto di interesse ad agire della controparte, vale a dire del ricorrente principale, con semplice memoria.
Epperò se, per raggiungere tale scopo, è necessario allargare l'oggetto del giudizio, mediante la proposizione di nuove censure avverso lo stesso atto impugnato da controparte o mediante l'impugnativa di atti presupposti, o anche solo preparatori, quale è per l'appunto l'atto di ammissione alla gara del ricorrente principale, il controinteressato ha sempre la necessità di proporre il ricorso incidentale. Ricorso incidentale che non contiene una semplice eccezione, per la cui proposizione sarebbe stata sufficiente la presentazione di una memoria difensiva, ma costituisce, in ogni caso, una nuova domanda ancorchè strettamente accessoria rispetto al ricorso principale.
Orbene, il ricorso incidentale proposto dalla Resistente_1 S.r.l., contenendo una nuova domanda, è soggetto al pagamento del contributo unificato.
3) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dal TAR Puglia Bari è fondato e va, pertanto, accolto, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarare la debenza del contributo unificato in favore del TAR Puglia Bari.
4) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di prime cure, dichiara la debenza del contributo amministrativo unificato;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Bari il 5 novembre 2025, ai sensi dell'art. 35, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.