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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1879/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Eboli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica In Destra Del Fiume Sele - 80000590655
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: CE L'OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE, INSISTE PER LA
PRESCRIZIONE DELLE STESSE SOTTESE ALL'INTIMAZIONE E CHIEDE LO STRALCIO DELLE
RELATE E DELLE CARTELLE DEPOSITATE IN FOTOCOPIA E NON IN ORIGINALE.
SI SOTTOLINEA CHE è STATA PRESENTATA ISTANZA DI GRATUITO PATROCINIO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTANO E SI OPPONGONO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 impugnava l'INTIMAZONE DI PAGAMENTO indicata in epigrafe notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 16-01-2025 e fondata sull'omesso pagamento di 14 cartelle di pagamento e di 2 avvisi di accertamento in essa riportati per la somma totale di euro 7882,52, eccependonone la nullità in ragione dei seguenti motivi così riassunti:
1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) omessa motivazione dei calcoli degli interessi;
3) prescrizione e decadenza dalla ricossione dei crediti oggetto degli atti sottostanti.
Il ricorso veniva notificato al comune di Eboli che non si costituiva, nonché all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, all'Agenzia delle Entrate di Salerno, di Eboli e di Pescara, nonché al Consorzio di Bonifica in
Destra del Fiume Sele che si costituivano eccependo l'infondatezza del ricorso per le motivazioni esposte nei relativi atti di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la Corte , valutati gli atti e le argomentazioni prodotti dalle parti, preliminarmente osserva che la cartella di pagamento sottostante n. 10020190001509750000 riguarda crediti non tributari, atteso che con essa si chiede il pagamento di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada e, pertanto, così come si deduce dalle finali richieste del ricorso, la stessa non è stata impugnata dal ricorrente in quanto la relativa giurisdizione non appartiene, come disposto dall'art. 2 del D.lgs n. 546/1992 , a questa
Corte, trattandosi di crediti inequivocabilmente di natura non tributaria e di conseguenza di competenza del giudice civile ordinario, in particolare del giudice di pace.
Ciò premesso, la Corte , valutati gli atti e le argomentazioni prodotti dalle parti, preliminarmente ribadisce di condividere il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
10012/2021 che qualora l'atto notificato a mezzo servizio postale secondo la legge n.890/1982 non venga consegnato al destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.) da parte del destinatario, non essendo sufficiente a tal fine solo la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata.
Detto principio di diritto è stato ampiamente condiviso dalla giurisprudenza più recente sia di merito che di legittimità così come dimostra l'ordinanza n. 26957/2024 del 17-10-2024 della Corte di Cassazione in cui, condividendo il predetto principio di diritto , ha affermano che in caso di assenza temporanea del destinatario il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito(CAD), non essendo sufficiente a tal fine la sola prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, trattandosi di un requisito indispensabile per la regolarità della notifica in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/1992 diretta a garantire il diritto di difesa ed un giusto processo.
Alla luce del predetto condiviso principio di diritto questa Corte ritiene nulle le notifiche delle seguenti cartelle di pagamento n.ri 10020140009523113000;
10020190034577321000,
10020170009741507000
10020190036860669000,
10020210007024215000,
10020220007430259000,
nonché dell'avviso di accertamento n. 250TEMN000362
in quanto, pur avvenute mediante deposito presso la Casa Comunale di Eboli, non sono stati prodotti in giudizio i relativi avvisi di ricevimento delle raccomandate c.d. CAD ( comunicazione di avvenuto deposito ) che informavano il destinatario dell'avvenuto deposito presso la casa Comunale o l'Ufficio postale competenti dei plichi postali utilizzati per la notifica, così come dispone il comma . 2, dell'art. 8, L. 890/1982.
La Corte ritiene nulla anche la notifica della cartella n. 10020210014560851000, in quanto dagli atti non risulta dagli atti che l'ufficiale postale, pur avendo attestato l'irreperibilità del destinatario, abbia depositato presso la Casa Comunale la relativa lettera raccomandata usata per la notifica.
Pertanto, i predetti atti sono affetti da nullità che travolge anche, anche se solo parzialmente, l'atto conseguenziale impugnato.
Per quanto riguarda la notifica delle rimanenti cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento n.
250TEMN000844 esse risultano essere state eseguite in modo conforme alle relative modalità previste per legge.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente , questa Corte osserva che i tributi oggetto delle cartelle di pagamento non travolte dalla nullità delle relative notifiche non sono prescritti, atteso che il decorso della relativa prescrizione non si è concluso essendo decennale e la loro regolare notifica, essendo avvenua a meno di 10 anni da quella dell'atto impugnato, ne ha interrotto il decorso. Ed infatti, cosi come la Corte di Cassazione ha più volte affermato e ribadito anche nella sentenza a Sezioni Unite n. 23397/16,
i crediti erariali si prescrivono in 10 anni, trattandosi di pretesa tributaria autonoma rispetto ai singoli periodi di imposta, derivando il debito anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi, mentre il termine di prescrizione dei tributi locali, trattandosi di obbligazioni periodiche,
è da ritenersi quinquennale in ragione di quanto disposto dall'art. 2948 cc, ovvero che il tributo va richiesto entro il quinto anno da quello in cui è dovuto. A ciò devesi aggiungere che la Corte di Cassazione ha anche ribadito in detta sentenza che la scadenza del termine perentorio per proporre impugnazione avverso l'atto presupposto, così come avvenuto nel caso di specie, determina solo la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione ovvero produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cristallizzazione del termine originario di prescrizione del tributo che continua a decorrere anche dopo la notifica dell'atto interruttivo della prescrizione e senza che detto termine, se inferiore a quello decennale, si converti in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953 cc, non potendosi equiparare la definitività della cartella esattoriale ad un titolo giudiziale divenuto definitivo all'esito del quale, invece, anche il termine originario di prescrizione inferiore diventa decennale.
Alla luce delle predette considerazioni devesi ritenere decennale anche il decorso della prescrizione dei contrtributi consortili dovuti al Consorzio di Bonifica in Destra Sele, atteso che essi sono , come hanno affermato le SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1549/2921, equiparabili ai tributi erariali sotto il ptofilo della loro imposizione ed esenzione, atteso che il loro ammontare deve essere determinato anno per anno in relazione ad una nuova ed autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi. Uguale principio di diritto è stato affermato successivamente anche dalla Corte di Cassazione-
Sezione 6 nell'ordinanza n. 131139/2022.
Sempre in rlazione agli atti presupposti notificati correttamente al ricorrente questa Corte ritiene infondata l'eccezione da quest'ultimo avanzata circa la mancanza di motivazione nell'atto impugnato riguardo alle modalità di calcolo degli interessi, atteso che i presupposti di fatto e le relative ragioni guridiche di detto calcolo sono previsti per legge e, pertanto, la loro decorrenza ,la loro scadenza ed il tasso annuo è noto e conoscibile dal contribuente senza bisogno di indicarli dettagliatamente nel provvedimento di riscossione.
In ogni caso l'eccezione è nel caso di specie generica in quanto non indica specfici errori di calcolo o violazioni di legge nelle modalità del loro calcolo.
Inammissibile è infine l'ultima eccezione di decadenza dalla riscossine dei tributi oggetto degli atti presupposti validamente notificati, atteso che essa andava avanzata impugnado detti atti entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla loro notifica , così come prescrtto dall'art. 21 del D.lgs n. 546/1992. Pertanto la Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alle precedenti considerazioni e compensa di conseguenza le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio fra le parti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1879/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Eboli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica In Destra Del Fiume Sele - 80000590655
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013955579000 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: CE L'OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE, INSISTE PER LA
PRESCRIZIONE DELLE STESSE SOTTESE ALL'INTIMAZIONE E CHIEDE LO STRALCIO DELLE
RELATE E DELLE CARTELLE DEPOSITATE IN FOTOCOPIA E NON IN ORIGINALE.
SI SOTTOLINEA CHE è STATA PRESENTATA ISTANZA DI GRATUITO PATROCINIO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTANO E SI OPPONGONO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 impugnava l'INTIMAZONE DI PAGAMENTO indicata in epigrafe notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 16-01-2025 e fondata sull'omesso pagamento di 14 cartelle di pagamento e di 2 avvisi di accertamento in essa riportati per la somma totale di euro 7882,52, eccependonone la nullità in ragione dei seguenti motivi così riassunti:
1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) omessa motivazione dei calcoli degli interessi;
3) prescrizione e decadenza dalla ricossione dei crediti oggetto degli atti sottostanti.
Il ricorso veniva notificato al comune di Eboli che non si costituiva, nonché all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, all'Agenzia delle Entrate di Salerno, di Eboli e di Pescara, nonché al Consorzio di Bonifica in
Destra del Fiume Sele che si costituivano eccependo l'infondatezza del ricorso per le motivazioni esposte nei relativi atti di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la Corte , valutati gli atti e le argomentazioni prodotti dalle parti, preliminarmente osserva che la cartella di pagamento sottostante n. 10020190001509750000 riguarda crediti non tributari, atteso che con essa si chiede il pagamento di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada e, pertanto, così come si deduce dalle finali richieste del ricorso, la stessa non è stata impugnata dal ricorrente in quanto la relativa giurisdizione non appartiene, come disposto dall'art. 2 del D.lgs n. 546/1992 , a questa
Corte, trattandosi di crediti inequivocabilmente di natura non tributaria e di conseguenza di competenza del giudice civile ordinario, in particolare del giudice di pace.
Ciò premesso, la Corte , valutati gli atti e le argomentazioni prodotti dalle parti, preliminarmente ribadisce di condividere il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
10012/2021 che qualora l'atto notificato a mezzo servizio postale secondo la legge n.890/1982 non venga consegnato al destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.) da parte del destinatario, non essendo sufficiente a tal fine solo la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata.
Detto principio di diritto è stato ampiamente condiviso dalla giurisprudenza più recente sia di merito che di legittimità così come dimostra l'ordinanza n. 26957/2024 del 17-10-2024 della Corte di Cassazione in cui, condividendo il predetto principio di diritto , ha affermano che in caso di assenza temporanea del destinatario il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito(CAD), non essendo sufficiente a tal fine la sola prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, trattandosi di un requisito indispensabile per la regolarità della notifica in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/1992 diretta a garantire il diritto di difesa ed un giusto processo.
Alla luce del predetto condiviso principio di diritto questa Corte ritiene nulle le notifiche delle seguenti cartelle di pagamento n.ri 10020140009523113000;
10020190034577321000,
10020170009741507000
10020190036860669000,
10020210007024215000,
10020220007430259000,
nonché dell'avviso di accertamento n. 250TEMN000362
in quanto, pur avvenute mediante deposito presso la Casa Comunale di Eboli, non sono stati prodotti in giudizio i relativi avvisi di ricevimento delle raccomandate c.d. CAD ( comunicazione di avvenuto deposito ) che informavano il destinatario dell'avvenuto deposito presso la casa Comunale o l'Ufficio postale competenti dei plichi postali utilizzati per la notifica, così come dispone il comma . 2, dell'art. 8, L. 890/1982.
La Corte ritiene nulla anche la notifica della cartella n. 10020210014560851000, in quanto dagli atti non risulta dagli atti che l'ufficiale postale, pur avendo attestato l'irreperibilità del destinatario, abbia depositato presso la Casa Comunale la relativa lettera raccomandata usata per la notifica.
Pertanto, i predetti atti sono affetti da nullità che travolge anche, anche se solo parzialmente, l'atto conseguenziale impugnato.
Per quanto riguarda la notifica delle rimanenti cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento n.
250TEMN000844 esse risultano essere state eseguite in modo conforme alle relative modalità previste per legge.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente , questa Corte osserva che i tributi oggetto delle cartelle di pagamento non travolte dalla nullità delle relative notifiche non sono prescritti, atteso che il decorso della relativa prescrizione non si è concluso essendo decennale e la loro regolare notifica, essendo avvenua a meno di 10 anni da quella dell'atto impugnato, ne ha interrotto il decorso. Ed infatti, cosi come la Corte di Cassazione ha più volte affermato e ribadito anche nella sentenza a Sezioni Unite n. 23397/16,
i crediti erariali si prescrivono in 10 anni, trattandosi di pretesa tributaria autonoma rispetto ai singoli periodi di imposta, derivando il debito anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi, mentre il termine di prescrizione dei tributi locali, trattandosi di obbligazioni periodiche,
è da ritenersi quinquennale in ragione di quanto disposto dall'art. 2948 cc, ovvero che il tributo va richiesto entro il quinto anno da quello in cui è dovuto. A ciò devesi aggiungere che la Corte di Cassazione ha anche ribadito in detta sentenza che la scadenza del termine perentorio per proporre impugnazione avverso l'atto presupposto, così come avvenuto nel caso di specie, determina solo la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione ovvero produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cristallizzazione del termine originario di prescrizione del tributo che continua a decorrere anche dopo la notifica dell'atto interruttivo della prescrizione e senza che detto termine, se inferiore a quello decennale, si converti in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953 cc, non potendosi equiparare la definitività della cartella esattoriale ad un titolo giudiziale divenuto definitivo all'esito del quale, invece, anche il termine originario di prescrizione inferiore diventa decennale.
Alla luce delle predette considerazioni devesi ritenere decennale anche il decorso della prescrizione dei contrtributi consortili dovuti al Consorzio di Bonifica in Destra Sele, atteso che essi sono , come hanno affermato le SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1549/2921, equiparabili ai tributi erariali sotto il ptofilo della loro imposizione ed esenzione, atteso che il loro ammontare deve essere determinato anno per anno in relazione ad una nuova ed autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi. Uguale principio di diritto è stato affermato successivamente anche dalla Corte di Cassazione-
Sezione 6 nell'ordinanza n. 131139/2022.
Sempre in rlazione agli atti presupposti notificati correttamente al ricorrente questa Corte ritiene infondata l'eccezione da quest'ultimo avanzata circa la mancanza di motivazione nell'atto impugnato riguardo alle modalità di calcolo degli interessi, atteso che i presupposti di fatto e le relative ragioni guridiche di detto calcolo sono previsti per legge e, pertanto, la loro decorrenza ,la loro scadenza ed il tasso annuo è noto e conoscibile dal contribuente senza bisogno di indicarli dettagliatamente nel provvedimento di riscossione.
In ogni caso l'eccezione è nel caso di specie generica in quanto non indica specfici errori di calcolo o violazioni di legge nelle modalità del loro calcolo.
Inammissibile è infine l'ultima eccezione di decadenza dalla riscossine dei tributi oggetto degli atti presupposti validamente notificati, atteso che essa andava avanzata impugnado detti atti entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla loro notifica , così come prescrtto dall'art. 21 del D.lgs n. 546/1992. Pertanto la Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alle precedenti considerazioni e compensa di conseguenza le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio fra le parti.