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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BRAMANTE GIANCARLO, Presidente
MISERI CARLO, OR
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trieste - Largo Panfili 1 34132 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso uadm.friuliveneziagiulia1@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 29112 /RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conclusioni come in ricorso Resistente: conclusioni come in atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 08/11/2024 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli D.T.III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio delle Dogane di Trieste (d'ora in poi anche solo ADM), notificava all'impresa individuale Società_1 di Nominativo_1 ed alla società Ricorrente_1 s.r.l. l'atto di irrogazione immediata delle sanzioni ex art. 17 D.Lgs n.472/1997 prot. 29112/RU , contestualmente all'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot.
n.29107/RU emesso dal medesimo ufficio avente ad oggetto la dichiarazione di importazione di cascami di tabacco di origine Pakistan da parte della predetta ditta Società_1 di Nominativo_1 , con dichiarante doganale in rappresentanza indiretta la società Ricorrente_1 s.r.l.
L'irrogazione della sanzione era motivata mediante rinvio al processo verbale di constatazione prot. n.24216/
RU del 19/09/2024 ed al conseguente avviso di accertamento suppletivo e di rettifica suindicato, con cui era stata riscontrata l'errata classificazione della merce importata, integrante la violazione di cui all'art.303, comma 3, lettera e), del DPR n.43/1973, per cui veniva irrogata la sanzione amministrativa ivi prevista, determinata nella misura minima di € 30.000.
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto di irrogazione delle sanzioni formulando i seguenti motivi: In via preliminare, carenza di legittimazione passiva della ricorrente ai fini Iva, insussistenza dell'obbligazione solidale in capo alla ricorrente, illegittimità dell'atto presupposto;
Nel merito, illegittimità dell'irrogazione della sanzione per violazione dell'art.3 D.Lgs 472/1997; violazione dell'art.9 comma 3 undecies D.L. n.16/2012 convertito con mod. in Legge n.44/20121 che ha introdotto il comma 1 bis dell'art.17 D.Lgs 472/1997; manifesta incostituzionalità della norma di cui all'art.303, comma 3, TULD e contrarietà al diritto dell'unione europea;
vizi propri degli atti presupposti, per carenza di legittimazione passiva ai fini Iva, violazione dell'art.79 comma 3 lett.b del regolamento UE n.952/2013, errata e carente motivazione;
responsabiliotà aggravata dell'Ufficio per lite temeraria.
Sulla base dei motivi esposti la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: in via preliminare a) accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Ricorrente_1 ai fini dell'IVA per i motivi suesposti;
nel merito b) annullare, dichiarare nullo o, comunque, illegittimo l'atto di irrogazione sanzioni indicato in epigrafe, ed ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, per i motivi di cui al presente ricorso e per gli eventuali motivi aggiunti;
in via istruttoria c) acquisire i documenti di cui al presente ricorso e quelli che saranno eventualmente prodotti venti giorni prima dell'udienza di discussione;
d) disporre la prova testimoniale scritta ex art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera
“c)” della Legge 31 agosto 2022 n. 130) sulle circostanze articolate nella parte in FATTO del presente ricorso, espunte eventuali valutazioni non demandabili ai testi e premessa ad ognuno la locuzione “Vero che”; in ogni caso e) condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Trieste, in persona del Direttore pro-tempore, alla restituzione alla ricorrente di tutto quanto quest'ultima fosse costretta a pagare in corso di causa senza che ciò costituisca acquiescenza, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi previsti dalla legge fiscale, dalla data del pagamento alla restituzione effettiva;
f) accertare la sussistenza della responsabilità aggravata dell'Agenzia delle Dogane per l'infondata azione recuperatoria intrapresa nei confronti della ricorrente, e per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Trieste, alla refusione totale delle spese di lite del presente giudizio in favore della ricorrente, determinate in base ai parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014 con la maggiorazione di 1/3 ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DM citato stante l'evidenza delle ragioni dell'appellata e la maggiorazione per il combinato disposto di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/92 e 96 c.p.c., oltre a spese forfetarie 15%, rimborso contributo unificato di primo grado, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
distrazione delle spese g) i difensori chiedono sin d'ora – ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – sia disposta in loro favore la distrazione integrale delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'ADM contestando tutti i motivi di ricorso siccome infondati. In particolare, l'Ufficio confermava la responsabilità della società ricorrente per l'Iva dovuta, considerata la sua figura di dichiarante in dogana;
ribadiva la legittimità dell'irrogazione della sanzione, in quanto collegata al tributo accertato;
sosteneva la motivazione dell'avviso di accertamento;
sottolineava l'autonomia esistente tra il procedimento di irrogazione della sanzione ed il procedimento di accertamento del tributo;
sosteneva la sussistenza della responsabilità della società per la violazione contestata, considerata la diligenza dovuta quale operatore professionale. L'ADM rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trieste, contrariis reiectis: In via principale nel merito: Respingere il ricorso proposto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'atto impugnato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La difesa ricorrente depositava memoria illustrativa in data 27/11/2025, producendo sentenza n.92/2025 di questa Corte di Giustiza Tributaria che, accogliendo il ricorso proposto dalla stessa società contro l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. 29107/RU riguardante la violazione oggetto di sanzione, aveva annullato l'atto impugnato.
Il ricorso veniva discusso all'udienza dell'11/12/2025 ed all'esito le parti confermavano le conclusioni formulate negli atti introduttivi. La Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, in conseguenza dell'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica che costituisce il presupposto dell'atto di irrogazione delle sanzioni qui impugnato.
Come sopra riferito, con sentenza n.92/2025 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, Sezione I, nel giudizio sub rgr 336/2024 promosso dalla medesima società Ricorrente_1 s. r.l. contro l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot.29107/RU nonchè contro il processo verbale di constatazione prot.24216/RU dd.19/09/2024 prodromico all'avviso di accertamento, è stato disposto l'annullamento degli atti impugnati. La decisione si fonda sulla ritenuta esistenza dell'esimente di cui all'art.220, comma 2, lett.b del C.D.C., per cui la società ricorrente è stata considerata esente da responsabilità.
L'annullamento degli atti fondanti l'irrogazione della sanzione qui in contestazione determina necessariamente l'annullamento dell'atto di irrogazione della sanzione, perchè sono venuti meno i presupposti della violazione sanzionata. L'atto di irrogazione della sanzione si basa, quanto alla sua motivazione ed al merito, sull'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica che contestava la difformità della dichiarazione doganale rispetto alla corretta classificazione della merce importata, per cui era stata ritenuta responsabile anche la società Ricorrente_1 s.r.l. quale dichiarante in dogana. Essendo venuto meno l'accertamento di tale responsabilità, non può che decadere anche la sanzione irrogata.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere accolto, con l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non si ravvisa la responsabilità aggravata di cui all'art.96 c.p.c., vista la non definitività dell'annullamento degli atti prodromici. Non può essere disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, in difetto di dichiarazione della mancata riscossione degli onorari e dell'avvenuta anticipazione delle spese.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e condanna Parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00 più accessori, come per Legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BRAMANTE GIANCARLO, Presidente
MISERI CARLO, OR
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trieste - Largo Panfili 1 34132 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso uadm.friuliveneziagiulia1@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 29112 /RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conclusioni come in ricorso Resistente: conclusioni come in atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 08/11/2024 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli D.T.III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio delle Dogane di Trieste (d'ora in poi anche solo ADM), notificava all'impresa individuale Società_1 di Nominativo_1 ed alla società Ricorrente_1 s.r.l. l'atto di irrogazione immediata delle sanzioni ex art. 17 D.Lgs n.472/1997 prot. 29112/RU , contestualmente all'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot.
n.29107/RU emesso dal medesimo ufficio avente ad oggetto la dichiarazione di importazione di cascami di tabacco di origine Pakistan da parte della predetta ditta Società_1 di Nominativo_1 , con dichiarante doganale in rappresentanza indiretta la società Ricorrente_1 s.r.l.
L'irrogazione della sanzione era motivata mediante rinvio al processo verbale di constatazione prot. n.24216/
RU del 19/09/2024 ed al conseguente avviso di accertamento suppletivo e di rettifica suindicato, con cui era stata riscontrata l'errata classificazione della merce importata, integrante la violazione di cui all'art.303, comma 3, lettera e), del DPR n.43/1973, per cui veniva irrogata la sanzione amministrativa ivi prevista, determinata nella misura minima di € 30.000.
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto di irrogazione delle sanzioni formulando i seguenti motivi: In via preliminare, carenza di legittimazione passiva della ricorrente ai fini Iva, insussistenza dell'obbligazione solidale in capo alla ricorrente, illegittimità dell'atto presupposto;
Nel merito, illegittimità dell'irrogazione della sanzione per violazione dell'art.3 D.Lgs 472/1997; violazione dell'art.9 comma 3 undecies D.L. n.16/2012 convertito con mod. in Legge n.44/20121 che ha introdotto il comma 1 bis dell'art.17 D.Lgs 472/1997; manifesta incostituzionalità della norma di cui all'art.303, comma 3, TULD e contrarietà al diritto dell'unione europea;
vizi propri degli atti presupposti, per carenza di legittimazione passiva ai fini Iva, violazione dell'art.79 comma 3 lett.b del regolamento UE n.952/2013, errata e carente motivazione;
responsabiliotà aggravata dell'Ufficio per lite temeraria.
Sulla base dei motivi esposti la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: in via preliminare a) accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Ricorrente_1 ai fini dell'IVA per i motivi suesposti;
nel merito b) annullare, dichiarare nullo o, comunque, illegittimo l'atto di irrogazione sanzioni indicato in epigrafe, ed ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, per i motivi di cui al presente ricorso e per gli eventuali motivi aggiunti;
in via istruttoria c) acquisire i documenti di cui al presente ricorso e quelli che saranno eventualmente prodotti venti giorni prima dell'udienza di discussione;
d) disporre la prova testimoniale scritta ex art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera
“c)” della Legge 31 agosto 2022 n. 130) sulle circostanze articolate nella parte in FATTO del presente ricorso, espunte eventuali valutazioni non demandabili ai testi e premessa ad ognuno la locuzione “Vero che”; in ogni caso e) condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Trieste, in persona del Direttore pro-tempore, alla restituzione alla ricorrente di tutto quanto quest'ultima fosse costretta a pagare in corso di causa senza che ciò costituisca acquiescenza, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi previsti dalla legge fiscale, dalla data del pagamento alla restituzione effettiva;
f) accertare la sussistenza della responsabilità aggravata dell'Agenzia delle Dogane per l'infondata azione recuperatoria intrapresa nei confronti della ricorrente, e per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Trieste, alla refusione totale delle spese di lite del presente giudizio in favore della ricorrente, determinate in base ai parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014 con la maggiorazione di 1/3 ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DM citato stante l'evidenza delle ragioni dell'appellata e la maggiorazione per il combinato disposto di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/92 e 96 c.p.c., oltre a spese forfetarie 15%, rimborso contributo unificato di primo grado, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
distrazione delle spese g) i difensori chiedono sin d'ora – ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – sia disposta in loro favore la distrazione integrale delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'ADM contestando tutti i motivi di ricorso siccome infondati. In particolare, l'Ufficio confermava la responsabilità della società ricorrente per l'Iva dovuta, considerata la sua figura di dichiarante in dogana;
ribadiva la legittimità dell'irrogazione della sanzione, in quanto collegata al tributo accertato;
sosteneva la motivazione dell'avviso di accertamento;
sottolineava l'autonomia esistente tra il procedimento di irrogazione della sanzione ed il procedimento di accertamento del tributo;
sosteneva la sussistenza della responsabilità della società per la violazione contestata, considerata la diligenza dovuta quale operatore professionale. L'ADM rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trieste, contrariis reiectis: In via principale nel merito: Respingere il ricorso proposto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'atto impugnato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La difesa ricorrente depositava memoria illustrativa in data 27/11/2025, producendo sentenza n.92/2025 di questa Corte di Giustiza Tributaria che, accogliendo il ricorso proposto dalla stessa società contro l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. 29107/RU riguardante la violazione oggetto di sanzione, aveva annullato l'atto impugnato.
Il ricorso veniva discusso all'udienza dell'11/12/2025 ed all'esito le parti confermavano le conclusioni formulate negli atti introduttivi. La Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, in conseguenza dell'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica che costituisce il presupposto dell'atto di irrogazione delle sanzioni qui impugnato.
Come sopra riferito, con sentenza n.92/2025 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, Sezione I, nel giudizio sub rgr 336/2024 promosso dalla medesima società Ricorrente_1 s. r.l. contro l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot.29107/RU nonchè contro il processo verbale di constatazione prot.24216/RU dd.19/09/2024 prodromico all'avviso di accertamento, è stato disposto l'annullamento degli atti impugnati. La decisione si fonda sulla ritenuta esistenza dell'esimente di cui all'art.220, comma 2, lett.b del C.D.C., per cui la società ricorrente è stata considerata esente da responsabilità.
L'annullamento degli atti fondanti l'irrogazione della sanzione qui in contestazione determina necessariamente l'annullamento dell'atto di irrogazione della sanzione, perchè sono venuti meno i presupposti della violazione sanzionata. L'atto di irrogazione della sanzione si basa, quanto alla sua motivazione ed al merito, sull'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica che contestava la difformità della dichiarazione doganale rispetto alla corretta classificazione della merce importata, per cui era stata ritenuta responsabile anche la società Ricorrente_1 s.r.l. quale dichiarante in dogana. Essendo venuto meno l'accertamento di tale responsabilità, non può che decadere anche la sanzione irrogata.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere accolto, con l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non si ravvisa la responsabilità aggravata di cui all'art.96 c.p.c., vista la non definitività dell'annullamento degli atti prodromici. Non può essere disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, in difetto di dichiarazione della mancata riscossione degli onorari e dell'avvenuta anticipazione delle spese.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e condanna Parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00 più accessori, come per Legge.