Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 169
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Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Fondatezza dell'appello nel merito

    Il ricorso incidentale, ancorché accessorio al ricorso principale, costituisce una nuova domanda e non una mera eccezione, pertanto è soggetto al pagamento del contributo unificato.

  • Accolto
    Accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze

    La legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze è esclusa in quanto il TAR Puglia - Bari è l'unico organo titolare del rapporto d'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 169
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 169
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo